CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 16742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 13/0472022 con la quale il Lahfid è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione personalmente articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte di appello quanto alla ricorrenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. }4k 4. Ciò premesso, occorre, in via preliminare, osservare che il Lahfid ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01, Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]