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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04773/2026

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 38846 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessione del processo proposta da [OSCURATO:PERSONA] personalmente; letta la pec inviata dall'istante il 24 novembre 2025, con allegati, in cui si ribadiscono le ragioni della rimessione del processo previa ricusazione della Giudice; ritenuta l'istanza inammissibile in quanto la richiesta di rimessione che ne costituisce l'oggetto non è stata depositata nelle forme previste dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche alle spese processuali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 38846 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessione del processo proposta da [OSCURATO:PERSONA] personalmente; letta la pec inviata dall'istante il 24 novembre 2025, con allegati, in cui si ribadiscono le ragioni della rimessione del processo previa ricusazione della Giudice; ritenuta l'istanza inammissibile in quanto la richiesta di rimessione che ne costituisce l'oggetto non è stata depositata nelle forme previste dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche alle spese processuali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/
Sentenza Cassazione n. 04773/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris