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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23338/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28517/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466 e presso gli indirizzi digitali PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – Oggetto: tributi– estratto di ruolo N.28517/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 519/02/2022, depositata in data 27 aprile 2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. – come risulta dalla sentenza impugnata – all’esito della notificazione di un pignoramento presso terzi, ha impugnato un estratto di ruolo, nonché gli atti ad esso sottesi (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi e la conseguente illegittimità del pignoramento, oltre che la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal potere di riscossione.

2. La CTP di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso.

3. La CTR del Piemonte, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Preliminarmente, il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che parte contribuente ha avuto cognizione dell’originario atto impositivo, avendo sottoscritto accordo di adesione.

Ha, inoltre, ritenuto tardivamente proposto il ricorso avverso il piano di rateizzazione.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Osserva N.28517/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino parte ricorrente che vi sarebbe travisamento della prova nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente abbia sottoscritto un accertamento con adesione, laddove nella specie vi sarebbero state definizioni agevolate e istanze di rateizzazione.

Deduce la decisività di tale circostanza dal fatto che il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha fondato il proprio convincimento della conoscenza degli avvisi di accertamento dalla sottoscrizione di un accertamento con adesione, in realtà mai stipulato.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione ai medesimi presupposti, posto che sarebbero state poste a fondamento della decisione prove insussistenti.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la società contribuente decaduta dal potere di impugnazione degli atti tributari, avendo fatto decorrere il termine di cui all’art. 21 d. lgs. n. 546/1992 dalla presentazione delle istanze di rateizzazione e di definizione agevolata e non dalla notificazione delle relative cartelle,osservando come l’impugnazione, proposta in data 8 novembre 2019, ha fatto seguito alla richiesta dell’estratto di ruolo in data 30 ottobre 2019.

4. Deve preliminarmente rilevarsi – come nota infine il controricorrente e come indicato dallo stesso ricorrente - che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi.

Nel qual caso,il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito.

L’estratto di ruolo non è, difatti,impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la N.28517/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.

5. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez.

U., 26283/2022; Cass., Sez.

U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.

La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf.

Corte cost. n. 81/2024).

6. P ertanto, posto che , la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, chela mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez.

U, n. 12637/2008), deve rilevarsi – previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. – l’insussistenza di una condizione dell’azione con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso.

Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto alle questioni prospettate dal ricorrente.

7. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione N.28517/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino della giurisprudenza di legittimità.

Deve ritenersi - analogamente alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per le quali non ricorrono le finalità sanzionatorie di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012 (Cass., Sez.

V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.

VI, 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. Sez.

VI, 12 novembre 2015, n. 23175) - che non è dovuto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, posto che tale istituto è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ordinaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez.

III, 10 febbraio 2017, n. 3542), non anche laddove l'esame del ricorso sia precluso e la pronuncia impugnata risulti caducata (Cass., Sez.

V, 22 marzo 2021, n. 7963; Cass., Sez.

V, 21 luglio 2023, n. 21853).

P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso; di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28517/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466 e presso gli indirizzi digitali PEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – Oggetto: tributi– estratto di ruolo N.28517/22 R.G. Est. F. D’Aquino ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 519/02/2022, depositata in data 27 aprile 2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. – come risulta dalla sentenza impugnata – all’esito della notificazione di un pignoramento presso terzi, ha impugnato un estratto di ruolo, nonché gli atti ad esso sottesi (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi e la conseguente illegittimità del pignoramento, oltre che la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal potere di riscossione. 2. La CTP di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso. 3. La CTR del Piemonte, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Preliminarmente, il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che parte contribuente ha avuto cognizione dell’originario atto impositivo, avendo sottoscritto accordo di adesione. Ha, inoltre, ritenuto tardivamente proposto il ricorso avverso il piano di rateizzazione. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Osserva N.28517/22 R.G. Est. F. D’Aquino parte ricorrente che vi sarebbe travisamento della prova nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente abbia sottoscritto un accertamento con adesione, laddove nella specie vi sarebbero state definizioni agevolate e istanze di rateizzazione. Deduce la decisività di tale circostanza dal fatto che il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha fondato il proprio convincimento della conoscenza degli avvisi di accertamento dalla sottoscrizione di un accertamento con adesione, in realtà mai stipulato. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione ai medesimi presupposti, posto che sarebbero state poste a fondamento della decisione prove insussistenti. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la società contribuente decaduta dal potere di impugnazione degli atti tributari, avendo fatto decorrere il termine di cui all’art. 21 d. lgs. n. 546/1992 dalla presentazione delle istanze di rateizzazione e di definizione agevolata e non dalla notificazione delle relative cartelle,osservando come l’impugnazione, proposta in data 8 novembre 2019, ha fatto seguito alla richiesta dell’estratto di ruolo in data 30 ottobre 2019. 4. Deve preliminarmente rilevarsi – come nota infine il controricorrente e come indicato dallo stesso ricorrente - che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi. Nel qual caso,il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito. L’estratto di ruolo non è, difatti,impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la N.28517/22 R.G. Est. F. D’Aquino sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame. 5. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024). 6. P ertanto, posto che , la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, chela mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), deve rilevarsi – previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. – l’insussistenza di una condizione dell’azione con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto alle questioni prospettate dal ricorrente. 7. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione N.28517/22 R.G. Est. F. D’Aquino della giurisprudenza di legittimità. Deve ritenersi - analogamente alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per le quali non ricorrono le finalità sanzionatorie di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175) - che non è dovuto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, posto che tale istituto è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ordinaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542), non anche laddove l'esame del ricorso sia precluso e la pronuncia impugnata risulti caducata (Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 7963; Cass., Sez. V, 21 luglio 2023, n. 21853). P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso; di