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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 15960/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 552/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, davanti al Giudice di pace di Latino, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo di sua proprietà a causa dello scontro con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada provinciale 73 -bis II, in località Casacalenda.

Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

A suo dire la responsabilità dell'evento era da imputare alla Provincia di Campobasso.

Si costituì pure la Provincia, eccependo a sua volta il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio; nel merito, chiese il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e condannò la sola Regione al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.896,74, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Regione Molise e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 26 settembre 2019, ha respinto il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ric. 2020 n. 11585 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2-

3. Contro la sentenza del Tribunale di Campobasso ricorre la Regione Regione Molise con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Provincia di Campobasso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., degli artt. 1, 8 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, degli artt. 1, 6, 7, 13, 18, 29 e 35 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19.

Sostiene la parte ricorrente che, sulla base delle norme richiamate, la responsabilità per il fatto dannoso accaduto dovrebbe essere posta integralmente a carico della Provincia competente, posto che ad essa era stato trasferito il potere concreto di gestione della fauna.

1.1. Il motivo non è fondato.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

Ric. 2020 n. 11585 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -3- È stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, seguita dalla sentenza 22 giugno 2020, n. 12113, e dall'ordinanza 6 luglio 2020, n. 13848).

1.2. Ciò premesso — e ribadito, pertanto, che la responsabilità della Regione è da ricondurre all'art. 2052 cod. civ. e non all'art. 2043 cod. civ. — il Collegio osserva che la sentenza impugnata, con un accertamento in fatto ben motivato e comunque non sindacabile in questa sede, ha affermato che le note prodotte dalla Regione con cui si allertavano gli enti preposti a provvedere all'apposizione di segnali di pericolo riguardanti il possibile transito di animali selvatici non riguardavano la strada provinciale 73 -bis teatro dell'incidente.

Oltre a ciò, il Tribunale di Campobasso ha avuto cura di precisare che non era stata allegata né provata dalla Regione la sussistenza di uno degli altri presupposti (quali il ripopolamento eccessivo) tali da far ritenere esistente un profilo di colpa a carico della Provincia di Campobasso.

Ne consegue che, tenendo conto dell'ormai sopravvenuta eliminazione delle Province e considerato il testo delle norme regionali invocate dalla parte ricorrente, non emergono elementi tali da far ritenere che la Ric. 2020 n. 11585 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -4- Regione Molise si fosse realmente privata di ogni potere relativo al controllo della fauna selvatica, trasferendolo alla Provincia, e ciò anche prima che le norme della suindicata legge fossero modificate dalla legge della Regione Molise 30 gennaio 2017, n. 1.

La doglianza della ricorrente è quindi priva di fondamento.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 7 aprile 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 552/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, davanti al Giudice di pace di Latino, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo di sua proprietà a causa dello scontro con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada provinciale 73 -bis II, in località Casacalenda. Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. A suo dire la responsabilità dell'evento era da imputare alla Provincia di Campobasso. Si costituì pure la Provincia, eccependo a sua volta il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio; nel merito, chiese il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda e condannò la sola Regione al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.896,74, con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla Regione Molise e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 26 settembre 2019, ha respinto il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ric. 2020 n. 11585 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- 3. Contro la sentenza del Tribunale di Campobasso ricorre la Regione Regione Molise con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Provincia di Campobasso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., degli artt. 1, 8 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, degli artt. 1, 6, 7, 13, 18, 29 e 35 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19. Sostiene la parte ricorrente che, sulla base delle norme richiamate, la responsabilità per il fatto dannoso accaduto dovrebbe essere posta integralmente a carico della Provincia competente, posto che ad essa era stato trasferito il potere concreto di gestione della fauna. 1.1. Il motivo non è fondato. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ric. 2020 n. 11585 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3- È stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, seguita dalla sentenza 22 giugno 2020, n. 12113, e dall'ordinanza 6 luglio 2020, n. 13848). 1.2. Ciò premesso — e ribadito, pertanto, che la responsabilità della Regione è da ricondurre all'art. 2052 cod. civ. e non all'art. 2043 cod. civ. — il Collegio osserva che la sentenza impugnata, con un accertamento in fatto ben motivato e comunque non sindacabile in questa sede, ha affermato che le note prodotte dalla Regione con cui si allertavano gli enti preposti a provvedere all'apposizione di segnali di pericolo riguardanti il possibile transito di animali selvatici non riguardavano la strada provinciale 73 -bis teatro dell'incidente. Oltre a ciò, il Tribunale di Campobasso ha avuto cura di precisare che non era stata allegata né provata dalla Regione la sussistenza di uno degli altri presupposti (quali il ripopolamento eccessivo) tali da far ritenere esistente un profilo di colpa a carico della Provincia di Campobasso. Ne consegue che, tenendo conto dell'ormai sopravvenuta eliminazione delle Province e considerato il testo delle norme regionali invocate dalla parte ricorrente, non emergono elementi tali da far ritenere che la Ric. 2020 n. 11585 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- Regione Molise si fosse realmente privata di ogni potere relativo al controllo della fauna selvatica, trasferendolo alla Provincia, e ciò anche prima che le norme della suindicata legge fossero modificate dalla legge della Regione Molise 30 gennaio 2017, n. 1. La doglianza della ricorrente è quindi priva di fondamento. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 7 aprile 2022. Il
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