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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23383/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 26 novembre 2049, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sull'equità dell'aumento per continuazione che, individuato in misura inferiore alla media edittale, è stato irrogato alla luce degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 26 novembre 2049, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5 sull'equità dell'aumento per continuazione che, individuato in misura inferiore alla media edittale, è stato irrogato alla luce degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile
Sentenza Cassazione n. 23383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris