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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 32714/2026

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a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi;lette per le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scrittedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2)contestato a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24/11/2025, la Corte di appello di Caltanissettaconfermava la sentenza emessa in data 13/03/2025 dal Tribunale di Gela, con laquale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiaratiresponsabili dei reati di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000 come rispettivamentecontestati in imputazione (capi 2-3 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], capo 2 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], capo 3 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e condannati alleconseguenti pene (anni uno e mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], mesi novedi reclusione ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed alle correlate peneaccessorie, con concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena a tutti gli imputati e di quello di cui all’art. 175 cod.pen. a [OSCURATO:PERSONA] eChieco [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento edarticolando i motivi di seguito enunciati.[OSCURATO:PERSONA] propone sette motivi di ricorso.Con i primi due motivi deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod.proc.pen.e correlato vizio di motivazione.Argomenta che il Tribunale di Gela aveva disposto la sospensione dei terminidi prescrizione in due distinte occasioni per complessivi 238 giorni (dal 8/9/2022al 9/2/203- 154 giorni- e dal 13/7/2023 al 5/10/2023-84 giorni-).

Rappresenta,poi, che con i motivi di appello si contestava la legittimità delle predettesospensioni, deducendo che: il primo rinvio era stato richiesto dal difensored’ufficio nominato ex art. 97, comma 4 con la motivazione “stante la festa delSanto Patrono che ricorre oggi”, e non era riferibile alla volontà o interesse degliimputati o dei loro difensori di fiducia ma disposto per esigenze organizzative edin misura sproporzionata ed irragionevole; il secondo rinvio, richiesto dal difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’esistenza di unimpedimento per l’udienza già calendarizzata del 13/7/2023, era superiore aigiorni sessanta previsti dall’art. 159 comma 1 n. 3 cod.proc.pen.

Lamenta, quindi,che sottratta la durata di tali sospensioni disposte in maniera illegittima,residuavano solo 140 giorni di sospensioni legittime e, quindi, il reato di cui al capo2) si prescriveva in data 5/12/2025, prima del deposito della motivazione dellasentenza di appello, pronunciata in data 24/11/2025 e depositata in data23/2/2026.Con il terzo ed il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.11 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione.Argomenta, con riferimento all’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11d.lgs 74/2000- contestato ai capi 2 e 3 dell’imputazione- che le risultanzeprocessuali comprovavano la non fraudolenza delle condotte contestate: ladonazione alla figlia era stata effettuata vista del suo matrimonio e l’atto si inserivain una pianificazione familiare preesistente, finalizzata a ripartire tra i figli lasomma recuperata dall’ex coniuge; la cessione di quote alla nuora ed il successivotrasferimento di tali quote era operazione che si collocava nell’ambito di una crisiconiugale che si era poi risolta.

Rimarca, inoltre, che al momento del compimentodelle condotte contestate il patrimonio personale del ricorrente – titolare diimpresa individuale- era direttamente aggredibile dall’Erario e, pertanto, lecondotte non erano idonee a rendere inefficace la procedura di riscossionecoattiva.Argomenta, poi, con riferimento all’elemento soggettivo del reato inquestione, che dalle risultanze processuali emergevano due circostanze fattuali didecisivo rilievo ai fini esclusione della sussistenza di tale elemento: assenza diconsapevolezza del ricorrente in ordine alla compensazione fraudolenta operatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dimostrativa della assenza di compartecipazione consapevole allastessa, e spontaneo pagamento di cartelle esattoriali per l’importo di euro19.000,00 in epoca anteriore alla contestata compensazione fraudolenta, datodimostrativo del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di sottrarsi al pagamentodelle imposte.Rimarca, infine, che la vicinanza temporale (due soli giorni) tra le dueoperazioni asseritamente fraudolente ed il coinvolgimento di familiari in operazionipubbliche e tracciabili erano elementi che dimostravano inequivocabilmentel’assenza della consapevolezza del dell’Erario.Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen. nella massima estensione.Lamenta che la Corte di appello aveva denegato le circostanze attenuantigeneriche con motivazione insufficiente, dando rilievo ostativo alla gravità degliaddebiti ed al carattere ingente delle somme oggetto di disposizione e senzavalutare gli elementi positivi dedotti dalla difesa (incensuratezza, età avanzatadell’imputato, provenienza lecita delle somme oggetto delle contestazioni,temporaneità e reversibilità delle operazioni, assenza di intento fraudolento,comportamento processuale corretto, condotta successiva non negativa); inoltre,i Giudici di appello avevano valorizzato in senso negativo, l’assenza di condottaprocessuale collaborativa, senza specificare in che cosa tale mancanza si sarebbeconcretata.Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti dipena per ciascuno dei reati in concorso.Lamenta che la Corte di appello non aveva individuato la misura della penaper il reato base e non aveva motivato in ordine all’entità degli aumenti di penadeterminati per i diversi reati in continuazione, in contrasto con il principio di dirittoaffermato dalle Sezioni Unite Pizzone.Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena ex art. 133 cod.pen.Lamenta che la Corte di appello aveva determinato la pena senza considerarele deduzioni difensive che evidenziavano analiticamente elementi positivimeritevoli di valutazione, indicati in sede di appello.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce errata applicazione dell’art. 158 cod.pen.Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva fatto decorrere iltermine di prescrizione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],mentre tale termine doveva correttamente decorrere dal 18/1/2018, data in cuiera stato compiuto l’atto di donazione.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel dolo specifico del reato contestato.Lamenta che la sentenza impugnata non esplicitava alcuna argomentazionein ordine alla consapevolezza da parte dell’imputata del presunto caratterefraudolento della donazione di euro 90.000,00 ricevuta dal padre.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità.Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l’affermazione diresponsabilità con argomentazioni illogiche in quanto le condotte fraudolentecontestate erano, in realtà, operazioni patrimoniali che avevano incrementato laricchezza di [OSCURATO:PERSONA] e non azioni fraudolente depauperatorie del suopatrimonio.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso.La ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva confermato l’affermazionedi responsabilità per il reato contestato senza motivare in ordine alla sussistenzadel dolo diretto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e senza spiegare da quali elementi era statatratta la consapevolezza dell’imputata di concorrere in azioni volte a sottrarre ilPalanca al pagamento dell’Erario nè in ordine alla consapevolezza della stessa inmerito alla preesistenza di un debito tributario in capo a [OSCURATO:PERSONA].3.

Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Noemi e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen-[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2.

I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], aventi entrambi ad oggetto la questione della prescrizione deireati, sono manifestamente infondati.Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.05/06/2025, Rv.288175 –01).Si è osservato che la legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3agosto 2017, è intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod. pen., innovando inmodo profondo la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione.Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma, contrasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione della prescrizionein pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primo comma delladisposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo, tre nuovi commi,seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi.

Il disposto dei tre nuovicommi, di immediato rilievo per il tema in discussione, è così articolato.

«Il corsodella prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previstodall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazionedella sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sinoalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo digiudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) daltermine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, perun tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensionedi cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del temponecessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltol'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativaall'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensidell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante itermini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa disospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodocorrispondente».

Si è determinata, per effetto di tali disposizioni, la sospensionedei termini di prescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenzadel termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo o secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza del grado successivoo definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, nonpotendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado digiudizio.

Queste nuove disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 15, legge n. 103del 2017, si applicano soltanto ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigoredella stessa legge, vale a dire ai reati perpetrati a partire dal 3 agosto 2017.La legge 9 gennaio 2019, n. 3, poi, entrata in vigore, per la parte che quiviene in rilievo, in data 1 gennaio 2020, ha, a sua volta, inciso nuovamente suldisposto degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen.Per quanto qui rileva, l'art. 1 di questa legge ha introdotto alcune importantinovità.

L'art. 1, comma 1, lett. d), ha sostituito il primo comma dell'art. 158 cod.pen. con il seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reatoconsumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cuiè cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giornoin cui è cessata la permanenza o la continuazione».

L'art. 1, comma 1, lett. e), hastabilito quanto segue: «all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dalseguente: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia dellasentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivitàdella sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto dicondanna"; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati».

L'art. 1, comma 1, lett.f), ha previsto che «all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondocomma, la parola: "pure" è soppressa», così eliminando dall'ambito degli attiinterruttivi la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna.

L'operativitàdi questo nuovo regime è stata differita all'1 gennaio 2020, secondo quantoespressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.

Pertanto, per lacorrispondente sfera, la legge n. 3 del 2019 ha stabilito la sospensione del corsodella prescrizione, sovente dagli interpreti qualificata come cessazione, siccomedestinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data dipronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - odi emissione del decreto di condanna.La legge 27 settembre 2021 n. 134, infine, entrata in vigore il 19 ottobre2021, ha ulteriormente inciso sulla materia oggetto di disamina.In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 hastabilito, in primo luogo, che il secondo e il quarto comma dell'art. 159 cod. pen.sono abrogati.

Poi, lo stesso art. 2, comma 1, lett. b), ha sostituito, all'art. 160,primo comma, cod. pen. le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» con leparole: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna».

Inoltre, lostesso art. 2, comma 1, lett. c), ha inserito, dopo l'art. 161 cod. pen., l'art. 161-bis cod. pen. contenente il seguente disposto: «Cessazione del corso dellaprescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con lapronunzia della sentenza di primo grado.

Nondimeno, nel caso di annullamentoche comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una faseanteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitivadi annullamento».

Per effetto di quest'ultimo intervento normativo, si è consolidatoil blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa diassoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione delgiudizio.

Non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decretopenale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con leparti, ricollocato fra gli atti interruttivi del corso della prescrizione.

Nello stessocontesto, l'art. 2, al comma 2, ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità,disponendo l'inserimento, dopo l'art. 344 cod. proc. pen., dell'art. 344-bis,rubricato con riferimento alla «Improcedibilità per superamento dei termini didurata massima del giudizio di impugnazione», e stabilendo che la mancatadefinizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun terminecorrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio diappello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa diimprocedibilità dell'azione penale.

Pertanto, a fronte della tendenzialmentedefinitiva cessazione del decorso del termine prescrizionale (stabilita già con lalegge del 2019), la garanzia che il processo non si protragga per una duratairragionevole è stata affidata dalla riforma del 2021 all'istituto dell'improcedibilità.È da rilevare, dunque, che dall'assetto normativo sortito dalla legge n. 134del 2021 affiora la rilevanza giuridica di due distinte scansioni diacroniche: una, dicarattere sostanziale, che annette rilievo alla distanza di tempo intercorrente frala commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, ai fini delladeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione; un'altra, di nuova istituzione,avente carattere processuale, che si ricollega alla durata dei giudizi diimpugnazione ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Illegislatore ha, quindi, ritenuto adeguato bilanciare la scelta di arrestare il corsodella prescrizione al momento della sentenza di primo grado (salva regressionedel processo) con la fissazione dell'inderogabile limite della durata della faseimpugnatoria.

Si aggiunge che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevedeche le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relativeall'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno aoggetto reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020.

Ciò, con l'ulteriorespecificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio è sorto aseguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di cui all'art.344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appelloe di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Nessuna espressa disposizionetransitoria è stata, invece, dedicata alle nuove norme in tema di prescrizione.In sintesi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, lariscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dall'1 gennaio2020, ha determinato - per il tempo di interesse - la coesistenza di due differentiregimi: il primo, riveniente dall'introduzione della legge n. 103 del 2017, destinatoa disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall'entrata in vigore di tale leggefino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdottedalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi adecorrere dall'1 gennaio 2020, senza possibilità di retroagire per espressa volontàdel legislatore, regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con lemodificazioni indicate e soprattutto con l'affiancamento dell'istituto processualedell'improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod.pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessifino al 31 dicembre 2019.La Corte costituzionale con la sentenza n. 38/2026 ha chiarito che il regimedi sospensione della prescrizione introdotto dalla legge Orlando n. 130/2017)continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31.12.2019.Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, i reati contestati e per i qualiè stata emessa sentenza di condanna (capi 2 e 3) sono stati commessi nell’arcotemporale di vigenza della disciplina della sospensione del corso della prescrizionedi cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103.La predetta normativa, che si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, trova, dunque, applicazione nella specie: il reato di cui al capo2) risulta contestato come commesso in Milano il 18.6.2018 (e non assume rilievodirimente la deduzione difensiva che indica un diverso tempus commissi delicti e,cioè, il 18.6.2018, collocandosi anche tale data nell’arco temporale di applicazionedella legge cd Orlando) e quello di cui al capo 3) risulta contestato come commessoin Milano tra il 13 dicembre 2018 ed il 4 aprile 2019.Applicandosi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,la prescrizione maturerebbe per il reato più risalente nel tempo (capo 2) solo indata 2/12/2027 e senza considerare i periodi di sospensione del procedimento(378 giorni).Per completezza, va anche rimarcato che le doglianze difensive circa il noncorretto computo dei periodi di sospensione del procedimento determinati dallaCorte di appello, sono, comunque, manifestamente infondati, alla luce delcondivisibile principio di diritto secondo cui, qualora il giudice, su richiesta deldifensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni cheintegrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale didetto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo deldifferimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alleesigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle particoinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processoe di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durataprevisti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez.3, n. 19687 del21/03/2018, Rv 273057).3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo ed il terzomotivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il motivo unico di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferentiall’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione,sono inammissibili.Le censure ripropongono i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, emotivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confrontoargomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del16/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasern, rv. 259456), ma anche perché propongono doglianze eminentemente difatto, riservate al merito della decisione.

Esse sollecitano, in realtà, unarivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendoformalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, aisensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corteun inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corteterritoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).Con i motivi proposti i ricorrenti lamentano, in sostanza, una decisioneerronea, in quanto fondata su una valutazione del quadro probatorioasseritamente sbagliata.Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice dellamotivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematicadegli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazionedel compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnataha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, conargomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.I Giudici di appello, nel richiamare e ribadire l’accertamento in fatto e levalutazioni del primo giudice, hanno esaminato i plurimi elementi di fattoemergenti dal quadro probatorio e comprovanti il carattere fraudolento delleoperazioni negoziali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] con il concorso della figliaNoemi e della nuora [OSCURATO:PERSONA]; è stato rimarcato come la formalizzazione dil’abuso dello strumento giuridico a carattere formalmente lecito, operazioni(donazione; trasferimento quote societarie senza corrispettivo ) che si svolgevanoin contesto familiare e che si inquadravano nel più ampio disegno criminoso tesoa sottrarre beni alla pretesa creditoria dell’Erario (cf pp 13,14,15,16,17,18 dellasentenza impugnata).A fronte di un adeguato e congruo percorso argomentativo, i motivi in esamearticolano censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzionee valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1,16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546,Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).Deve ribadirsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).4.

Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisceun diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generichequalifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle enon anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv.245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 3 n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590 — 01); e si è affermato che la mancanza di resipiscenza,ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di unapersonalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè nonvalutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 11302del 14/10/1993, Rv. 195606 — 01; conf.

Sez.1, n. 28294 del 2023, n.m.; Sez.7,n.1578 del 2023, n.m.; Sez.2, n. 36582 del 2022, n.m.).Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non devenecessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cuiall’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativadella personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv.230691).L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non sianostate prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione peròche in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza aconsiderazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E lamotivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può,purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattoriRv.242419).Nella specie, la Corte territoriale ha denegato l’applicazione delle circostanzecarattere ingente delle somme oggetto di disposizione patrimoniale, l’assenza dicondotte processuali collaborativo e di resipiscenza.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi,giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.242419).5.

Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La questione posta con il motivo in esame non era stata rappresentata anchenei motivi di appello, come si desume dal riepilogo dei motivi di gravame contenutonella sentenza impugnata.Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducauna violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procedealla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianzagià proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 – 01).Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez.

U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge nondedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originariadell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ognistato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza(Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.6.

Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congruamotivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardoalla pena ha richiamato il ruolo preminente svolto dall’imputato nella vicendacriminosa, così che la pena irrogata dal primo giudice è stata ritenuta adeguata alfatto.Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che ilgiudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen.,quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione dellapena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da unamotivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stessogiudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ealla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamentemotivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur nondovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto aun'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalleparti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelliritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendoimplicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di strettacontestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006,n. 32290).Del resto costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alladeterminazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per leeventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la penainflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che nonricorre nella specie.equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reatoo alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che ilgiudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma inordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596;Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).7.

Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità deiricorsi.8.

Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc.pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi;lette per le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scrittedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2)contestato a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/11/2025, la Corte di appello di Caltanissettaconfermava la sentenza emessa in data 13/03/2025 dal Tribunale di Gela, con laquale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiaratiresponsabili dei reati di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000 come rispettivamentecontestati in imputazione (capi 2-3 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], capo 2 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], capo 3 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e condannati alleconseguenti pene (anni uno e mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], mesi novedi reclusione ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed alle correlate peneaccessorie, con concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena a tutti gli imputati e di quello di cui all’art. 175 cod.pen. a [OSCURATO:PERSONA] eChieco [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento edarticolando i motivi di seguito enunciati.[OSCURATO:PERSONA] propone sette motivi di ricorso.Con i primi due motivi deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod.proc.pen.e correlato vizio di motivazione.Argomenta che il Tribunale di Gela aveva disposto la sospensione dei terminidi prescrizione in due distinte occasioni per complessivi 238 giorni (dal 8/9/2022al 9/2/203- 154 giorni- e dal 13/7/2023 al 5/10/2023-84 giorni-). Rappresenta,poi, che con i motivi di appello si contestava la legittimità delle predettesospensioni, deducendo che: il primo rinvio era stato richiesto dal difensored’ufficio nominato ex art. 97, comma 4 con la motivazione “stante la festa delSanto Patrono che ricorre oggi”, e non era riferibile alla volontà o interesse degliimputati o dei loro difensori di fiducia ma disposto per esigenze organizzative edin misura sproporzionata ed irragionevole; il secondo rinvio, richiesto dal difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’esistenza di unimpedimento per l’udienza già calendarizzata del 13/7/2023, era superiore aigiorni sessanta previsti dall’art. 159 comma 1 n. 3 cod.proc.pen. Lamenta, quindi,che sottratta la durata di tali sospensioni disposte in maniera illegittima,residuavano solo 140 giorni di sospensioni legittime e, quindi, il reato di cui al capo2) si prescriveva in data 5/12/2025, prima del deposito della motivazione dellasentenza di appello, pronunciata in data 24/11/2025 e depositata in data23/2/2026.Con il terzo ed il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.11 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione.Argomenta, con riferimento all’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11d.lgs 74/2000- contestato ai capi 2 e 3 dell’imputazione- che le risultanzeprocessuali comprovavano la non fraudolenza delle condotte contestate: ladonazione alla figlia era stata effettuata vista del suo matrimonio e l’atto si inserivain una pianificazione familiare preesistente, finalizzata a ripartire tra i figli lasomma recuperata dall’ex coniuge; la cessione di quote alla nuora ed il successivotrasferimento di tali quote era operazione che si collocava nell’ambito di una crisiconiugale che si era poi risolta. Rimarca, inoltre, che al momento del compimentodelle condotte contestate il patrimonio personale del ricorrente – titolare diimpresa individuale- era direttamente aggredibile dall’Erario e, pertanto, lecondotte non erano idonee a rendere inefficace la procedura di riscossionecoattiva.Argomenta, poi, con riferimento all’elemento soggettivo del reato inquestione, che dalle risultanze processuali emergevano due circostanze fattuali didecisivo rilievo ai fini esclusione della sussistenza di tale elemento: assenza diconsapevolezza del ricorrente in ordine alla compensazione fraudolenta operatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dimostrativa della assenza di compartecipazione consapevole allastessa, e spontaneo pagamento di cartelle esattoriali per l’importo di euro19.000,00 in epoca anteriore alla contestata compensazione fraudolenta, datodimostrativo del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di sottrarsi al pagamentodelle imposte.Rimarca, infine, che la vicinanza temporale (due soli giorni) tra le dueoperazioni asseritamente fraudolente ed il coinvolgimento di familiari in operazionipubbliche e tracciabili erano elementi che dimostravano inequivocabilmentel’assenza della consapevolezza del dell’Erario.Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen. nella massima estensione.Lamenta che la Corte di appello aveva denegato le circostanze attenuantigeneriche con motivazione insufficiente, dando rilievo ostativo alla gravità degliaddebiti ed al carattere ingente delle somme oggetto di disposizione e senzavalutare gli elementi positivi dedotti dalla difesa (incensuratezza, età avanzatadell’imputato, provenienza lecita delle somme oggetto delle contestazioni,temporaneità e reversibilità delle operazioni, assenza di intento fraudolento,comportamento processuale corretto, condotta successiva non negativa); inoltre,i Giudici di appello avevano valorizzato in senso negativo, l’assenza di condottaprocessuale collaborativa, senza specificare in che cosa tale mancanza si sarebbeconcretata.Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti dipena per ciascuno dei reati in concorso.Lamenta che la Corte di appello non aveva individuato la misura della penaper il reato base e non aveva motivato in ordine all’entità degli aumenti di penadeterminati per i diversi reati in continuazione, in contrasto con il principio di dirittoaffermato dalle Sezioni Unite Pizzone.Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena ex art. 133 cod.pen.Lamenta che la Corte di appello aveva determinato la pena senza considerarele deduzioni difensive che evidenziavano analiticamente elementi positivimeritevoli di valutazione, indicati in sede di appello.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce errata applicazione dell’art. 158 cod.pen.Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva fatto decorrere iltermine di prescrizione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],mentre tale termine doveva correttamente decorrere dal 18/1/2018, data in cuiera stato compiuto l’atto di donazione.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel dolo specifico del reato contestato.Lamenta che la sentenza impugnata non esplicitava alcuna argomentazionein ordine alla consapevolezza da parte dell’imputata del presunto caratterefraudolento della donazione di euro 90.000,00 ricevuta dal padre.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità.Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l’affermazione diresponsabilità con argomentazioni illogiche in quanto le condotte fraudolentecontestate erano, in realtà, operazioni patrimoniali che avevano incrementato laricchezza di [OSCURATO:PERSONA] e non azioni fraudolente depauperatorie del suopatrimonio.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso.La ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva confermato l’affermazionedi responsabilità per il reato contestato senza motivare in ordine alla sussistenzadel dolo diretto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e senza spiegare da quali elementi era statatratta la consapevolezza dell’imputata di concorrere in azioni volte a sottrarre ilPalanca al pagamento dell’Erario nè in ordine alla consapevolezza della stessa inmerito alla preesistenza di un debito tributario in capo a [OSCURATO:PERSONA].3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Noemi e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen-[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2. I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], aventi entrambi ad oggetto la questione della prescrizione deireati, sono manifestamente infondati.Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.05/06/2025, Rv.288175 –01).Si è osservato che la legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3agosto 2017, è intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod. pen., innovando inmodo profondo la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione.Con riferimento all'art. 159 cod. pen., è stato abrogato il secondo comma, contrasfusione del suo contenuto, relativo all'ipotesi di sospensione della prescrizionein pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere, nel primo comma delladisposizione, e sono stati inseriti, immediatamente dopo il primo, tre nuovi commi,seguiti, in quell'assetto, dagli ultimi due previgenti commi. Il disposto dei tre nuovicommi, di immediato rilievo per il tema in discussione, è così articolato. «Il corsodella prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previstodall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazionedella sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sinoalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo digiudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) daltermine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il depositodella motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessain sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, perun tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensionedi cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del temponecessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltol'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativaall'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensidell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante itermini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa disospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodocorrispondente». Si è determinata, per effetto di tali disposizioni, la sospensionedei termini di prescrizione nelle fasi del giudizio d'impugnazione: dalla scadenzadel termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condannadi primo o secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza del grado successivoo definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, nonpotendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado digiudizio. Queste nuove disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 15, legge n. 103del 2017, si applicano soltanto ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigoredella stessa legge, vale a dire ai reati perpetrati a partire dal 3 agosto 2017.La legge 9 gennaio 2019, n. 3, poi, entrata in vigore, per la parte che quiviene in rilievo, in data 1 gennaio 2020, ha, a sua volta, inciso nuovamente suldisposto degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen.Per quanto qui rileva, l'art. 1 di questa legge ha introdotto alcune importantinovità. L'art. 1, comma 1, lett. d), ha sostituito il primo comma dell'art. 158 cod.pen. con il seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reatoconsumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cuiè cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giornoin cui è cessata la permanenza o la continuazione». L'art. 1, comma 1, lett. e), hastabilito quanto segue: «all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dalseguente: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia dellasentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivitàdella sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto dicondanna"; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati». L'art. 1, comma 1, lett.f), ha previsto che «all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondocomma, la parola: "pure" è soppressa», così eliminando dall'ambito degli attiinterruttivi la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna. L'operativitàdi questo nuovo regime è stata differita all'1 gennaio 2020, secondo quantoespressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge. Pertanto, per lacorrispondente sfera, la legge n. 3 del 2019 ha stabilito la sospensione del corsodella prescrizione, sovente dagli interpreti qualificata come cessazione, siccomedestinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data dipronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - odi emissione del decreto di condanna.La legge 27 settembre 2021 n. 134, infine, entrata in vigore il 19 ottobre2021, ha ulteriormente inciso sulla materia oggetto di disamina.In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 hastabilito, in primo luogo, che il secondo e il quarto comma dell'art. 159 cod. pen.sono abrogati. Poi, lo stesso art. 2, comma 1, lett. b), ha sostituito, all'art. 160,primo comma, cod. pen. le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» con leparole: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna». Inoltre, lostesso art. 2, comma 1, lett. c), ha inserito, dopo l'art. 161 cod. pen., l'art. 161-bis cod. pen. contenente il seguente disposto: «Cessazione del corso dellaprescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con lapronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamentoche comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una faseanteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitivadi annullamento». Per effetto di quest'ultimo intervento normativo, si è consolidatoil blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa diassoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione delgiudizio. Non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decretopenale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con leparti, ricollocato fra gli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nello stessocontesto, l'art. 2, al comma 2, ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità,disponendo l'inserimento, dopo l'art. 344 cod. proc. pen., dell'art. 344-bis,rubricato con riferimento alla «Improcedibilità per superamento dei termini didurata massima del giudizio di impugnazione», e stabilendo che la mancatadefinizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun terminecorrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio diappello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa diimprocedibilità dell'azione penale. Pertanto, a fronte della tendenzialmentedefinitiva cessazione del decorso del termine prescrizionale (stabilita già con lalegge del 2019), la garanzia che il processo non si protragga per una duratairragionevole è stata affidata dalla riforma del 2021 all'istituto dell'improcedibilità.È da rilevare, dunque, che dall'assetto normativo sortito dalla legge n. 134del 2021 affiora la rilevanza giuridica di due distinte scansioni diacroniche: una, dicarattere sostanziale, che annette rilievo alla distanza di tempo intercorrente frala commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, ai fini delladeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione; un'altra, di nuova istituzione,avente carattere processuale, che si ricollega alla durata dei giudizi diimpugnazione ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Illegislatore ha, quindi, ritenuto adeguato bilanciare la scelta di arrestare il corsodella prescrizione al momento della sentenza di primo grado (salva regressionedel processo) con la fissazione dell'inderogabile limite della durata della faseimpugnatoria. Si aggiunge che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevedeche le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relativeall'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno aoggetto reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020. Ciò, con l'ulteriorespecificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio è sorto aseguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di cui all'art.344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appelloe di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Nessuna espressa disposizionetransitoria è stata, invece, dedicata alle nuove norme in tema di prescrizione.In sintesi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, lariscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dall'1 gennaio2020, ha determinato - per il tempo di interesse - la coesistenza di due differentiregimi: il primo, riveniente dall'introduzione della legge n. 103 del 2017, destinatoa disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall'entrata in vigore di tale leggefino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdottedalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi adecorrere dall'1 gennaio 2020, senza possibilità di retroagire per espressa volontàdel legislatore, regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con lemodificazioni indicate e soprattutto con l'affiancamento dell'istituto processualedell'improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod.pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessifino al 31 dicembre 2019.La Corte costituzionale con la sentenza n. 38/2026 ha chiarito che il regimedi sospensione della prescrizione introdotto dalla legge Orlando n. 130/2017)continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31.12.2019.Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, i reati contestati e per i qualiè stata emessa sentenza di condanna (capi 2 e 3) sono stati commessi nell’arcotemporale di vigenza della disciplina della sospensione del corso della prescrizionedi cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103.La predetta normativa, che si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, trova, dunque, applicazione nella specie: il reato di cui al capo2) risulta contestato come commesso in Milano il 18.6.2018 (e non assume rilievodirimente la deduzione difensiva che indica un diverso tempus commissi delicti e,cioè, il 18.6.2018, collocandosi anche tale data nell’arco temporale di applicazionedella legge cd Orlando) e quello di cui al capo 3) risulta contestato come commessoin Milano tra il 13 dicembre 2018 ed il 4 aprile 2019.Applicandosi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,la prescrizione maturerebbe per il reato più risalente nel tempo (capo 2) solo indata 2/12/2027 e senza considerare i periodi di sospensione del procedimento(378 giorni).Per completezza, va anche rimarcato che le doglianze difensive circa il noncorretto computo dei periodi di sospensione del procedimento determinati dallaCorte di appello, sono, comunque, manifestamente infondati, alla luce delcondivisibile principio di diritto secondo cui, qualora il giudice, su richiesta deldifensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni cheintegrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale didetto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo deldifferimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alleesigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle particoinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processoe di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durataprevisti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez.3, n. 19687 del21/03/2018, Rv 273057).3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo ed il terzomotivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il motivo unico di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferentiall’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione,sono inammissibili.Le censure ripropongono i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, emotivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confrontoargomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del16/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasern, rv. 259456), ma anche perché propongono doglianze eminentemente difatto, riservate al merito della decisione. Esse sollecitano, in