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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 117/1993

ECLI:IT:COST:1993:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a far dichiarare l'ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] alla carica di Presidente della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", per aver ricoperto l'incarico continuativamente da oltre quindici anni - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25 (Approvazione dello Statuto della Comunità montana del [OSCURATO:PERSONA]) (recte: dell'articolo unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]").

La disposizione denunciata prevede che i componenti della Giunta esecutiva della Comunità montana, quindi anche il Presidente, possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo di non oltre dieci anni.

Il Tribunale di Salerno ritiene che questo limite sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

In particolare l'art. 51, pur non contenendo una riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini interessati all'elezione a cariche pubbliche, mentre la norma regionale controversa pone limiti all'elettorato passivo per i soli cittadini residenti nel territorio della Comunità montana.

2. - Si è costituita in giudizio la Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

Ad avviso della Comunità montana l'unità dell'ordinamento imporrebbe che la disciplina delle cause ostative all'elettorato passivo sia riservata alla legislazione statale.

Di conseguenza sarebbe esclusa ogni potestà normativa delle regioni in questa materia.

La disposizione denunciata determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento per l'accesso ad organi elettivi.

In prossimità dell'udienza la Comunità montana ha depositato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della norma denunciata, affermando che il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in quanto determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per l'accesso agli organi di governo della Comunità montana.

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte concerne la legge della Regione Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", ad essa allegato. [OSCURATO:PERSONA] prevede che i componenti della Giunta esecutiva dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio generale; prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico, ma per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni, corrispondente alla durata ordinaria di due mandati.

2. - L'unico dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione dell'eguaglianza tra i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e 51 della Costituzione).

La questione è stata sollevata esclusivamente sotto il profilo che "la norma regionale controversa prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza".

3. - La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle comunità montane in Campania, alla quale si conforma lo Statuto della Comunità "[OSCURATO:PERSONA]" (approvato con la legge regionale denunciata), stabilisce che il Consiglio generale della Comunità montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente.

I componenti del Consiglio generale sono, a loro volta, eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunità montana, dai consigli comunali tra i propri componenti.

Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza di rimessione, il limite temporale posto alla consecutiva titolarità della carica di Presidente della Comunità montana differenzierebbe, nell'accesso a tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità stessa, discriminandoli rispetto agli altri.

Se si tiene conto delle modalità di elezione sopra descritte, l'effetto discriminatorio denunciato dal Tribunale di Salerno si potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di consigliere dei comuni che partecipano alla comunità montana solamente i cittadini residenti nei comuni stessi.

Ma proprio questa implicita e necessaria premessa è errata.

Difatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, nel dettare norme in materie di ineleggibilità ed incompatibilità, dispone che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica (art. 1).

Ne segue che il limite all'elettorato passivo posto dalla disposizione denunciata non è applicabile, come ritiene il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza".

Questo limite riguarda, al contrario, tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio.

La discriminazione denunciata, pertanto, non sussiste e la questione di legittimità costituzionale, così come è stata proposta, non è fondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a far dichiarare l'ineleggibilità di [OSCURATO:PERSONA] alla carica di Presidente della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", per aver ricoperto l'incarico continuativamente da oltre quindici anni - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25 (Approvazione dello Statuto della Comunità montana del [OSCURATO:PERSONA]) (recte: dell'articolo unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]"). La disposizione denunciata prevede che i componenti della Giunta esecutiva della Comunità montana, quindi anche il Presidente, possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo di non oltre dieci anni. Il Tribunale di Salerno ritiene che questo limite sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. In particolare l'art. 51, pur non contenendo una riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini interessati all'elezione a cariche pubbliche, mentre la norma regionale controversa pone limiti all'elettorato passivo per i soli cittadini residenti nel territorio della Comunità montana. 2. - Si è costituita in giudizio la Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta. Ad avviso della Comunità montana l'unità dell'ordinamento imporrebbe che la disciplina delle cause ostative all'elettorato passivo sia riservata alla legislazione statale. Di conseguenza sarebbe esclusa ogni potestà normativa delle regioni in questa materia. La disposizione denunciata determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento per l'accesso ad organi elettivi. In prossimità dell'udienza la Comunità montana ha depositato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della norma denunciata, affermando che il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in quanto determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per l'accesso agli organi di governo della Comunità montana. 1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte concerne la legge della Regione Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", ad essa allegato. [OSCURATO:PERSONA] prevede che i componenti della Giunta esecutiva dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio generale; prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico, ma per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni, corrispondente alla durata ordinaria di due mandati. 2. - L'unico dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione dell'eguaglianza tra i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e 51 della Costituzione). La questione è stata sollevata esclusivamente sotto il profilo che "la norma regionale controversa prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza". 3. - La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle comunità montane in Campania, alla quale si conforma lo Statuto della Comunità "[OSCURATO:PERSONA]" (approvato con la legge regionale denunciata), stabilisce che il Consiglio generale della Comunità montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente. I componenti del Consiglio generale sono, a loro volta, eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunità montana, dai consigli comunali tra i propri componenti. Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza di rimessione, il limite temporale posto alla consecutiva titolarità della carica di Presidente della Comunità montana differenzierebbe, nell'accesso a tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità stessa, discriminandoli rispetto agli altri. Se si tiene conto delle modalità di elezione sopra descritte, l'effetto discriminatorio denunciato dal Tribunale di Salerno si potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di consigliere dei comuni che partecipano alla comunità montana solamente i cittadini residenti nei comuni stessi. Ma proprio questa implicita e necessaria premessa è errata. Difatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, nel dettare norme in materie di ineleggibilità ed incompatibilità, dispone che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica (art. 1). Ne segue che il limite all'elettorato passivo posto dalla disposizione denunciata non è applicabile, come ritiene il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza". Questo limite riguarda, al contrario, tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio. La discriminazione denunciata, pertanto, non sussiste e la questione di legittimità costituzionale, così come è stata proposta, non è fondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "[OSCURATO:PERSONA]", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 117/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris