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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 37752/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso J [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2024, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato lesioni a danno del suocero [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio a danno della suocera [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo poi derubricato in reato di lesioni colpose, procedimento conclusosi con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] è stata liquidata la complessiva somma di €.21.695,22 per il periodo di detenzione in carcere e arresti domiciliari sofferto nel periodo intercorso tra il 22 febbraio 2011 e il 29 luglio 2011 2.Ricorre per Cassazione il Mínistero dell'Economia e delle Finanze.

Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all' art. 314 cod. proc. pen.

La Corte territoriale aveva considerato come del tutto pacifica l'esistenza di condotte oggettivamente ostative alla concessione della riparazione poste in essere dal richiedente, quali le percosse del Balilla nei confronti del suocero, ed aveva ampiamente dato atto che, in siffatto contesto, l'atmosfera familiare era molto tesa.

Del tutto contraddittoriamente, poi, i giudici di merito avevano concluso per la sussistenza del diritto alla riparazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, deve invcece considerarsi ostativa al diritto alla riparazione la condotta che sia idonea ad ingenerare l'apparenza di una necessità di intervento della autorità giudiziaria, con conseguente erroneità della pronuncia impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, trattandosi di ipotesi di cd " ingiustizia formale". [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità ormai consolidato, la riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta nella ipotesi di derubricazione del reato in una fattispecie più lieve che non avrebbe consentito l'adozione di una misura cautelare (cd ingiustizia formale: cfr Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 01; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 - 01.) In questo caso, però, deve essere verificata la ricorrenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato.

Esso opera, infatti, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nell'affermare detto principio, che "tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione" (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

In questi casi, infatti, il giudice della cautela avrebbe dovuto rilevare, in base agli elementi a propria disposizione, che la natura del reato contestato non avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare.

2. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative rilevando che, nonostante l'ammissione, da parte del Balilla, di aver aggredito il suocero, il clima familiare caratterizzato da forti tensioni escludeva la configurabílità della colpa grave.

Sul punto, il ricorso del Ministero censura siffatta valutazione, sottolineando come gli elementi indicati nella pronuncia impugnata fossero, invece, idonei ad ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza delle condizioni talí da far luogo alla cautela ( coabìtazione tra i protagonisti della vícenda, accesa conflittualità, ammissione di aver colpito il suocero).

3. Secondo il costante indirìzzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto".

Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

4. Orbene, la Corte territoriale non chiarisce per quali ragioni la condotta pacificamente ammessa dal Balilla, ossia quella di aver colpito il suocero, non avrebbe avuto alcun valore ostativo e sarebbe stata inidonea ad ingenerare, in capo alla autorità procedente, la falsa apparenza della necessità di intervento in sede cautelare, trattandosi di comportamento aggressivo di carattere violento.

Al riguardo, non appare sufficiente il richiamo alla preesistente denuncia contro il suocero per essere stato minacciato con un fucile: detta circostanza svela, come detto, un clima conflittuale, ma non vale di per sé ed escludere che comportamenti aggressivi possano essere considerati astrattamente idonei ad ingenerare la falsa apparenza della necessità della cautela.

Né certamente vale ad escludere la condotta ostativa la mera negazione degli addebiti da parte del Balilla.

Sussiste, quindi, il vizio motivazionale denunciato dal Ministero ricorrente. 3.Ciò posto, è comunque decisivo considerare che la Corte territoriale ha omesso di accertare se, alla luce del principio fissato dalle SU D'Ambrosio, l'applicazione della misura cautelare è stata disposta dall'Autorità giudiziaría procedente sulla base dei medesimi elementi posti al successivo vaglio processuale e diversamente valutati nel processo di merito come idonei a configurare una mera ipotesi di reato colposo che non avrebbe consentito l'emissione della misura, ovvero se la derubricazione del reato contestato nella ipotesi più lieve è stata operata in base alla acquisizione di ulteriori prove nel corso del giudizio.

Solo in tale ultima ipotesi dovrà ulteriormente essere verificata la sussistenza di eventuali condotte ostative al riconoscimento del beneficio.

4. Consegue a quanto esposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma cui rimette altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di leg itti mità.

Il Consigliere estensore Il Presidente I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso J [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2024, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato lesioni a danno del suocero [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio a danno della suocera [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo poi derubricato in reato di lesioni colpose, procedimento conclusosi con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] è stata liquidata la complessiva somma di €.21.695,22 per il periodo di detenzione in carcere e arresti domiciliari sofferto nel periodo intercorso tra il 22 febbraio 2011 e il 29 luglio 2011 2.Ricorre per Cassazione il Mínistero dell'Economia e delle Finanze. Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all' art. 314 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva considerato come del tutto pacifica l'esistenza di condotte oggettivamente ostative alla concessione della riparazione poste in essere dal richiedente, quali le percosse del Balilla nei confronti del suocero, ed aveva ampiamente dato atto che, in siffatto contesto, l'atmosfera familiare era molto tesa. Del tutto contraddittoriamente, poi, i giudici di merito avevano concluso per la sussistenza del diritto alla riparazione. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, deve invcece considerarsi ostativa al diritto alla riparazione la condotta che sia idonea ad ingenerare l'apparenza di una necessità di intervento della autorità giudiziaria, con conseguente erroneità della pronuncia impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, trattandosi di ipotesi di cd " ingiustizia formale". [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità ormai consolidato, la riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta nella ipotesi di derubricazione del reato in una fattispecie più lieve che non avrebbe consentito l'adozione di una misura cautelare (cd ingiustizia formale: cfr Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 01; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 - 01.) In questo caso, però, deve essere verificata la ricorrenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Esso opera, infatti, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nell'affermare detto principio, che "tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione" (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). In questi casi, infatti, il giudice della cautela avrebbe dovuto rilevare, in base agli elementi a propria disposizione, che la natura del reato contestato non avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare. 2. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative rilevando che, nonostante l'ammissione, da parte del Balilla, di aver aggredito il suocero, il clima familiare caratterizzato da forti tensioni escludeva la configurabílità della colpa grave. Sul punto, il ricorso del Ministero censura siffatta valutazione, sottolineando come gli elementi indicati nella pronuncia impugnata fossero, invece, idonei ad ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza delle condizioni talí da far luogo alla cautela ( coabìtazione tra i protagonisti della vícenda, accesa conflittualità, ammissione di aver colpito il suocero). 3. Secondo il costante indirìzzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. 4. Orbene, la Corte territoriale non chiarisce per quali ragioni la condotta pacificamente ammessa dal Balilla, ossia quella di aver colpito il suocero, non avrebbe avuto alcun valore ostativo e sarebbe stata inidonea ad ingenerare, in capo alla autorità procedente, la falsa apparenza della necessità di intervento in sede cautelare, trattandosi di comportamento aggressivo di carattere violento. Al riguardo, non appare sufficiente il richiamo alla preesistente denuncia contro il suocero per essere stato minacciato con un fucile: detta circostanza svela, come detto, un clima conflittuale, ma non vale di per sé ed escludere che comportamenti aggressivi possano essere considerati astrattamente idonei ad ingenerare la falsa apparenza della necessità della cautela. Né certamente vale ad escludere la condotta ostativa la mera negazione degli addebiti da parte del Balilla. Sussiste, quindi, il vizio motivazionale denunciato dal Ministero ricorrente. 3.Ciò posto, è comunque decisivo considerare che la Corte territoriale ha omesso di accertare se, alla luce del principio fissato dalle SU D'Ambrosio, l'applicazione della misura cautelare è stata disposta dall'Autorità giudiziaría procedente sulla base dei medesimi elementi posti al successivo vaglio processuale e diversamente valutati nel processo di merito come idonei a configurare una mera ipotesi di reato colposo che non avrebbe consentito l'emissione della misura, ovvero se la derubricazione del reato contestato nella ipotesi più lieve è stata operata in base alla acquisizione di ulteriori prove nel corso del giudizio. Solo in tale ultima ipotesi dovrà ulteriormente essere verificata la sussistenza di eventuali condotte ostative al riconoscimento del beneficio. 4. Consegue a quanto esposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma cui rimette altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di leg itti mità. Il Consigliere estensore Il Presidente I
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