CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 26/06/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di GianlucaMinieri per il reato di rapina a lui contestato ed applicava allo stesso la penaconcordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore chededuceva vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione delle provedimostrative del suo concorso nel reato.3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili- come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Ricorso trattato de plano. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]