realtà, unarivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendoformalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, aisensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corteun inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corteterritoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).Con i motivi proposti i ricorrenti lamentano, in sostanza, una decisioneerronea, in quanto fondata su una valutazione del quadro probatorioasseritamente sbagliata.Tuttavia, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice dellamotivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematicadegli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazionedel compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnataha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, conargomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.I Giudici di appello, nel richiamare e ribadire l’accertamento in fatto e levalutazioni del primo giudice, hanno esaminato i plurimi elementi di fattoemergenti dal quadro probatorio e comprovanti il carattere fraudolento delleoperazioni negoziali poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] con il concorso della figliaNoemi e della nuora [OSCURATO:PERSONA]; è stato rimarcato come la formalizzazione dil’abuso dello strumento giuridico a carattere formalmente lecito, operazioni(donazione; trasferimento quote societarie senza corrispettivo ) che si svolgevanoin contesto familiare e che si inquadravano nel più ampio disegno criminoso tesoa sottrarre beni alla pretesa creditoria dell’Erario (cf pp 13,14,15,16,17,18 dellasentenza impugnata).A fronte di un adeguato e congruo percorso argomentativo, i motivi in esamearticolano censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzionee valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1,16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546,Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).Deve ribadirsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentitodedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimitàdi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez.5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).4. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisceun diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generichequalifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle enon anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv.245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 3 n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590 — 01); e si è affermato che la mancanza di resipiscenza,ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di unapersonalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè nonvalutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 11302del 14/10/1993, Rv. 195606 — 01; conf. Sez.1, n. 28294 del 2023, n.m.; Sez.7,n.1578 del 2023, n.m.; Sez.2, n. 36582 del 2022, n.m.).Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non devenecessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cuiall’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativadella personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv.230691).L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non sianostate prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione peròche in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza aconsiderazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E lamotivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può,purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattoriRv.242419).Nella specie, la Corte territoriale ha denegato l’applicazione delle circostanzecarattere ingente delle somme oggetto di disposizione patrimoniale, l’assenza dicondotte processuali collaborativo e di resipiscenza.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi,giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.242419).5. Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.La questione posta con il motivo in esame non era stata rappresentata anchenei motivi di appello, come si desume dal riepilogo dei motivi di gravame contenutonella sentenza impugnata.Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducauna violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procedealla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianzagià proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predettacontestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 – 01).Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge nondedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originariadell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ognistato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza(Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.6. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congruamotivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardoalla pena ha richiamato il ruolo preminente svolto dall’imputato nella vicendacriminosa, così che la pena irrogata dal primo giudice è stata ritenuta adeguata alfatto.Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che ilgiudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen.,quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione dellapena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da unamotivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stessogiudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ealla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamentemotivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur nondovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto aun'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalleparti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelliritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendoimplicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di strettacontestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006,n. 32290).Del resto costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alladeterminazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per leeventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la penainflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che nonricorre nella specie.equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reatoo alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che ilgiudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma inordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596;Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).7. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità deiricorsi.8. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc.pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris