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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09337/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLUZZO 1, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ASSOCIAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 759/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 759 depositata il 7.10.2020 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino e di [OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino-[OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di invalidità dei contratti a progetto stipulati da maggio 2007 al dicembre 2013 e il ripristino del rapporto di lavoro.

2. La Corte di appello, per quel che interessa, ha rilevato che la ricorrente “sin da subito aveva messo in dubbio la formale stipulazione di quei contratti a progetto” denunciando non solo la mancanza della descrizione di un progetto ma altresì il mancato invio della copia dei suddetti contratti da parte dell’associazione, “avanzando perciò il sospetto che la sua firma, che pur ammetteva di aver apposto “nell’ultima pagina” non fosse presente in tutti i contratti che avevano disciplinato il suo rapporto con l’Associazione.

Di tale questione aveva investito espressamente il Tribunale, affermando “che è ben possibile che l’intero arco lavorativo non abbia copertura contrattuale”; non poteva, pertanto, ritenersi avanzata una nuova domanda in appello nella F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 modifica delle conclusioni in quanto già nell’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva contestato la validità genetica del vincolo; aggiungeva, la Corte territoriale, che le copie dei contratti a progetto prodotte dalle associazioni non erano sottoscritte dalla lavoratrice; concludeva, pertanto, che la carenza di forma del primo contratto ne comportava la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello economico A3 del CCNL di categoria, e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro nonché all’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione.

3. Avverso la sentenza l’[OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi e la lavoratrice resiste con controricorso illustrato da memoria.

Non svolge attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Cittadino - [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice aveva lamentato, in primo grado, solamente la mancanza di sottoscrizione dei contratti a progetto (che, anzi, deduceva di aver sottoscritto nell’ultima pagina) e non della sussistenza della forma scritta dei suddetti contratti, con conseguente proposizione di una domanda nuova in appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, trascurato di ritenere pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza dei contratti a progetto, posto che la lavoratrice aveva dedotto, nel ricorso originario, di aver sottoscritto l’ultima pagina dei contratti a progetto e di aver svolto mansioni che esulavano dai singoli incarichi e dai vari progetti di volta in volta descritti.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia omessa valutazione di un fatto determinante (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, omesso di valutare la circostanza della sottoscrizione dei contratti, come dedotto dalla lavoratrice.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di produrre i contratti nonostante l’ammissione della lavoratrice circa la loro sottoscrizione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto – ritenuta sussistente la forma scritta dei contratti a progetto – il progetto affidato alla lavoratrice era esattamente indicato e funzionalmente collegato ad un risultato finale e la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la mancata sottoscrizione dei contratti ad opera dell’Associazione inficiasse la validità degli stessi.

6. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, devono essere rigettati.

6.1. Essi, invero, esulano dall'ambito di applicazione del n. 3 dell'articolo 360 cod.proc.civ.F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Va invero ricordato che “In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc.civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ.”(Cass. 3/12/2019, n. 31546).

Si è pure precisato che la interpretazione del contenuto della domanda è sindacabile dal giudice di legittimità: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (cfr. Cass. ord. 11103 del 10/06/2020) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 I motivi non rientrano in alcuno dei casi su indicati, in difetto di un’espressa denuncia di nullità della sentenza o di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Peraltro, anche a voler riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.proc.civ., rispetto alla quale il giudice di legittimità è giudice del fatto, i motivi risultano comunque infondati, dal momento che - come rilevato dalla Corte territoriale - fin dall’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice ha posto in dubbio il rispetto dei requisiti di forma dei contratti a progetto, e in particolare della forma scritta ex art. 62 d.lgs. n. 276/2003, e ciò sorregge il giudizio secondo cui la domanda giudiziale investiva fin dall’origine l’accertamento della nullità dei contratti di lavoro, comprensiva della possibilità che l’intero arco lavorativo non avesse ricevuto copertura contrattuale.

Le censure, piuttosto che evidenziare errores in procedendo del giudice del merito, sono in realtà dirette a ribaltare l'interpretazione della domanda, sostituendo inammissibilmente a quella a cui la Corte è pervenuta attraverso la piana lettura degli atti di causa una diversa e più favorevole alla parte.

Neppure la parte indica quale “fatto storico” non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale e che, ove esaminato, avrebbe condotto ad una diversa conclusione in merito al contenuto della domanda, sicché che sotto il profilo del vizio di motivazione il motivo non risulta ammissibilmente dedotto.

In definitiva, i motivi - in quanto volti a rimettere in discussione il giudizio di fatto riservato al giudice di merito pur a fronte del rispetto, da parte della Corte territoriale, del requisito del «minimo costituzionale» - non possono trovare accoglimento.

6.2. Si consideri inoltre, che questa Corte ha affermato che si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere Cass. n. 12621 del 2012; Cass.n. 19142 del 2015).

In particolare, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. n. 8842 del 2013), eventualità non ricorrente nel caso di specie, avendo, la Corte territoriale, sottolineato che la lavoratrice aveva dedotto di non aver mai avuto copia dei contratti (firmati solo “nell’ultima pagina”) e di aver dunque avanzato il sospetto che la sua firma non fosse presente in tutti i contratti.

7. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati.

L'art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede, ratione temporis, la stipula in forma scritta del contratto a progetto e secondo il criterio generale di riparto dell’onere della prova, dettato dall’art. 2697 cod.civ., è il committente che, a fronte della domanda di invalidità del contratto per carenza di forma e di applicazione della sanzione prevista dall’art. 69, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 comma 1, del d.lgs. n. 276, ha interesse a dedurre e provare il fatto estintivo della pretesa attorea, ossia il rispetto del requisito formale.

Invero, è il committente che, invocando la stipulazione per iscritto del contratto e la riconducibilità della prestazione ad un progetto e pretendendo di far valere gli effetti del contratto di lavoro a progetto opponendosi alla riqualificazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato invocata dal lavoratore, ha l’onere di fornirne la prova.

8. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

9. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Associazione ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLUZZO 1, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ASSOCIAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 759/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 759 depositata il 7.10.2020 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino e di [OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino-[OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di invalidità dei contratti a progetto stipulati da maggio 2007 al dicembre 2013 e il ripristino del rapporto di lavoro. 2. La Corte di appello, per quel che interessa, ha rilevato che la ricorrente “sin da subito aveva messo in dubbio la formale stipulazione di quei contratti a progetto” denunciando non solo la mancanza della descrizione di un progetto ma altresì il mancato invio della copia dei suddetti contratti da parte dell’associazione, “avanzando perciò il sospetto che la sua firma, che pur ammetteva di aver apposto “nell’ultima pagina” non fosse presente in tutti i contratti che avevano disciplinato il suo rapporto con l’Associazione. Di tale questione aveva investito espressamente il Tribunale, affermando “che è ben possibile che l’intero arco lavorativo non abbia copertura contrattuale”; non poteva, pertanto, ritenersi avanzata una nuova domanda in appello nella F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 modifica delle conclusioni in quanto già nell’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva contestato la validità genetica del vincolo; aggiungeva, la Corte territoriale, che le copie dei contratti a progetto prodotte dalle associazioni non erano sottoscritte dalla lavoratrice; concludeva, pertanto, che la carenza di forma del primo contratto ne comportava la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello economico A3 del CCNL di categoria, e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro nonché all’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione. 3. Avverso la sentenza l’[OSCURATO:PERSONA]Centro per i Diritti del Cittadino propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi e la lavoratrice resiste con controricorso illustrato da memoria. Non svolge attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Cittadino - [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice aveva lamentato, in primo grado, solamente la mancanza di sottoscrizione dei contratti a progetto (che, anzi, deduceva di aver sottoscritto nell’ultima pagina) e non della sussistenza della forma scritta dei suddetti contratti, con conseguente proposizione di una domanda nuova in appello. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, trascurato di ritenere pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza dei contratti a progetto, posto che la lavoratrice aveva dedotto, nel ricorso originario, di aver sottoscritto l’ultima pagina dei contratti a progetto e di aver svolto mansioni che esulavano dai singoli incarichi e dai vari progetti di volta in volta descritti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia omessa valutazione di un fatto determinante (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, omesso di valutare la circostanza della sottoscrizione dei contratti, come dedotto dalla lavoratrice. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di produrre i contratti nonostante l’ammissione della lavoratrice circa la loro sottoscrizione. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto – ritenuta sussistente la forma scritta dei contratti a progetto – il progetto affidato alla lavoratrice era esattamente indicato e funzionalmente collegato ad un risultato finale e la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la mancata sottoscrizione dei contratti ad opera dell’Associazione inficiasse la validità degli stessi. 6. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, devono essere rigettati. 6.1. Essi, invero, esulano dall'ambito di applicazione del n. 3 dell'articolo 360 cod.proc.civ.F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Va invero ricordato che “In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc.civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ.”(Cass. 3/12/2019, n. 31546). Si è pure precisato che la interpretazione del contenuto della domanda è sindacabile dal giudice di legittimità: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (cfr. Cass. ord. 11103 del 10/06/2020) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 I motivi non rientrano in alcuno dei casi su indicati, in difetto di un’espressa denuncia di nullità della sentenza o di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Peraltro, anche a voler riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.proc.civ., rispetto alla quale il giudice di legittimità è giudice del fatto, i motivi risultano comunque infondati, dal momento che - come rilevato dalla Corte territoriale - fin dall’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice ha posto in dubbio il rispetto dei requisiti di forma dei contratti a progetto, e in particolare della forma scritta ex art. 62 d.lgs. n. 276/2003, e ciò sorregge il giudizio secondo cui la domanda giudiziale investiva fin dall’origine l’accertamento della nullità dei contratti di lavoro, comprensiva della possibilità che l’intero arco lavorativo non avesse ricevuto copertura contrattuale. Le censure, piuttosto che evidenziare errores in procedendo del giudice del merito, sono in realtà dirette a ribaltare l'interpretazione della domanda, sostituendo inammissibilmente a quella a cui la Corte è pervenuta attraverso la piana lettura degli atti di causa una diversa e più favorevole alla parte. Neppure la parte indica quale “fatto storico” non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale e che, ove esaminato, avrebbe condotto ad una diversa conclusione in merito al contenuto della domanda, sicché che sotto il profilo del vizio di motivazione il motivo non risulta ammissibilmente dedotto. In definitiva, i motivi - in quanto volti a rimettere in discussione il giudizio di fatto riservato al giudice di merito pur a fronte del rispetto, da parte della Corte territoriale, del requisito del «minimo costituzionale» - non possono trovare accoglimento. 6.2. Si consideri inoltre, che questa Corte ha affermato che si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere Cass. n. 12621 del 2012; Cass.n. 19142 del 2015). In particolare, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. n. 8842 del 2013), eventualità non ricorrente nel caso di specie, avendo, la Corte territoriale, sottolineato che la lavoratrice aveva dedotto di non aver mai avuto copia dei contratti (firmati solo “nell’ultima pagina”) e di aver dunque avanzato il sospetto che la sua firma non fosse presente in tutti i contratti. 7. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati. L'art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede, ratione temporis, la stipula in forma scritta del contratto a progetto e secondo il criterio generale di riparto dell’onere della prova, dettato dall’art. 2697 cod.civ., è il committente che, a fronte della domanda di invalidità del contratto per carenza di forma e di applicazione della sanzione prevista dall’art. 69, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 comma 1, del d.lgs. n. 276, ha interesse a dedurre e provare il fatto estintivo della pretesa attorea, ossia il rispetto del requisito formale. Invero, è il committente che, invocando la stipulazione per iscritto del contratto e la riconducibilità della prestazione ad un progetto e pretendendo di far valere gli effetti del contratto di lavoro a progetto opponendosi alla riqualificazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato invocata dal lavoratore, ha l’onere di fornirne la prova. 8. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 9. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Associazione ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 306/2021 Numero sezionale 1225/2022 Numero di raccolta generale 9337/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c
Sentenza Cassazione n. 09337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris