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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16566/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -letto il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che confermava la decisione del Tribunale di Como in data 16/6/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata; la Corte d'Appello ha correttamente scrutinato le censure difensive (pagg. 5/6) e le ha disattese sulla base di argomentazioni conformi ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impedimento del difensore, segnalando la tardiva rappresentazione del contestuale impegno rispetto all'insorgenza e la mancata ostensione nell'istanza di rinvio delle ragioni che rendevano essenziale la presenza del legale nel processo pendente dinanzi l'A.G. di Napoli; -considerato che il secondo motivo è reiterativo di censure che i giudici territoriali hanno debitamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso logico privo di aporie e manifeste illogicità, illustrando le ragioni (pag. 6) che impongono di ricondurre la condotta truffaldina alla ricorrente; -anche il conclusivo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche è privo di pregio a fronte dell'articolata motivazione reiettiva spiegata dalla sentenza impugnata alle pagg.6/7; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -letto il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che confermava la decisione del Tribunale di Como in data 16/6/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata; la Corte d'Appello ha correttamente scrutinato le censure difensive (pagg. 5/6) e le ha disattese sulla base di argomentazioni conformi ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impedimento del difensore, segnalando la tardiva rappresentazione del contestuale impegno rispetto all'insorgenza e la mancata ostensione nell'istanza di rinvio delle ragioni che rendevano essenziale la presenza del legale nel processo pendente dinanzi l'A.G. di Napoli; -considerato che il secondo motivo è reiterativo di censure che i giudici territoriali hanno debitamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso logico privo di aporie e manifeste illogicità, illustrando le ragioni (pag. 6) che impongono di ricondurre la condotta truffaldina alla ricorrente; -anche il conclusivo motivo in punto di diniego delle attenuanti generiche è privo di pregio a fronte dell'articolata motivazione reiettiva spiegata dalla sentenza impugnata alle pagg.6/7; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16566/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris