CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso impossessandosi di energia elettrica, sottratta alla rete di erogazione dell'Enel mediante un allaccio diretto realizzato attraverso il collegamento di un cavetto; - che, con il ricorso nell'interesse dell'imputata, il difensore articola due motivi; - che le censure spiegate con il primo motivo, in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulla cosa e del mezzo fraudolento, in ogni caso non dedotte con i motivi di appello [già sotto questo profilo risultando inammissibili in quanto nuove ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.] sono, comunque, manifestamente infondate, atteso che, quanto alle aggravanti di cui all'art. 625, comma 2, n.2 cod. pen., questa Corte ha già ripetutamente chiarito come non sia possibile effettuare un allaccio abusivo senza danneggiare, anche solo marginalmente, la linea, talché l'aggravante della violenza sulla cosa sempre sussiste nell'ipotesi di furto di energia elettrica consumato con la citata modalità (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 - dep. 31/05/2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888), e come costituisca mezzo fraudolento e, pertanto, integri l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, seconda parte, cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante un 'cavo volante' per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M . in proc. Favasuli, Rv. 252458; Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Nicosia, Rv. 238354; Sez. 4, n. 20436 del 06/02/2002, Rocco, Rv. 221463); - che le doglianze in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche peccano di aspecificità, in quanto caratterizzate dall'assoluta assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) [cfr. pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata); - che le stesse sono, peraltro, non consentite in questa sede, atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163); - che s'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefiioPalla A- 1 AMM ,LA,<Aumm.44:4) [OSCURATO:PERSONA] " 7 2022 --