Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2015:785
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CC0609
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 novembre 2015 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] C‑613/13 P, C‑609/13 P, C‑625/13 P, C‑636/13 P e C‑644/13 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]H e altri
(C‑613/13 P)
e
[OSCURATO:PERSONA] AG e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(C‑609/13 P)
e
[OSCURATO:SOCIETA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(C‑625/13 P)
e
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(C‑636/13 P)
e
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(C‑644/13 P)
«Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali sensibili — Incoerenze fra sentenze parallele del Tribunale — Ammenda — Gravità dell’infrazione — Non discriminazione»
1.
Con le presenti conclusioni, esaminerò congiuntamente le impugnazioni (
2
), in primo luogo, della [OSCURATO:PERSONA] europea (
3
) avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑379/10 e T‑381/10
,
EU:T:2013:457
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); in secondo luogo, della [OSCURATO:PERSONA] AG, della [OSCURATO:PERSONA] SA e della [OSCURATO:PERSONA] BeLux SPRL/BVBA (
4
) avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑364/10
,
EU:T:2013:477
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); in terzo luogo, della [OSCURATO:SOCIETA] AG (
5
), e, in quarto luogo, della [OSCURATO:SOCIETA] (
6
) avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10
,
EU:T:2013:455
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]»), nonché, in quinto luogo, della [OSCURATO:PERSONA] SA (
7
), avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑408/10
,
EU:T:2013:440
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
2.
Dette sentenze vertono sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2010) 4185 definitivo, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [SEE] (
8
) (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione controversa»).
3.
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende per un importo totale superiore a EUR 622 milioni a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria a causa della loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata al diritto della concorrenza nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali imprese hanno partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi fra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004, nei seguenti territori: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il coordinamento degli incrementi di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali sensibili, cui tali imprese procedevano, costituivano un cartello. I prodotti interessati da tale infrazione erano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la rubinetteria, i box doccia e accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).
4.
Le diverse sentenze del Tribunale aventi ad oggetto la decisione controversa hanno dato luogo a non meno di quattordici impugnazioni dinanzi alla Corte (
9
).
5.
In conformità all’invito della Corte e come indicato al paragrafo 1 supra, le presenti conclusioni verteranno su due motivi su cui si incentrano cinque di queste quattordici impugnazioni. Mediante questi due motivi vengono messe in discussione valutazioni contraddittorie presenti in talune sentenze del Tribunale (
10
), da un lato, e l’esercizio corretto, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito (
11
), dall’altro. Ciò premesso, è chiaro che tali conclusioni potranno parimenti fornire alla Corte delucidazioni nell’ambito delle altre impugnazioni, le quali sollevano problemi analoghi.
I –
Fatti e decisione controversa
6.
I fatti delle controversie sono stati esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 1 a 25 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 1 a 19 della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e ai punti da 1 a 28 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Essi possono essere riassunti come segue.
7.
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
8.
Il 15 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA]. e le sue controllate, fra cui la Hansgrohe AG, che fabbrica rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che fabbrica box doccia, hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende (
12
) o, in alternativa, di una riduzione dell’importo di tali ammende. Il 2 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione di immunità condizionale dalle ammende a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA].
9.
Il 9 e il 10 novembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Fra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, essa ha inviato varie richieste di informazioni a diverse di queste società e associazioni. Nel corso del periodo compreso fra il 15 novembre 2004 e il 20 gennaio 2006, un certo numero di imprese ha chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende o della riduzione del loro importo.
10.
Il 26 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), che è stata notificata a diverse imprese, fra cui le ricorrenti nelle presenti impugnazioni.
11.
Dal 12 al 14 novembre 2007, si è tenuta un’audizione, cui hanno partecipato tali ricorrenti.
12.
Il 9 luglio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a diverse società, fra cui talune delle ricorrenti nelle presenti impugnazioni, una lettera di esposizione dei fatti, richiamando la loro attenzione su talune prove specifiche sulle quali essa pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva. Fra il 19 giugno 2009 e l’8 marzo 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto a diverse società richieste di informazioni supplementari.
13.
Il 23 giugno 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.
14.
Per stabilire l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Essa ha determinato l’importo di base dell’ammenda precisando che detto calcolo si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite in ciascuno Stato membro, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all’infrazione accertata in ciascuno Stato membro e per il sottogruppo di prodotti interessato, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitavano la loro attività solo in alcuni Stati membri o solo in uno (o due) dei tre sottogruppi di prodotti.
A –
L’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] e altri
15.
Quanto alla gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il moltiplicatore al 15%, tenendo conto di quattro criteri, vale a dire le quote di mercato combinate, la natura, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione.
16.
Oltre al moltiplicatore da applicare a titolo della durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di dissuadere le imprese in questione dal partecipare a pratiche collusive come quelle oggetto della decisione controversa, ha deciso di aumentare del 15% l’importo di base dell’ammenda.
17.
Dopo aver determinato l’importo di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti atte a giustificare un adeguamento dell’importo di base. Essa non ha ritenuto sussistente alcuna circostanza aggravante o attenuante e, dopo aver applicato il massimale del 10%, ha fissato a EUR 57690000 l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e a. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.») (articolo 2, paragrafo 7, della decisione controversa).
B –
L’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] e altri
18.
Quanto alla gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il moltiplicatore al 15%, tenendo conto di quattro criteri, vale a dire le quote di mercato combinate, la natura, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione. Oltre al moltiplicatore da applicare a titolo della durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di dissuadere le imprese in questione dal partecipare a pratiche collusive come quelle oggetto della decisione controversa, ha deciso di aumentare del 15% l’importo di base dell’ammenda.
19.
Dopo aver determinato l’importo di base, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto sussistente alcuna circostanza aggravante o attenuante e, dopo aver applicato il massimale del 10%, ha fissato a EUR 29266325 l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e a. (articolo 2 della decisione controversa).
C –
Le ammende della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]
20.
All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato la [OSCURATO:SOCIETA] AG per la sua partecipazione ad un’infrazione unica dal 28 settembre 1994 al 9 novembre 2004 e le sue controllate [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]») per la loro partecipazione alla medesima infrazione in periodi compresi fra non prima del 12 ottobre 1994 e il 9 novembre 2004.
21.
All’articolo 2, paragrafo 8, della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto delle ammende, in primo luogo, alla [OSCURATO:SOCIETA], per EUR 54436347; in secondo luogo, in solido alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], per EUR 6083604; in terzo luogo, in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], per EUR 2942608, e, in quarto luogo, in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], per EUR 8068441. L’importo totale delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA] AG e alle sue controllate era pertanto pari a EUR 71531000.
D –
L’ammenda della [OSCURATO:PERSONA]
22.
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA] e le sue due controllate in questione avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, partecipando in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] a un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.
23.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a EUR 17700000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e un’ammenda pari a EUR 6700000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha inoltre inflitto alla [OSCURATO:PERSONA], a titolo individuale, un’ammenda pari a EUR 14300000 per la sua partecipazione all’infrazione nel corso del periodo precedente l’acquisizione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA].
II –
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
A –
[OSCURATO:PERSONA] e altri
24.
L’8 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno proposto ricorsi di annullamento della decisione controversa (cause T‑379/10 e T‑381/10). Nella causa T‑379/10 sono stati fatti valere sette motivi, nella causa T‑381/10 nove.
25.
Il Tribunale ha respinto la maggior parte dei motivi, ma ha accolto la prima e la terza parte del terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e a. nella causa T‑381/10 (
13
). Ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente considerato, da un lato, che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] de Touraine SA (PCT) avevano partecipato all’infrazione e, dall’altro, che la società [OSCURATO:PERSONA] vi aveva partecipato fra il 10 marzo 1996 e il 14 settembre 2001, sebbene la partecipazione di quest’ultima fosse stata dimostrata in modo giuridicamente valido solo fra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001, il Tribunale ha annullato la parte interessata dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 6 della decisione controversa.
26.
Per quanto attiene alla riduzione delle ammende, il Tribunale, tenendo conto dell’accoglimento parziale del terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e a., ha annullato l’articolo 2, paragrafo 7, della decisione controversa, «nella parte in cui l’importo totale dell’ammenda inflitta (…) supera l’importo di EUR 50580701» (punto 2 del dispositivo), corrispondente ad una riduzione di EUR 7109299.
B –
[OSCURATO:PERSONA] e altri
27.
Il 2 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa, invocando nove motivi. I primi sei motivi erano intesi ad ottenere l’annullamento della decisione controversa e riguardavano, rispettivamente, il primo, una violazione dei requisiti in materia di prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; il secondo, da un lato, una violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] e a. e, dall’altro, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e a. ad un’intesa multiprodotto nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria; il terzo, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e a. ad un’infrazione alle regole di concorrenza nel settore degli articoli sanitari in ceramica sanitarie in [OSCURATO:PERSONA]; il quarto, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e a. ad una concertazione sui prezzi in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]; il quinto, un errore di valutazione in relazione alla qualificazione delle pratiche in questione come infrazione unica e continuata, e, il sesto, la violazione del diritto al contraddittorio a causa della durata del procedimento amministrativo fra l’audizione della [OSCURATO:PERSONA] e a. e l’adozione della decisione controversa.
28.
Il settimo motivo concerneva l’illegittimità delle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (
GU 2003, L 1, pag. 1
), e degli orientamenti del 2006 e si fondava su due eccezioni di illegittimità.
29.
L’ottavo e il nono motivo erano intesi ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda e riguardavano rispettivamente, l’ottavo, la mancata considerazione, per determinare l’importo di base dell’ammenda, della minore gravità della loro partecipazione, rispetto a quella degli altri partecipanti, all’infrazione accertata e, il nono, il carattere sproporzionato dell’importo finale dell’ammenda che era stata loro inflitta, a seguito dell’applicazione del massimale del 10%.
30.
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 339 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA], concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] e a. avevano partecipato all’infrazione accertata nei territori dell’Italia, dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], aveva commesso un errore di valutazione. Di conseguenza, ai punti da 352 a 357 della sua sentenza, il Tribunale ha parzialmente accolto le conclusioni intese, in via principale, all’annullamento parziale della decisione controversa.
31.
Per quanto attiene alle conclusioni, presentate in subordine, intese alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e a., il Tribunale, in primo luogo, ha dichiarato infondati, ai punti 376 e 384 di tale sentenza, i motivi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] e a. facevano valere che il metodo di calcolo dell’importo di base dell’ammenda non rispettava i principi di parità di trattamento e di personalità della pena, e che l’importo finale dell’ammenda inflitta era sproporzionato e non egualitario.
32.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 385 e 386 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che non fosse giustificato, sulla base della sua competenza estesa al merito, ridurre l’importo dell’ammenda di EUR 29266325 inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e a. e che tale importo costituisse una sanzione adeguata alla luce della durata e della gravità dell’infrazione in questione.
C –
[OSCURATO:SOCIETA] AG
33.
L’8 settembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA] AG ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda oppure, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte (causa T‑374/10).
34.
Essa ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente qualificato come infrazione unica, complessa e continuata, l’infrazione accertata e, in subordine, che, procedendo in tal modo, essa aveva violato l’obbligo di motivazione, non delimitando in maniera sufficientemente precisa i mercati rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] AG ha parimenti fatto valere che, per i tre sottogruppi di prodotti, essa non aveva commesso alcuna infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
35.
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] AG sosteneva inoltre che la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della Ucosan BV, una delle sue controllate, non poteva esserle imputata, in quanto quest’ultima aveva agito in maniera autonoma sul mercato. A tal riguardo, essa ha osservato che al fondatore e amministratore della Ucosan BV era stata conferita per contratto la responsabilità finale delle operazioni e che egli era l’unico responsabile del marketing e delle vendite.
36.
Secondo la [OSCURATO:SOCIETA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che la stessa avesse partecipato ad un’intesa sul mercato austriaco. Infatti, nella sua qualità di società madre, essa non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la giurisprudenza europea relativa all’imputazione ad una società madre del comportamento anticoncorrenziale di una controllata al 100% è contraria, segnatamente, al principio di legalità dei reati e delle pene e alla presunzione di innocenza. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] AG faceva valere l’assenza di prove di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
37.
Infine, la [OSCURATO:SOCIETA] AG ha contestato l’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, nonché il carattere solidale delle ammende.
38.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato, secondo il Tribunale, che la [OSCURATO:SOCIETA] AG avesse partecipato a detta infrazione unica prima del 12 ottobre 1994 (v. punto 321 della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]). L’annullamento parziale dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa risultante da tale constatazione non ha tuttavia avuto alcuna conseguenza sul calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] AG all’articolo 2, paragrafo 8, di detta decisione. Infatti, secondo il Tribunale, ai fini di detto calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque preso in considerazione la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] AG ad un’infrazione solo a partire dal 12 ottobre 1994.
D –
[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]
39.
L’8 settembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda, oppure, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte (causa T‑382/10). Il Tribunale ha respinto in toto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].
E –
[OSCURATO:PERSONA]
40.
L’8 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui essa la riguarda oppure, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte.
41.
A sostegno delle sue conclusioni intese all’annullamento parziale di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, in sostanza, sei motivi. Il primo, il secondo e il quinto motivo riguardavano l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali addebitati alle sue controllate. In particolare, il quinto motivo era inteso alla determinazione del periodo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere considerata responsabile dell’operato della [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo era relativo ad una violazione dei diritti della difesa. Il quarto motivo era relativo al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Il sesto motivo era relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento in sede di determinazione dell’importo di base delle ammende.
42.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due argomenti a sostegno delle sue conclusioni intese, in subordine, alla riduzione dell’importo delle ammende. Il primo argomento riguardava la minore gravità dell’infrazione della quale le è stata imputata la responsabilità rispetto a quella dell’infrazione commessa da altri partecipanti all’intesa. Con il secondo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di beneficiare di qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda eventualmente accordata alle sue controllate da parte del Tribunale nei ricorsi paralleli delle medesime.
43.
Poiché il Tribunale, con la sentenza emessa sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta in solido a quest’ultima e alla [OSCURATO:PERSONA] a causa di un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di valutazione degli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole, esso ha accolto il secondo argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle sue conclusioni in subordine. Pertanto, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] in solido con la [OSCURATO:PERSONA] del 6%, ossia di EUR 402000. Esso ha respinto il ricorso per il resto.
III –
Sulle impugnazioni
44.
Tutte le parti sono state sentite all’udienza del 10 settembre 2015.
A –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.
1.
Sull’impugnazione: esclusivamente sulla seconda, sulla terza e sulla quinta parte del primo motivo
a)
Seconda parte del primo motivo (il Tribunale non ha esaminato la domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA])
i)
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
45.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che il Tribunale, dopo avere erroneamente constatato che la dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») fatta nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione doveva essere corroborata da un altro elemento di prova, ha erroneamente omesso di esaminare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole e – sebbene esso l’abbia esaminata in altre sentenze pronunciate lo stesso giorno, da parte degli stessi giudici e in relazione alla medesima intesa – le ha negato senza motivazione qualsivoglia valore probatorio per avvalorare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], e ciò tramite un mero rinvio al passaggio della decisione controversa che riassume la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
46.
Al contrario, la
[OSCURATO:PERSONA] e a
. sostengono, in termini generali, che: i) la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il Tribunale non possa pervenire a conclusioni diverse in cause diverse, sempreché gli argomenti sollevati e gli elementi di prova apportati siano diversi, traviserebbe la natura del controllo giurisdizionale; ii) essa farebbe riferimento a prove irricevibili, le quali non sono state inserite nel fascicolo della loro causa e che, dunque, non possono essere fatte valere nei loro confronti; iii) la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che le sentenze nelle cause parallele vertono sugli stessi elementi di prova, sebbene gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere non facciano parte del fascicolo nella causa in questione, snaturerebbe elementi di prova del fascicolo, e iv) chiedendo che la Corte annulli la sentenza del Tribunale, fondandosi sugli elementi di prova presentati in altre cause, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in realtà, che la Corte violi i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] e a.
47.
Inoltre, per quanto riguarda specificamente la seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che non incombeva al Tribunale esaminare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta nell’ambito del procedimento di trattamento favorevole, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva inserito tale documento nel fascicolo. Per quanto riguarda la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, il Tribunale non avrebbe commesso un errore fondandosi sui passaggi rilevanti della decisione controversa. Infine, nella specie non sussisterebbe uno snaturamento degli elementi di prova, trattandosi di elementi diversi, dibattuti in modo diverso in cause diverse.
ii)
Valutazione
48.
In via preliminare, rilevo, al pari della [OSCURATO:PERSONA], una contraddizione fondamentale fra la sentenza [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e altre tre sentenze emesse nei confronti della stessa decisione, lo stesso giorno e dagli stessi giudici, in relazione ai medesimi fatti e ai medesimi elementi di prova.
49.
Mentre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha omesso di esaminare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole e le ha pertanto negato qualsivoglia valore probatorio per corroborare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Tribunale ha deciso in maniera diversa nelle sentenze [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:
—
infatti, nella sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha statuito che le discussioni anticoncorrenziali tenutesi in occasione della riunione dell’Association française des industries de céramique sanitaire (Associazione francese delle industrie di ceramica sanitaria; in prosieguo: l’«AFICS») del 25 febbraio 2004 erano state sufficientemente dimostrate. Esso si è fondato, a tal riguardo, sulle due domande di trattamento favorevole presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali si corroboravano reciprocamente, e ha applicato la sua giurisprudenza secondo la quale una domanda di trattamento favorevole può essere corroborata da un’altra domanda di trattamento favorevole (
14
);
—
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è pervenuto alla stessa conclusione, e
—
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concesso una riduzione dell’ammenda del 6% alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa aveva apportato un valore aggiunto significativo dimostrando che in occasione della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 avevano avuto luogo discussioni anticoncorrenziali, ossia la stessa componente dell’infrazione come quella oggetto della presente impugnazione (
15
).
50.
Esaminerò qui d’appresso i due argomenti della [OSCURATO:PERSONA].
–
Primo argomento: mancata considerazione, da parte del Tribunale, della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole
Ricognizione della giurisprudenza
51.
In tale contesto, occorre ricordare che una parte ricorrente può far valere in appello l’inosservanza, da parte del Tribunale, delle norme di diritto e dei principi generali relativi all’onere della prova o le norme processuali in materia di prova (
16
).
52.
La sentenza del Tribunale deve poi essere sufficientemente motivata per consentire il suo riesame da parte della Corte (
17
).
53.
Inoltre, «la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un giudizio di impugnazione» (
18
).
54.
Viene parimenti considerato ricevibile nella fase dell’impugnazione il motivo relativo all’esame incompleto dei fatti (
19
) e costituisce parimenti una questione di diritto stabilire se vi sia stata una lettura erronea dell’atto impugnato da parte del Tribunale che avrebbe ivi ravvisato qualcosa che non vi figura o lo avrebbe citato in maniera inesatta. In tal caso, il Tribunale, sostituendo la propria motivazione a quella di detto atto, commetterebbe un errore di diritto (
20
).
55.
Ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punti da
381
a
385
), la Corte ha dichiarato che «[i]l Tribunale ha escluso dal calcolo delle ammende inflitte alla Ciments français il fatturato delle controllate spagnole e greca di tale società in quanto aveva accertato che quest’ultima non le controllava ancora al momento in cui si era resa colpevole dei comportamenti costitutivi dell’infrazione. Il Tribunale ha peraltro ammesso che, nel 1990, la Ciments français aveva cessato qualsiasi comportamento controverso. (…) Ora, dalla stessa decisione Cemento risulta che la Ciments français aveva assunto il controllo della CCB durante il 1990, cioè lo stesso anno in cui aveva assunto il controllo delle sue filiali spagnole e greca. (…)
il Tribunale ha quindi commesso un errore manifesto riscontrabile leggendo un documento come la decisione Cemento, che si trovava evidentemente, fin dall’inizio, al centro del dibattimento
» (il corsivo è mio).
56.
Inoltre, nella sentenza PKK e KNK/Consiglio (
C‑229/05 P
,
EU:C:2007:32
, punti da
37
a
54
), la Corte ha dichiarato che «[n]e consegue che l’affermazione che “secondo la testimonianza del sig. [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] presentata in allegato al ricorso, il congresso del PKK (…) ha pronunciato il suo scioglimento”, contenuta al punto 35 dell’ordinanza impugnata, è inesatta e contrastante con il contenuto della dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] a cui la stessa fa riferimento. (…) Allo stesso modo, l’affermazione, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che “lungi dal dimostrare la legittimazione giuridica del sig. [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare il PKK, i ricorrenti affermano al contrario che quest’ultimo non esiste più”
contrasta con gli elementi di prova di cui il Tribunale disponeva
. (…)
Gli accertamenti di fatto contenuti nei punti 35 e 37 dell’ordinanza impugnata sono dunque inesatti, e costituiscono uno snaturamento degli elementi di prova a disposizione del Tribunale
. Ne consegue che il quarto motivo è fondato» (il corsivo è mio).
57.
Analogamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑326/05 P
,
EU:C:2007:443
, punti da
60
a
69
), la Corte ha concluso che «è giocoforza rilevare che le constatazioni di fatto di cui ai punti 94 e 104 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolutamente cambiato opinione quanto alla necessità per la ricorrente di produrre una “pratica completa” a sostegno della sua domanda di registrazione del metalaxil, sono inesatte e costituiscono uno snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale».
58.
Infine, come rilevato dall’avvocato generale Mischo (
21
), «[è] giurisprudenza costante che non è di norma possibile rimettere in discussione, nell’ambito di un procedimento d’impugnazione, un accertamento di fatto compiuto dal Tribunale. Questo principio ammette tuttavia come eccezione l’ipotesi in cui tale accertamento sia falsato da un errore manifesto di valutazione.
Tale è in particolare il caso allorché la constatazione di un fatto da parte del Tribunale è contraddetta dal fascicolo
» (il corsivo è mio).
Analisi
59.
A mio avviso, è importante iniziare l’analisi con una citazione completa dei punti da 112 a 121 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali punti contengono gli accertamenti del Tribunale relativi all’infrazione commessa nell’ambito dell’AFICS.
«112
A tal riguardo, occorre rilevare che si evince dalla tabella D figurante al punto 1223 della decisione [controversa] che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente una partecipazione effettiva della PCT e della Allia all’infrazione constatata sul mercato francese di una durata di otto mesi, corrispondente al periodo dal 25 febbraio al 9 novembre 2004, sulla base della loro presenza alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004.
113
Inoltre, si evince dai punti 556 e 590 della decisione [controversa] che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, durante la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004, i produttori di ceramiche sanitarie hanno coordinato i loro prezzi minimi per i prodotti di fascia bassa, poggia su quattro elementi di prova, ossia, in primo luogo, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti (punto 584 della decisione [controversa]); in secondo luogo, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 583 della decisione [controversa]); in terzo luogo, una tabella fornita da quest’ultima in allegato alla sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 588 della decisione [controversa]), e, in quarto luogo, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 556 della decisione [controversa]).
114
È alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 95 a 108 supra che occorre esaminare in successione questi diversi elementi di prova al fine di verificare, segnatamente, il loro valore probatorio.
115
In primo luogo, per quanto attiene alla dichiarazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la quale conferma che, in occasione della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004, hanno avuto luogo discussioni concernenti prezzi minimi, si deve rilevare che, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, tale dichiarazione non è stata comunicata alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Inoltre, occorre rilevare che tale dichiarazione non è stata menzionata nella lettera di esposizione dei fatti del 9 giugno 2009 inviata alle ricorrenti.
116
Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché un documento non è stato comunicato all’impresa interessata, pur avendo la [OSCURATO:PERSONA] tratto da esso delle conclusioni, le informazioni contenute in tale documento non possono essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento (v., in tal senso, sentenza (…) AKZO/[OSCURATO:PERSONA],
C‑62/86
, [
EU:C:1991:286
], punto
21
). Ne consegue che tale documento non può essere considerato un valido mezzo di prova per quanto la riguarda (v., in tal senso, sentenza (…) AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA],
107/82
, [
EU:C:1983:293
], punto
27
). Pertanto, la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] [e a.] non può essere considerata un mezzo di prova opponibile alle ricorrenti.
117
In secondo luogo, per quanto attiene alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] fatte nell’ambito della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, occorre ricordare che, in forza della giurisprudenza menzionata al punto 105 supra, la dichiarazione di un’impresa accusata di avere partecipato ad un’intesa, la cui correttezza viene contestata da diverse altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione senza essere avvalorata da altri elementi di prova.
118
Orbene, nella specie, si evince dalla decisione [controversa] che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 erano contestate. In tal senso, al punto 585 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Allia ritenevano che il coordinamento dei prezzi minimi, segnatamente nell’ambito di detta riunione, non fosse dimostrato. Di conseguenza, occorre considerare che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] non possono, di per sé, costituire una prova sufficiente della natura anticoncorrenziale delle discussioni svoltesi in occasione di tale riunione.
119
In terzo luogo, per quanto attiene alla tabella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il Tribunale rileva che essa contiene quattro colonne, intitolate rispettivamente “mini”, “maxi”, “IS” e “Porcher”, laddove la sigla IS è quella della [OSCURATO:PERSONA] e il segno Porcher è registrato come marchio il cui titolare è la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, si deve constatare che tale tabella non è datata e non contiene alcuna indicazione idonea a collegarla alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 oppure a discussioni anticoncorrenziali. In particolare, la tabella non menziona nomi di concorrenti o prezzi minimi o massimi che tali concorrenti dovrebbero applicare. Di conseguenza, non può validamente affermarsi, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, che tale tabella costituisca una prova documentale corroborante la fissazione dei prezzi nell’ambito di detta riunione, come descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni nell’ambito della sua domanda ai sensi di detta comunicazione.
120
In quarto luogo, per quanto attiene alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa indica, al punto 586 della decisione [controversa], che, in tale domanda se la [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] conferma, in maniera generale, lo scambio di prezzi minimi all’interno dell’AFICS fra il 2002 e il 2004, quest’ultima sostiene, per quanto attiene in particolare alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004, che la descrizione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] del coordinamento dei prezzi minimi in occasione di tale riunione non è stata confermata da altre imprese che hanno presentato una domanda ai sensi di detta comunicazione. Pertanto, si deve dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondarsi, in assenza di elementi di prova che le corroboravano, sulle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] nell’ambito della sua domanda ai sensi di tale comunicazione, per dimostrare che, in occasione di detta riunione, fosse stato posto in essere un coordinamento dei prezzi minimi.
121
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, le ricorrenti hanno giustamente addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver concluso nel senso della partecipazione della Allia e della PCT a comportamenti anticoncorrenziali in occasione della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004. Pertanto, la prima parte del terzo motivo va accolta in quanto fondata».
60.
Al punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione controversa, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la [OSCURATO:SOCIETA] e la PCT hanno partecipato ad un’infrazione relativa ad un’intesa sul mercato francese fra il 25 febbraio 2004 e il 9 novembre 2004. Benché il punto 2 del dispositivo non menzioni esplicitamente la [OSCURATO:SOCIETA] e la PCT, l’ammenda viene ridotta in modo da riflettere il punto 326 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
22
).
61.
I punti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] citati supra non illustrano in maniera chiara le ragioni per le quali il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole.
62.
Penso (al pari della [OSCURATO:PERSONA]) che il Tribunale abbia probabilmente ritenuto che fosse sufficiente riferirsi al punto 586 della decisione controversa, che riassumeva la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti (
23
), per non tenere conto della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole.
63.
Orbene, tale risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti non faceva parte del fascicolo. La questione è dunque se il Tribunale potesse annullare una parte della decisione controversa fondandosi su un documento che non figurava nel fascicolo.
64.
Secondo una giurisprudenza costante, «la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti» (
24
). Tale valutazione non costituisce pertanto «una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi» (
25
).
65.
È parimenti vero che, secondo la giurisprudenza, «spetta al giudice [dell’Unione] decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, [secondo il] suo regolamento di procedura[,] la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento» (
26
).
66.
Analogamente, secondo la giurisprudenza (
27
), «[i]l Tribunale, a tal riguardo, è il solo giudice della eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che (…) sfugge al controllo della Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione,
salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo
» (il corsivo è il mio).
67.
Inoltre, come è stato ricordato a più riprese nella giurisprudenza, «il giudizio del Tribunale in merito agli elementi probatori dinanzi ad esso prodotti non costituisce, salvo il caso di travisamento di tali elementi, una questione di diritto sottoposta al sindacato della Corte nell’ambito di un ricorso» (
28
) o, ancora, «[l]a Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di assunzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte» (
29
).
68.
Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale si applica soltanto «all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova» (
30
).
69.
Infine, per offrire un esempio del controllo esercitato dalla Corte in tale ambito, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑260/09 P
,
EU:C:2011:62
, punto
57
), «il controllo effettuato dalla Corte per valutare il presente motivo, vertente su uno snaturamento dei (…) fax [in esame nella suddetta causa], si limita a verificare che il Tribunale, dichiarando sulla base di questi che la CD‑[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad un accordo illegale volto a restringere il commercio parallelo in generale,
non abbia [manifestamente] ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di detti fax
. Nel caso di specie non spetta quindi alla Corte valutare autonomamente se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adeguatamente dimostrato in diritto una simile partecipazione ed abbia così assolto l’onere probatorio gravante su di essa per dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme del diritto della concorrenza,
bensì determinare se il Tribunale, nel dichiarare l’effettiva esistenza di una simile violazione, abbia effettuato una lettura dei suddetti fax manifestamente contraria al loro tenore letterale
, il che non si è verificato» (il corsivo è mio).
70.
Si può stabilire un parallelismo utile fra la presente causa e la sentenza Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑119/97 P
,
EU:C:1999:116
). In quest’ultima la Corte ha dichiarato che, «[d]ato che i ricorrenti avevano espressamente chiesto al Tribunale di ordinare l’esibizione della detta lettera, quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione della nozione di sviamento di potere dichiarando, senza dotarsi degli strumenti per esaminare la lettera in parola, che la stessa non costituiva un elemento sufficiente» (punto 109); che «[v]a rilevato che il Tribunale non poteva respingere l’istanza dei ricorrenti di ordinare l’esibizione di un documento apparentemente rilevante per la soluzione della controversia per il motivo che siffatto documento non era versato agli atti di causa e che non sussisteva alcun elemento il quale consentisse di confermarne l’esistenza» (punto 110); e che «[v]a (…) constatato che dal punto 113 della sentenza impugnata [in detta causa] emerge che i ricorrenti avevano indicato l’autore, il destinatario e la data della lettera di cui chiedevano la produzione. Confrontato [con] tali elementi, il Tribunale non poteva limitarsi a rigettare le deduzioni delle parti per insufficienza di prova, quando dipendeva dal medesimo, accogliendo l’istanza dei ricorrenti d’ingiungere l’esibizione di documenti, spazzar via l’incertezza che potesse sussistere circa l’esattezza di tali deduzioni o acclarare le ragioni per cui un documento siffatto non potesse, comunque e qualunque ne fosse il contenuto, essere pertinente ai fini della soluzione della controversia» (punto 111).
71.
A mio avviso, la giurisprudenza citata ai paragrafi precedenti non può significare che il Tribunale possa fondarsi su dichiarazioni espresse in un documento e riassunte da un altro documento per annullare una decisione, senza avere né avuto a disposizione né esaminato le dichiarazioni in questione, ossia la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
72.
Inoltre, detta risposta non figurava nel fascicolo della causa e non è stata comunicata alle ricorrenti in primo grado (
31
).
73.
In tal senso, la Corte ha già statuito, «da un lato, che il principio del contraddittorio implica, in generale, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle [ (
32
)], e, dall’altro, che violerebbe un principio giuridico fondamentale il giudice che fondasse le proprie decisioni su fatti o documenti a proposito dei quali le parti, o una di esse, non siano state in grado di svolgere le loro difese, non avendo potuto prenderne conoscenza» (
33
).
74.
Infatti, «per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento» (
34
).
75.
I diritti della difesa sono diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza (
35
). Il rispetto dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’irrogazione di un’ammenda ad un’impresa per violazione delle norme in materia di concorrenza esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’affermazione dell’esistenza di un’infrazione al Trattato (
36
). Tali diritti sono contemplati all’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
76.
Pertanto, il fatto che il Tribunale, al punto 120 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], abbia tratto le proprie conclusioni da un riassunto fatto nella decisione controversa degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] figuranti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, senza esaminarli direttamente e attraverso la sua dichiarazione che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole, integra una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e contravviene all’obbligo di motivazione. Peraltro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse aiutato la [OSCURATO:PERSONA], come constatato dal Tribunale al punto 120 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale impresa non avrebbe dovuto ottenere una riduzione dell’ammenda nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
77.
Contrariamente al parere del Tribunale (il quale suggerisce una modifica delle posizioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]), ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] cercasse di minimizzare il valore probatorio delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] al fine di accrescere il valore aggiunto apportato dalle proprie.
78.
Tale interpretazione non viene sostenuta solo da me e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. Essa corrisponde anche alle conclusioni del Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], una causa, peraltro, nella quale il Tribunale ha esaminato come tale la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, in quanto tale documento faceva effettivamente parte dei documenti del fascicolo (il che non avviene nella specie) e le dichiarazioni di tale impresa effettuate nell’ambito della domanda di trattamento favorevole.
79.
Tale interpretazione si impone a maggior ragione qualora occorra accordare un’importanza maggiore alla sentenza pronunciata nella causa in cui sono stati esaminati i documenti in questione, facenti parte del fascicolo, rispetto alla sentenza pronunciata in una causa in cui tali documenti o non sono stati esaminati dal Tribunale oppure non facevano neanche parte del fascicolo.
80.
Orbene, se si esamina più da vicino la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ivi ritenuto che gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti al fine di dimostrare l’esistenza dell’infrazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva apportato un «valore aggiunto significativo» nelle sue dichiarazioni rese nell’ambito della domanda di trattamento favorevole (punti da 197 a 202). Nei punti successivi (punti 203 e seguenti), il Tribunale ha esaminato la questione se vi fosse una contraddizione fra la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] effettuata nell’ambito della domanda di trattamento favorevole e la sua risposta alla comunicazione degli addebiti e, al punto 210, ha dichiarato che «gli elementi menzionati al punto 586 della decisione [controversa], come argomentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi, non consentono di concludere che la ricorrente abbia destituito di credito le informazioni che essa stessa aveva fornito. Infatti, da un lato, sia dalla decisione [controversa] che dalle memorie scritte della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la ricorrente ha confermato gli scambi di informazioni sui prezzi minimi riguardo alle ceramiche sanitarie di fascia bassa in seno all’AFICS, in particolare nel 2004, e si tratta di una circostanza non contestata. Dall’altro, è vero che la ricorrente ha messo in dubbio il valore probatorio della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 e del documento da quest’ultima prodotto a sostegno della sua dichiarazione. Nondimeno, si deve osservare che, in tal modo, la ricorrente si è limitata a presentare alla [OSCURATO:PERSONA] argomenti volti ad affermare che gli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti a dimostrare la sussistenza dell’infrazione relativa alle ceramiche sanitarie commessa in [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, allo scopo di comprovare che le informazioni da essa stessa fornite nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda erano necessarie alla [OSCURATO:PERSONA] per provare la suddetta infrazione, e, pertanto, avevano un valore aggiunto significativo».
81.
Di conseguenza, le conclusioni relative alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che sono illustrate nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente in contraddizione le une con le altre.
82.
Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’annullare una parte della decisione controversa fondandosi su un documento non presente nel fascicolo e dal quale esso ha peraltro tratto conclusioni diverse in una causa parallela, nella quale lo stesso documento figurava nel fascicolo ed è stato oggetto di discussioni approfondite.
83.
Resta da vedere se il Tribunale abbia erroneamente statuito, allo stesso punto 120 della sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] che, «[p]ertanto, si deve dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondarsi, in assenza di elementi di prova che le corroboravano, sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], nell’ambito della sua domanda ai sensi [della] comunicazione [sul trattamento favorevole], per dimostrare che in occasione di detta riunione era stato posto in essere un coordinamento dei prezzi minimi».
84.
Anzitutto, devo ammettere, malgrado il termine «pertanto», di non ravvisare un nesso fra il riferimento al punto 586 della decisione controversa e l’impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di fondarsi sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che accompagnavano la sua domanda di trattamento favorevole.
85.
Al punto 197 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha poi dichiarato che «
senza le informazioni fornite dalla [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto dimostrare
, sulla base dei soli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda, l’infrazione relativa alle ceramiche sanitarie commessa in [OSCURATO:PERSONA] nel 2004» (il corsivo è mio).
86.
Inoltre, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 324) e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (punti 289 e 290), il Tribunale ha menzionato espressamente la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] resa nell’ambito della domanda di trattamento favorevole quale elemento del complesso di prove
che gli consentivano di concludere che l’infrazione relativa alle ceramiche sanitarie in [OSCURATO:PERSONA] era dimostrata
. Il Tribunale ritiene, in queste due sentenze, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] confermino reciprocamente le loro dichiarazioni (
37
).
87.
Infatti, la nozione della corroborazione non si riferisce necessariamente ad una situazione in cui lo stesso elemento di prova ricorra due o tre volte. Si tratta, piuttosto, di disporre di due o tre pezzi diversi di un «puzzle» che combaciano gli uni con gli altri e rivelano così la figura nel suo insieme.
88.
Di conseguenza, e ciò non sorprende, nelle sentenze [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha rilevato che una dichiarazione resa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole poteva essere avvalorata da un’altra. Orbene, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha neppure esaminato il valore probatorio della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] né in che misura essa corroborasse quella della [OSCURATO:PERSONA], limitandosi semplicemente a rinviare ad una frase del riassunto della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti (sebbene tale documento non facesse neanche parte del fascicolo della causa).
89.
Da questo precede traggo due conclusioni.
90.
In primo luogo, ritengo (al pari della [OSCURATO:PERSONA]) che la sentenza del Tribunale sia viziata da un difetto di motivazione, da un lato, per avere omesso di esaminare il valore probatorio della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], e ciò a maggior ragione in quanto essa costituisce un elemento di prova determinante nelle sentenze [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, per avere sostituito a siffatto esame una menzione, fuori contesto, di un riassunto (figurante nella decisione controversa) della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti (interpretata, peraltro, in maniera diversa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]).
91.
A mio avviso, il Tribunale non poteva fondarsi senza motivazione sulla giurisprudenza che gli consente di non esaminare il valore di elementi di prova irrilevanti (
38
) in quanto, in tre sentenze parallele, il Tribunale ha ritenuto che tale elemento di prova fosse senz’altro rilevante.
92.
In secondo luogo, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la dichiarazione del Tribunale figurante al punto 120 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale una dichiarazione resa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole non può corroborarne un’altra, sia parimenti viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha per contro giustamente considerato, in tre cause parallele, che una dichiarazione di trattamento favorevole poteva essere corroborata da un’altra ed è pervenuto alla conclusione che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si confermassero (perlomeno per quanto attiene ai prodotti «di fascia bassa»).
–
Secondo argomento: motivazioni contraddittorie nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro
Ricognizione della giurisprudenza
93.
È vero che, secondo la giurisprudenza (
39
), «l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può estendersi,
in linea di principio
, fino a giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale esso è stato investito, sebbene essa riguardi la medesima decisione. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, qualora un destinatario di una decisione decida di proporre ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione può essere adito solamente qualora elementi della decisione lo riguardino. Invece, quelli riguardanti altri destinatari non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere» (il corsivo è mio).
94.
Sempre secondo la giurisprudenza (
40
), «il controllo effettuato dalla Corte al fine di valutare un motivo attinente ad uno snaturamento di un elemento di prova si limita alla verifica del fatto che il Tribunale, fondandosi su tale elemento per constatare la partecipazione ad un’intesa, non ha
manifestamente
ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole del medesimo. Non spetta quindi alla Corte valutare autonomamente se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adeguatamente dimostrato in diritto una simile partecipazione ed abbia così assolto l’onere probatorio gravante su di essa per dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme del diritto della concorrenza, bensì determinare se il Tribunale, nel dichiarare l’effettiva esistenza di una simile violazione, abbia effettuato una lettura dell’elemento di prova
manifestamente
contraria al suo tenore letterale» (il corsivo è mio).
Analisi
95.
Ritengo che il Tribunale abbia «manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole» di un elemento di prova trattandolo in maniera radicalmente diversa in cause parallele relative ad una stessa infrazione e ad una stessa decisione.
96.
Inoltre, rilevo che, secondo la Corte, è «in linea di principio» che «l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può estendersi (…) fino a giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale esso è stato investito, sebbene essa riguardi la medesima decisione», il che presuppone la possibilità che sussistano situazioni eccezionali in cui la giurisprudenza in materia di contraddittorietà della motivazione, la quale si applica in generale nei confronti dei motivi esposti in
una sola ed unica sentenza
, debba applicarsi parimenti nei confronti di una motivazione contraddittoria esposta in sentenze parallele. Penso che ciò avvenga nella presente causa.
97.
Infatti, le impugnazioni di cui alle presenti conclusioni vertono su una situazione abbastanza insolita. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato un’infrazione unica, continuata e complessa (
41
) che interessa diversi Stati membri e tre fasce di prodotti (ceramiche sanitarie, box doccia e articoli di rubinetteria). Orbene, in quattro sentenze, a proposito degli stessi punti della stessa decisione controversa e in relazione ad esattamente gli stessi fatti e allo stesso complesso di prove, il Tribunale è pervenuto a due conclusioni diametralmente opposte. In tre sentenze (sentenze [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l’infrazione dell’AFICS, secondo il Tribunale, si era verificata, mentre lo stesso ha ritenuto il contrario nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], e ciò sulla base di uno stesso elemento di prova, ammesso nelle prime tre sentenze e respinto nella quarta, senza che tale differenza venisse motivata.
98.
Ciò mi porta a concludere che l’interpretazione della risposta della [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti effettuati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] snaturano gli elementi di prova presenti nel fascicolo.
99.
Tale errore di diritto si aggiunge agli altri errori di diritto che hanno avuto un’incidenza determinante sull’esito della causa (il Tribunale non ha motivato il mancato esame della domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la decisione controversa sulla base di un documento che non figurava nel fascicolo e ha statuito che una dichiarazione resa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole non poteva corroborarne un’altra).
100.
Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta.
b)
Terza parte del primo motivo (il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la tabella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua domanda di trattamento favorevole dovesse da sola dimostrare l’esistenza di contatti anticoncorrenziali, senza avere esaminato le spiegazioni relative a tale tabella)
101.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, in violazione della giurisprudenza costante, avrebbe interpretato il requisito della corroborazione degli elementi di prova in maniera eccessivamente restrittiva in relazione alla suddetta tabella concernente la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004.
102.
A loro volta, la [OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono che il Tribunale abbia esaminato tale tabella in maniera corretta e che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito spiegazioni idonee a supportare la conclusione che la riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 avrebbe avuto ad oggetto discussioni anticoncorrenziali.
103.
Rilevo, anzitutto, che il Tribunale nega a tale tabella il carattere di prova documentale atta a corroborare la fissazione dei prezzi nell’ambito di detta riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004, come descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni allegate alla sua domanda di trattamento favorevole (v. punto 119 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), sulla base del rilievo che essa «non è datata», «non contiene alcuna indicazione idonea a collegarla alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004 o a discussioni anticoncorrenziali» e «non menziona nomi di concorrenti o prezzi minimi o massimi che tali concorrenti dovrebbero applicare».
104.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑411/04 P
,
EU:C:2007:54
, punto
47
), la Corte ha confermato l’approccio del Tribunale nella sentenza che era oggetto dell’impugnazione, ossia «che un elemento di prova d’origine anonima, quale il documento “Sharing key”, non può da solo comprovare l’esistenza di un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza» e che «occorre considerare che [gli] elementi si possono rafforzare reciprocamente».
105.
Infatti, le prove corroboranti possono essere elementi che, pur se non dimostrano da soli l’esistenza dell’infrazione, possono contribuire a suffragare altri elementi di prova, come una domanda di trattamento favorevole.
106.
Sempre nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑411/04 P
,
EU:C:2007:54
, punti da
44
a
50
), la Corte ha dichiarato che neanche l’origine anonima del documento era sufficiente a privarlo di qualsivoglia valore probatorio se la sua origine, la data probabile della sua redazione e il suo contenuto potevano essere determinati con sufficiente certezza (
42
). Peraltro, anche in assenza di firma su un documento, le spiegazioni fornite dall’impresa cui appartiene il collaboratore che ha redatto tale documento devono essere prese in considerazione (
43
).
107.
Nella specie, il Tribunale non ha prestato attenzione alle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] concernenti le circostanze che avevano accompagnato la redazione di tale tabella, il suo autore, la sua data ecc., nonostante la tabella fosse stata redatta da un testimone degli eventi, direttamente collegato ai medesimi, altrettanti fattori che, in linea di principio, ne rafforzano l’affidabilità (
44
).
108.
Di conseguenza, penso (come la [OSCURATO:PERSONA]) che il Tribunale, imponendo requisiti irragionevoli ed eccessivamente rigorosi agli elementi di prova considerati isolatamente e, in ogni caso, al loro esame globale, svuoti completamente di significato la giurisprudenza esistente sulla possibilità di una corroborazione reciproca di tali elementi.
109.
Sono dunque dell’avviso che, esigendo che tale tabella dimostri, da sola, l’esistenza dell’infrazione, senza prendere in considerazione le altre prove e spiegazioni complementari (quelle contenute nella domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale abbia violato il proprio obbligo di motivazione.
110.
Tale conclusione è rafforzata dal fatto che la valutazione del medesimo elemento di prova nella causa parallela [OSCURATO:PERSONA] è sfociata in una conclusione completamente diversa, ossia nel carattere probatorio di detta tabella. Pertanto, se il Tribunale avesse esaminato le spiegazioni in questione – come giustamente fatto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] –, l’esito della presente causa sarebbe stato diverso.
111.
Ne consegue che la terza parte del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta.
c)
Quinta parte (il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione globale)
112.
[OSCURATO:PERSONA]
fa valere che il Tribunale, omettendo di esaminare diversi elementi di prova (segnatamente, le tabelle mensili contenenti cifre riservate sulle vendite o la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]) e applicando requisiti in materia di prova eccessivamente rigorosi in relazione agli elementi che esso ha effettivamente esaminato, avrebbe omesso di effettuare una valutazione globale dei medesimi, come imposto dalla giurisprudenza costante.
113.
[OSCURATO:PERSONA] e a
. osservano che hanno fatto valere la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il difetto di coerenza delle domande di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA] e che detta dichiarazione, in ogni caso, non era rilevante per la decisione controversa. Esse sostengono che il mancato esame di taluni elementi di prova, in particolare di quelli irrilevanti, non significa che il Tribunale non abbia effettuato un esame globale.
114.
A mio avviso, il Tribunale ha effettivamente omesso di verificare se l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale potesse essere desunta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare la prova di un’infrazione (
45
).
115.
Omettendo di esaminare diversi elementi di prova rilevanti, ed esigendo, al punto 119 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che una tabella relativa ad una riunione anticoncorrenziale, fatta valere come elemento corroborante di prova, venga datata e contenga i nomi dei concorrenti, nonché le indicazioni del prezzo minimo e massimo, il Tribunale ha infatti preteso che una siffatta tabella costituisca, di per sé, un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.
116.
Orbene, la Corte ha riconosciuto in modo estremamente chiaro che i diversi elementi di prova di un’intesa sono di regola frammentari e sporadici.
117.
La Corte ha rammentato che, «per poter dimostrare l’esistenza di un’infrazione dell’art[icolo] 81, [paragrafo] 1, CE, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] deduca prove serie, precise e concordanti (…). Tuttavia, non occorre che ogni singola prova dedotta dall’istituzione debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti dall’istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza (…). Pertanto, anche ammesso che nessuno dei singoli elementi dell’infrazione di cui è causa costituisca, isolatamente considerato, un accordo o una pratica concertata vietati dall’art[icolo] 81, [paragrafo] 1, CE, (…) tale conclusione non impedisce che gli elementi stessi, complessivamente considerati, costituiscano un accordo o una pratica di tal genere (…). Infatti, (…) poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza» (
46
).
118.
L’incidenza di detto errore sull’esito della causa è attestato dal fatto che, in tre sentenze parallele, il Tribunale ha statuito in maniera diversa.
119.
Omettendo di verificare se taluni elementi di prova, esaminati globalmente, potessero rafforzarsi reciprocamente (
47
), il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione.
120.
Ne consegue che, per le stesse ragioni che hanno giustificato l’accoglimento della terza parte, la quinta parte del primo motivo deve parimenti essere accolta.
121.
Propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
48
).
d)
Conseguenze di un annullamento, da parte della Corte, della sentenza [OSCURATO:PERSONA]
122.
Quanto precede ha dimostrato che il complesso delle prove utilizzate nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] era relativamente limitato; tuttavia, poiché la Corte ha il vantaggio di disporre di numerose altre sentenze del Tribunale che hanno esaminato tali prove in modo particolareggiato, penso che il principio di economia processuale richieda che la Corte statuisca essa stessa sul ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. in primo grado.
123.
Queste ultime hanno ivi sostenuto, in sostanza, che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], ai punti 556 e 590 della decisione controversa, secondo la quale la Allia e la PCT avevano coordinato i loro prezzi minimi per i prodotti di fascia bassa in occasione di una riunione organizzata il 25 febbraio 2004 nell’ambito dell’AFICS, poggiava su elementi di prova che sono o irricevibili oppure inaffidabili, non corroborati e insufficienti.
124.
Orbene, come si è visto supra, il Tribunale, diversamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui esso ha commesso diversi errori di diritto nell’analisi degli eventi verificatisi all’interno dell’AFICS, ha giustamente statuito, nella sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (punto 286) che, «[a]l punto 556 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa disponeva di prove che consentivano di dimostrare la partecipazione dei membri dell’AFICS a discussioni di coordinamento dei prezzi solo a partire dalla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004. Al punto 572 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti a detta riunione concordavano sul fatto che i loro prezzi minimi fossero eccessivamente bassi e che occorresse alzarli, segnatamente aumentando del 3% i loro prezzi di catalogo. Al punto 573 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che tali informazioni erano state corroborate dalla [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]. Al punto 574 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i partecipanti si erano scambiati informazioni riservate sui prezzi e sulle vendite successivamente a tale riunione».
125.
In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 287 di detta sentenza, che, «quanto all’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova che attestasse la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] alle tre riunioni dell’AFICS che si sarebbero svolte nel 2004 (v. allegato 11 della decisione [controversa]), esso deve essere dichiarato infondato. Infatti, come si evince dai punti 572 e 573 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a tali riunioni».
126.
In secondo luogo, ai sensi del punto 288 di tale sentenza, «devono essere respinti in quanto infondati gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in maniera sufficiente lo svolgimento delle discussioni illecite in occasione della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004, essendosi fondata su dichiarazioni orali fatte a posteriori, vaghe e contraddittorie, circostanza peraltro ammessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [controversa]».
127.
Quindi, al punto 289 di detta sentenza, il Tribunale ha ricordato che «[i]nfatti, anche se dalla giurisprudenza risulta che la dichiarazione di un beneficiario di una riduzione totale o parziale delle ammende contestata da una parte deve essere corroborata [ (
49
)], nulla osta a che una siffatta corroborazione possa risultare dalla testimonianza di un’altra impresa che ha partecipato all’intesa, nonostante quest’ultima abbia parimenti beneficiato di una riduzione delle ammende. Tale corroborazione conferma anche lo svolgimento di discussioni sui prezzi minimi; tali discussioni vengono infatti menzionate nel verbale della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004».
128.
Inoltre, al punto 290 di tale sentenza, dopo un’analisi della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e di quella della [OSCURATO:PERSONA] (analisi che perviene alla conclusione che la prima era più vaga e più sfumata della seconda), il Tribunale conclude che «[c]iò non rimette tuttavia in discussione la constatazione secondo la quale la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] conferma in sostanza il periodo, il luogo, i partecipanti e l’oggetto delle discussioni illecite in questione, come attestato da un punto dell’ordine del giorno. Occorre pertanto rilevare che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], corroborata da quella della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], dimostra a sufficienza lo svolgimento delle discussioni illecite in questione».
129.
Al punto 293 di detta sentenza, il Tribunale aggiunge che, «anche se la [OSCURATO:PERSONA] non si basa sulla [dichiarazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda di riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione] nella decisione [controversa], ciò non toglie che, contrariamente a quanto affermano la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti confermato la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente il contenuto delle discussioni illecite che hanno “probabilmente” avuto luogo il 25 febbraio 2004».
130.
Infine, al punto 295, il Tribunale conferma che «le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] sono sufficienti a constatare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (…) risultante dalla partecipazione alla riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004».
131.
Pertanto, ai fini della presente impugnazione, quanto precede si applica, mutatis mutandis, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e a., ed è sufficiente a respingere – come fatto dal Tribunale nelle sentenze [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – il ricorso di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] e a. per quanto attiene agli eventi verificatisi all’interno dell’AFICS.
2.
Sull’impugnazione incidentale (sul secondo motivo)
132.
Il secondo motivo dell’impugnazione incidentale verte, in sostanza, su due elementi collegati: un asserito snaturamento dei fatti, da un lato, e un’asserita incoerenza con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑380/10
,
EU:T:2013:449
, parimenti nota con il nome di «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro.
a)
Sullo snaturamento dei fatti
133.
[OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono, in subordine, che la constatazione fatta al punto 289 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la comunicazione degli addebiti conteneva informazioni sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e a. «di venire a conoscenza, in maniera precisa, del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA]», costituirebbe manifestamente uno snaturamento del contenuto della comunicazione degli addebiti, idoneo a dar luogo ad un’impugnazione.
134.
Esse fanno valere che, poiché al punto 277 della comunicazione degli addebiti era semplicemente indicato che la [OSCURATO:PERSONA] era presente in occasione di talune riunioni durante le quali erano stati posti in essere «comportamenti anticoncorrenziali», ma la
natura
di detti comportamenti non era menzionata in tale comunicazione, il Tribunale non poteva considerare quest’ultima sufficientemente precisa. La constatazione fatta al punto 289 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] («al punto 277 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato alle ricorrenti la natura dei comportamenti [in occasione delle riunioni del gruppo Michelangelo] individuati dalla [OSCURATO:PERSONA], la loro frequenza, la data precisa in cui si sono verificati, nonché gli elementi di prova di cui essa disponeva», cosicché la comunicazione degli addebiti consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] e a. di «venire a conoscenza, in maniera precisa, del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA]») si porrebbe in contrasto diretto con la constatazione concernente l’adeguamento del medesimo passaggio della comunicazione degli addebiti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sarebbe, di per sé, indicativa di uno snaturamento dei fatti.
135.
Rilevo (al pari della [OSCURATO:PERSONA]), che la [OSCURATO:PERSONA] e a. non hanno menzionato alcun elemento di prova che si supponga oggetto di snaturamento e di fatto ammettono che, al punto 288 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente richiamato il contenuto del punto 277 della comunicazione degli addebiti. Di conseguenza, esse chiedono semplicemente che la Corte riesamini tale punto.
136.
In ogni caso, anche se la [OSCURATO:PERSONA] e a. tentano di trovare un appoggio nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑511/06 P
,
EU:C:2009:433
), sostenendo che il Tribunale non abbia applicato il criterio giuridico elaborato in detta sentenza per valutare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] e a. di difendersi in maniera efficace, tale argomento non può essere accolto. Infatti, i comportamenti anticoncorrenziali sono stati descritti ai punti 256 e da 393 a 400 di tale comunicazione e la [OSCURATO:PERSONA] e a., con la loro risposta a detta comunicazione, hanno dimostrato di aver ben compreso la «natura» dei comportamenti anticoncorrenziali in questione. L’asserita insufficienza della comunicazione degli addebiti non ha pertanto potuto incidere minimamente sul procedimento.
b)
Sull’incoerenza fra le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
137.
[OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che il Tribunale ha concluso nel senso dell’insufficienza della comunicazione degli addebiti per quanto attiene all’infrazione nel settore della ceramica in Italia, fondandosi su una motivazione contraddittoria, e che esso non ha motivato in maniera adeguata la propria sentenza sul punto. Esse fanno valere che la valutazione della comunicazione degli addebiti, per quanto attiene alle riunioni del gruppo Michelangelo, nella causa parallela [OSCURATO:PERSONA], è in contrasto con quella fatta nella presente causa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e a., la comunicazione degli addebiti deve avere una portata identica per tutti i destinatari.
138.
In ogni caso, la conclusione del Tribunale sarebbe viziata da un’insufficienza di motivazione, in quanto non sarebbe possibile verificare le ragioni per le quali la valutazione del livello di dettaglio figurante allo stesso punto della stessa comunicazione degli addebiti dovrebbe essere diversa nella causa [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e nella causa [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.
139.
[OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono che una siffatta differenza concernente la comunicazione degli addebiti abbia violato i loro diritti della difesa, in quanto la scelta della loro strategia difensiva sarebbe probabilmente stata diversa se esse fossero state informate, in maniera corretta, degli addebiti mossi nei loro confronti. Esse sostengono che il fatto che la comunicazione degli addebiti non illustri le accuse mosse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha inciso sulla loro difesa e sulla decisione controversa. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e a., che tale decisione dovrebbe essere annullata totalmente o parzialmente, nella parte in cui essa ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si erano rese colpevoli di infrazioni nel settore della ceramica in Italia e che l’ammenda dovrebbe essere conseguentemente annullata o ridotta. Esse aggiungono che la decisione controversa sarebbe stata diversa in caso di mancata violazione dei loro diritti della difesa, precisando che tale violazione è sufficiente, da sola, ad imporre in ogni caso l’annullamento della decisione controversa anche a prescindere da tale circostanza.
140.
Si è visto nell’ambito dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi 93 e 96 delle presenti conclusioni) che, secondo la giurisprudenza (
50
), «l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può estendersi,
in linea di principio
, fino a giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale esso è stato investito, sebbene essa riguardi la medesima decisione» (il corsivo è mio). Ho precisato che l’impiego, da parte della Corte, dei termini «in linea di principio», giustificava che la giurisprudenza in materia di contraddittorietà della motivazione, la quale si applica in generale nei confronti dei motivi esposti in un’unica sentenza, possa –
in circostanze eccezionali
– applicarsi nei confronti dei motivi esposti in due o più sentenze pronunciate in cause parallele, concernenti la stessa infrazione e la stessa decisione.
141.
Orbene, diversamente dall’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che siffatte circostanze eccezionali siano inesistenti nell’impugnazione incidentale.
142.
A prescindere dal fatto che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e a. relativo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] difetta di precisione, dal momento che esso non specifica il passaggio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] sul quale il suo argomento dovrebbe fondarsi, è sufficiente constatare che non sussiste incoerenza fra le conclusioni del Tribunale nelle due sentenze. Infatti, il contesto nel quale il Tribunale ha esaminato il carattere sufficiente del punto 277 della comunicazione degli addebiti e le questioni trattate erano fondamentalmente diversi nelle due cause. In primo luogo, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto la possibilità di interpretare un silenzio come l’ammissione di un comportamento anticoncorrenziale, e non la questione se la comunicazione degli addebiti fosse sufficiente al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e a. di esercitare i loro diritti della difesa. In secondo luogo, diversamente dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha mantenuto il silenzio sulle affermazioni relative alle riunioni del gruppo Michelangelo in Italia.
143.
In ogni caso, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] e a. non hanno invocato alcun altro elemento di prova che esse avrebbero potuto invocare se la «natura dei comportamenti anticoncorrenziali» verificatisi in occasione delle riunioni Michelangelo fosse stata definita con maggiore precisione. Ciò premesso, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e a. sono ipotetici e privi di fondamento.
144.
Di conseguenza, il secondo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere dichiarato irricevibile e, in ogni caso, infondato.
B –
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:SOCIETA] AG/[OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo), [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo)
145.
Ritengo che, in tali cause, la Corte possa trarre in maniera relativamente breve le conclusioni dalla cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla proposta da me fatta alla Corte di statuire essa stessa sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e a.
146.
Infatti, l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] e a., della [OSCURATO:SOCIETA] in linea di principio non è che l’altra faccia dell’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come ho spiegato, è proprio nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che l’acquisizione e la valutazione del materiale probatorio non sono corrette. In relazione agli stessi elementi di prova e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non ricorrono, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], né uno snaturamento né un difetto di motivazione. I motivi relativi a tali elementi sono dunque irricevibili e, alla luce delle mie conclusioni sull’impugnazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., tutto ciò che potrebbe essere connesso ad una disparità di trattamento nelle diverse sentenze viene automaticamente meno, a prescindere dalla questione della ricevibilità di tale argomento.
147.
È pertanto solo in subordine, in conformità al ruolo dell’avvocato generale, che esaminerò tali cause in maniera più dettagliata nel prosieguo.
1.
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (sul terzo motivo)
148.
[OSCURATO:PERSONA] e a
. fanno valere che il Tribunale ha snaturato a più riprese, in maniera manifesta e determinante, il contenuto del fascicolo e, così facendo, ha commesso errori di diritto e ha violato principi riconosciuti dell’acquisizione e della valutazione del materiale probatorio.
149.
Fra le quattordici censure di snaturamento della prova fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e a., la settima e la dodicesima (concernenti i punti 213 e 312 e seguenti della sentenza del Tribunale) fanno riferimento ad una valutazione divergente, da parte del Tribunale, degli stessi elementi di prova nella causa di cui trattasi e in cause parallele.
150.
Secondo la
[OSCURATO:PERSONA]
, tutte le censure di snaturamento devono essere respinte, o perché esse poggerebbero su una comprensione erronea della sentenza [OSCURATO:PERSONA] oppure in quanto, in parte, la [OSCURATO:PERSONA] e a. con tale motivo mirerebbero, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza che sia stata dimostrato uno snaturamento manifesto dei medesimi da parte del Tribunale.
151.
In conformità alla domanda della Corte, l’analisi di tale motivo nelle presenti conclusioni si limiterà alla questione se le conclusioni del Tribunale su taluni elementi di prova, valutati in maniera diversa in altre cause, possano essere accolte in tale causa (ossia unicamente la settima e la dodicesima censura di snaturamento sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e a.).
152.
[OSCURATO:PERSONA] e a. fanno valere una valutazione divergente, da parte del Tribunale, degli stessi elementi di prova nella presente causa e in cause parallele (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]), in relazione, segnatamente, al contenuto e alla considerazione, al fine di dimostrare l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali, di talune riunioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] e a. avrebbero partecipato.
153.
Ritengo che, nella presente causa, il Tribunale non abbia ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole delle prove.
a)
Settima censura di snaturamento
154.
[OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che il Tribunale, al punto 213 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], avrebbe snaturato taluni elementi di prova e sarebbe incorso in una violazione dei principi dell’acquisizione e della valutazione del materiale probatorio in relazione al contenuto degli appunti del collaboratore della Hansgrohe, il sig. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla riunione del DSI (Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie)/IFS [[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] dell’industria sanitaria)] del 5 ottobre 2000, che sarebbero stati interpretati diversamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
155.
Ritengo che tali argomenti siano soltanto un pretesto per rimettere in discussione la valutazione della prova effettuata dal Tribunale al punto 213 della sentenza, la quale non può essere contestata in quanto tale nel procedimento di impugnazione.
156.
Secondo una giurisprudenza costante, infatti, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (
51
).
157.
In ogni caso, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], si evince dal punto 213 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che, richiamando la giurisprudenza citata ai punti da 210 a 212 di detta sentenza, il Tribunale afferma la stessa cosa che al punto 133 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], al quale fanno riferimento la [OSCURATO:PERSONA] e a.
158.
Orbene, in tale punto 133, il Tribunale ha dichiarato inequivocabilmente che esso riteneva che l’obiettivo anticoncorrenziale risultasse dagli appunti relativi alla riunione del 5 ottobre 2000: «Il passaggio degli appunti della Hansgrohe, citato al punto 132 supra,
dimostra inequivocabilmente l’obiettivo anticoncorrenziale di detta riunione
. Infatti, gli aumenti di prezzo per il 2001 che i partecipanti si sono comunicati in tale occasione costituiscono informazioni sensibili ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti da 54 a 57 supra» (il corsivo è mio).
b)
Dodicesima censura di snaturamento
159.
[OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che il Tribunale, ai punti 312 e seguenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA], avrebbe snaturato la decisione controversa in relazione al valore probatorio degli elementi di prova relativi alla riunione dell’IFS del 24 aprile 2001 e alle riunioni del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «FSKI») del 23 gennaio e del 5 luglio 2002.
160.
Come ho osservato in relazione alla settima censura di snaturamento, tali argomenti tentano parimenti di rimettere in discussione la valutazione della prova operata dal Tribunale, inattaccabile in quanto tale nell’ambito dell’impugnazione.
161.
Il Tribunale ha effettivamente dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che nella motivazione della decisione controversa non veniva affermato che le due riunioni del FSKI avessero dato luogo a comportamenti anticoncorrenziali fra i partecipanti. Il Tribunale effettua la medesima constatazione per la riunione dell’IFS del 23 gennaio 2002 (punto 129 di detta sentenza).
162.
Tuttavia, a mio avviso, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non afferma il contrario. In essa, le tre riunioni non vengono mai esaminate. Il rinvio, al punto 313 di tale sentenza, al valore probatorio elevato rivestito dalla «quasi totalità» degli elementi di prova relativi alle riunioni dell’IFS e del FSKI può riferirsi solamente alle riunioni esaminate dal Tribunale. Le tre summenzionate riunioni ne sono pertanto escluse. La stessa conclusione deve essere applicata alla riunione dell’IFS del 14 novembre 2001.
c)
Conclusione
163.
La settima e la dodicesima censura di snaturamento fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. devono essere dichiarate irricevibili oppure infondate.
2.
[OSCURATO:SOCIETA] AG/[OSCURATO:PERSONA]
a)
Sul primo motivo (la valutazione dell’infrazione addebitata in [OSCURATO:PERSONA] è contraddittoria, contraria al principio della parità di trattamento, al principio in dubio pro reo e alle regole della logica)
i)
Breve riassunto degli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] AG
164.
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] AG
contesta la valutazione degli elementi di prova che si riferiscono al complesso di fatti posti in essere in [OSCURATO:PERSONA]. L’analisi delle prove presenta, a suo avviso, significative contraddizioni. Un’analisi delle prove così inficiata da contraddizioni violerebbe, secondo la medesima, il principio della parità di trattamento e il Tribunale sarebbe incorso in diversi errori di diritto pregiudizievoli nei suoi confronti. Da un lato, il Tribunale avrebbe dato a due elementi di prova (dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della domanda di trattamento favorevole) una valutazione diametralmente opposta all’analisi effettuata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], a suo svantaggio e in violazione dei principi della parità di trattamento e del beneficio del dubbio. Dall’altro, il Tribunale avrebbe analizzato una prova inutilizzabile (dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e a.) parimenti a suo svantaggio, senza seguire la propria giurisprudenza e in violazione dei principi della parità di trattamento e del beneficio del dubbio, nonché degli articoli 263 TFUE e 296, secondo comma, TFUE, sostituendo in tal modo al contempo, in maniera illegittima, la motivazione della decisione controversa.
165.
Inoltre, secondo la [OSCURATO:SOCIETA] AG, la testimonianza di un’impresa che ha chiesto il trattamento favorevole può, in forza del principio giurisprudenziale testis unus, testis nullus, essere parimenti suffragata da quella di altri partecipanti all’intesa. Ciò avverrebbe nella presente causa, in quanto la testimonianza fornita nell’ambito della domanda di trattamento favorevole della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata confermata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione delle prove a carico delle medesime per dimostrare la loro partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] contrasterebbe totalmente con la valutazione fatta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
166.
Dal momento che nessun altro elemento di prova sarebbe stato legittimamente utilizzato per l’infrazione asseritamente imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] AG in [OSCURATO:PERSONA], la condanna di quest’ultima sarebbe fondata su un errore di diritto dello stesso tipo di quelli menzionati supra, per quanto riguarda i fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA]. L’infrazione unica ritenuta sussistente dal Tribunale dovrebbe pertanto essere annullata, dal momento che i requisiti di un’infrazione complessa e continuata non sarebbero soddisfatti nel caso della [OSCURATO:PERSONA]. Dovrebbero perlomeno essere annullati gli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 della decisione controversa concernenti la [OSCURATO:PERSONA].
167.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta linea argomentativa è infondata.
ii)
Analisi
168.
Come ho rilevato nella mia analisi dell’impugnazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (paragrafi da 45 a 131 delle presenti conclusioni), talune valutazioni contenute nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] sono totalmente in contraddizione con le corrispondenti valutazioni contenute in tre sentenze parallele (sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]), rese lo stesso giorno dagli stessi giudici nei confronti della stessa decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Tutte queste sentenze riguardano gli stessi fatti e la [OSCURATO:PERSONA] ha ivi fatto valere i medesimi elementi di prova.
169.
Orbene, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:SOCIETA] AG, il Tribunale ha correttamente statuito, nella sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], che le discussioni anticoncorrenziali svoltesi in occasione delle riunioni dell’AFICS del 25 febbraio 2004 erano state sufficientemente dimostrate sotto il profilo giuridico, basandosi a tal riguardo sulle domande concordanti presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il Tribunale ha pertanto seguito la giurisprudenza costante, secondo la quale il contenuto di una domanda di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole può essere confermato da un’altra domanda di applicazione di tale comunicazione (
52
). Esso è pervenuto al medesimo risultato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 324). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 198 e 239), infine, come ho indicato al paragrafo 49 (terzo trattino) delle presenti conclusioni, il Tribunale ha accordato una riduzione dell’ammenda del 6%, dal momento che le informazioni fornite presentavano un valore aggiunto significativo, in quanto esse attestavano lo svolgimento di discussioni anticoncorrenziali in occasione della riunione dell’AFICS del 25 febbraio 2004. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] verteva pertanto sullo stesso aspetto dell’infrazione del caso di specie.
170.
Come si è visto, mentre in tre sentenze (ossia le sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]) il Tribunale ha constatato che l’infrazione era stata commessa all’interno dell’AFICS, lo stesso è per contro pervenuto ad una conclusione opposta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, come già rilevato al paragrafo 99 delle presenti conclusioni, l’errore nella valutazione delle prove si trova nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che propongo di annullare.
171.
In ogni caso, anche se la Corte non dovesse seguire il mio suggerimento nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., rilevo che la [OSCURATO:SOCIETA] AG non sostiene che la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] sia viziata da una motivazione carente oppure che il Tribunale abbia snaturato le prove. Come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA], se il Tribunale non avesse pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] AG non impugnerebbe questa parte della sentenza.
172.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
53
), la ricorrente aveva parimenti fatto valere una violazione del principio della parità di trattamento e delle fondamentali esigenze di coerenza delle decisioni giudiziarie, ma la Corte ha dichiarato il motivo irricevibile, sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva addotto alcuno snaturamento degli elementi di prova controversi. Lo stesso deve valere per l’argomento dell’insufficienza della motivazione in relazione alla sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (punto 18 dell’atto di impugnazione).
173.
Quanto alle asserite violazioni dei principi «testis unus, testis nullus», «in dubio pro reo», della presunzione di innocenza e più in particolare in relazione all’insufficienza delle prove esaminate ai fini dell’accertamento dell’infrazione che la [OSCURATO:SOCIETA] AG avrebbe commesso in [OSCURATO:PERSONA], ricordo (v. paragrafo 169 delle presenti conclusioni) che, secondo la giurisprudenza (
54
), una domanda di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole può essere confermata da un’altra domanda. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha semplicemente omesso di valutare la forza probatoria delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] unite alla domanda (v., in tale contesto, paragrafi 77 e seguenti delle presenti conclusioni).
174.
Orbene, nella specie, ossia nella sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (ma anche, come indicato supra, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha espressamente affermato che le dichiarazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole facevano parte del complesso di prove che gli consentivano di constatare l’infrazione relativa alle ceramiche sanitarie in [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha indicato, in queste due sentenze, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] confermavano a vicenda le loro dichiarazioni, perlomeno per quanto riguarda i prodotti «di fascia bassa», dal momento che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a tale categoria di prodotti.
175.
Il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare altri elementi di prova (
55
), in quanto ha considerato che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti. Infatti, è solo qualora la Corte dovesse ritenere che le due dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non siano sufficienti ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] che incomberebbe al Tribunale (o alla Corte, qualora essa dovesse ritenere che lo stato degli atti consenta di statuire sulla causa) esaminare il valore probatorio di tali elementi complementari.
176.
Pertanto, il primo motivo della [OSCURATO:SOCIETA] AG deve essere dichiarato irricevibile o infondato.
b)
Sul secondo motivo, seconda parte (violazione delle regole della logica e del principio della parità di trattamento per quanto attiene alla valutazione materiale e all’imputazione in relazione all’Italia)
177.
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] AG
critica il fatto che il Tribunale le abbia imputato, quale fabbricante di articoli sanitari in ceramica, infrazioni commesse in Italia da operatori non concorrenti della ricorrente (fabbricanti di articoli di rubinetteria), sebbene essa non esercitasse attività in tale paese e non fosse presente alle riunioni asseritamente contrarie al diritto antitrust. Parimenti, il Tribunale ha ritenuto, in cause parallele, che le imprese presenti su tale mercato dovessero essere scagionate. A tal riguardo, esisterebbe, oltre ad una disparità di trattamento manifestamente discriminatoria a scapito della ricorrente, una violazione della presunzione di innocenza e delle regole della logica.
178.
[OSCURATO:PERSONA]
contesta la ricevibilità del motivo attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento in relazione alle constatazioni del Tribunale in tre procedimenti paralleli concernenti altri fabbricanti di articoli sanitari in ceramica. Anche se in altre sentenze erano state fatte talune constatazioni parimenti applicabili alla [OSCURATO:SOCIETA] AG, ciò non toglierebbe che quest’ultima non abbia formulato alcun motivo corrispondente in primo grado.
179.
Ad ogni modo, è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:SOCIETA] AG «può, infatti, utilmente proporre impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima» (
56
) (ossia la disparità di trattamento rispetto alle altre parti).
180.
Nel merito, e anche senza doversi pronunciare sulla rilevanza dell’argomento connesso ad un’eventuale disparità di trattamento rispetto ad altre imprese prese in considerazione dalle sentenze parallele del Tribunale, occorre rilevare che l’annullamento parziale deciso dal Tribunale in relazione all’infrazione constatata in Italia risulta unicamente da una partecipazione più limitata nel tempo di talune imprese e non esplica alcun effetto sulla questione se la [OSCURATO:SOCIETA] AG potesse essere al corrente dell’infrazione in tale paese o potesse ragionevolmente prevederla. Ai fini dell’imputazione di un’infrazione globale, si deve dimostrare che l’impresa non potesse ignorare la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa globale; al riguardo, l’ignoranza di elementi di dettaglio non è affatto determinante (
57
).
181.
Più precisamente, rilevo i seguenti elementi.
182.
In primo luogo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha constatato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 37 a 41 dell’atto di impugnazione), che le prove non erano sufficienti per pervenire alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] e a. fossero al corrente dell’infrazione commessa in Italia, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] e a. avevano contestato in maniera chiara e precisa.
183.
Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] e a. non si trovavano nella stessa situazione, da un lato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno partecipato all’infrazione in tre Stati membri contro i cinque nel caso della [OSCURATO:SOCIETA] AG e, dall’altro, in quanto quest’ultima è stata implicata nell’infrazione per un periodo considerevolmente più lungo; questi due elementi consentono, in genere, di comprendere meglio la portata effettiva di un comportamento illecito.
184.
In secondo luogo, per quanto attiene alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 42 e 43 dell’atto di impugnazione), l’annullamento parziale poggia su una problematica particolare. Una parte considerevole dell’ammenda si riferiva ad un’infrazione concernente gli articoli sanitari in ceramica venduti in Italia, cosicché una parte di tale ammenda è stata calcolata sulla base del valore delle vendite di tali articoli in Italia, mentre, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA] AG, l’ammenda è stata calcolata, per contro, senza tenere conto del valore delle vendite effettuate in Italia.
185.
In terzo luogo, nella causa [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha constatato che la partecipazione di tale impresa all’infrazione concernente gli articoli sanitari in ceramica era dimostrata, per il mercato italiano, solo per un periodo determinato e ha dunque ridotto conseguentemente l’ammenda. Esso ha tuttavia affermato in maniera chiara che la [OSCURATO:PERSONA] aveva parimenti partecipato a tale intesa attraverso lo scambio di informazioni con i produttori di articoli di rubinetteria (
58
). La parte dell’ammenda che si basava sul valore delle vendite di articoli di rubinetteria su tale mercato non è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e non è stata neanche annullata dal Tribunale. Dal momento che il Tribunale non ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente di una parte dell’infrazione, non vedo (al pari della [OSCURATO:PERSONA]) in che modo la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] AG in Italia possa essere paragonata a quella della [OSCURATO:PERSONA].
186.
In quarto luogo, in relazione alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 44 a 47 dell’atto di impugnazione), l’annullamento pronunciato dal Tribunale verte su una parte ristretta dell’infrazione e risulta da una mancanza di prove della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di alcuni mesi. Essa non ha comportato una riduzione dell’ammenda, anch’essa calcolata sulla base del valore delle vendite di articoli sanitari in ceramica in Italia (
59
).
187.
Dal momento che il Tribunale non ha dichiarato che il comportamento illecito in Italia non fosse noto alla [OSCURATO:PERSONA] e a., non vedo in che modo la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] AG in Italia possa essere paragonata a quella della [OSCURATO:PERSONA] e a.
188.
Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.
3.
[OSCURATO:SOCIETA] /[OSCURATO:PERSONA]
a)
Sul primo motivo (contraddizione nella valutazione dei mezzi di prova per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la quale viola il principio della parità di trattamento, il principio in dubio pro reo e pregiudica la coerenza logica e giuridica della sentenza)
189.
Rilevando che la valutazione fatta dal Tribunale in relazione alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’insieme dei fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], non corrisponde a quella da esso fatta degli stessi elementi di prova nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale una violazione dei principi della parità di trattamento e in dubio pro reo.
190.
Infatti, secondo la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha fondato la propria sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], mentre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], esso ha considerato che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto, di per sé, costituire una prova sufficiente e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondarsi sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di prova avvaloranti l’attuazione di un coordinamento dei prezzi minimi.
191.
Per quanto riguarda la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e a., la [OSCURATO:SOCIETA] fa valere che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha constatato che tale dichiarazione non le era stata comunicata nel corso del procedimento amministrativo e che, di conseguenza, essa non poteva esserle opposta. Il fatto che il Tribunale si fosse basato sulla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e a. per confermare la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe viziato la motivazione della decisione controversa.
192.
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] SAS ritiene che, così facendo, il Tribunale abbia violato gli articoli 263 TFUE e 296, secondo comma, TFUE, nonché il principio della presunzione di innocenza, sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
193.
Per quanto riguarda la contraddizione con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], rimando ai paragrafi 45 e seguenti delle presenti conclusioni concernenti tale sentenza, nonché ai paragrafi 148 e seguenti ([OSCURATO:PERSONA] e a.) e ai paragrafi 168 e seguenti ([OSCURATO:SOCIETA] AG), in cui ho motivato la mia proposta di respingere i motivi che la [OSCURATO:PERSONA] e a. e la [OSCURATO:SOCIETA] AG avevano fondato su tale contraddizione.
194.
Concordo peraltro con la [OSCURATO:SOCIETA] sul fatto che la risposta della [OSCURATO:PERSONA] e a. alla comunicazione degli addebiti non possa essere utilizzata come prova. Tale argomento della [OSCURATO:SOCIETA] è tuttavia inoperante, in quanto la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] non è stata manifestamente fondata su tale risposta (v. punto 295 di quest’ultima sentenza). [OSCURATO:PERSONA] stessa non contesta il fatto che il riferimento a tale risposta obbedisse unicamente ad uno scrupolo di completezza e che essa non potesse essere presa in considerazione, non essendo stata menzionata né nella comunicazione degli addebiti né nella lettera di esposizione dei fatti.
195.
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.
b)
Sul secondo motivo (asserito errore di diritto nella qualificazione come infrazione unica, complessa e continuata – contraddizioni fra le diverse sentenze)
196.
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] SAS sostiene, in sostanza, che il Tribunale non abbia effettuato gli stessi accertamenti nei suoi confronti come nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Se il Tribunale vi avesse aderito, esso non avrebbe potuto accertare l’esistenza di un’infrazione unica, continuata e complessa. Infatti, con tale censura, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene, in subordine, che manchino le prove per dimostrare la sua colpevolezza: a) in [OSCURATO:PERSONA], a causa degli accertamenti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]; b) in Italia, a causa dell’annullamento parziale o integrale degli accertamenti concernenti una partecipazione ai reati nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) in [OSCURATO:PERSONA], e d) nei [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’annullamento parziale della decisione controversa per quanto riguarda la condotta della società madre.
197.
Al di là degli argomenti con i quali ho motivato la mia proposta di respingere il primo motivo della [OSCURATO:SOCIETA], con il quale vengono fatte valere le contraddizioni fra diverse sentenze parallele del Tribunale (v. paragrafi 189 e seguenti delle presenti conclusioni), devono essere confutate le affermazioni secondo le quali una «parte significativa degli accertamenti» (atto di impugnazione, punto 52) è stata annullata dal Tribunale.
198.
Per la [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento risulta dal fatto che un’impresa fosse stata coinvolta in maniera minore nell’infrazione o che quest’ultima avesse una portata geografica più limitata.
199.
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e all’Italia, il Tribunale si è limitato a ridurre la durata della partecipazione di altre due imprese, in funzione delle circostanze che caratterizzavano la loro partecipazione.
200.
Per quanto attiene ai [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento ha ridotto in maniera marginale la partecipazione della società madre.
201.
Inoltre, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], il mero fatto che talune imprese possano non essere state a conoscenza dell’insieme dell’infrazione, non è incompatibile con l’esistenza di un’infrazione unica. La giurisprudenza ha appunto distinto l’accertamento di un’infrazione unica dalla responsabilità di ciascuna impresa. Il fatto che talune imprese possano non essere state al corrente della portata globale dell’infrazione si spiega con il fatto che tali imprese concentravano le loro attività su taluni mercati soltanto e svolgevano un’attività marginale sugli altri.
202.
Il secondo motivo deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
C –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (esclusivamente in relazione alla prima parte del secondo motivo)
1.
Breve riassunto degli argomenti delle parti
203.
Con tale parte, la
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, benché il Tribunale abbia riconosciuto la minore gravità, sotto il profilo geografico, dell’infrazione della quale essa è stata ritenuta responsabile, rispetto a quella delle infrazioni imputate alle imprese del «nocciolo duro» (o «gruppo centrale») dell’intesa (
60
), esso non ne ha tratto le necessarie conseguenze, in quanto il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, non ha ridotto l’importo delle ammende inflittele, né modulando i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» né riconoscendo la sussistenza di circostanze attenuanti. Così facendo, il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione e avrebbe violato i principi dell’individualizzazione della sanzione e della responsabilità personale, di proporzionalità (sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta), della parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.
204.
[OSCURATO:PERSONA]
fa valere, anzitutto, che la portata geografica limitata delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue controllate si riflette già nell’importo di base delle ammende, in quanto esso è stato calcolato sulla base delle sole vendite realizzate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].
205.
Inoltre, benché la portata geografica venga menzionata negli orientamenti del 2006 quale fattore da prendere in considerazione in sede di determinazione dei moltiplicatori applicabili, essa svolgerebbe soltanto un ruolo marginale, dato che il valore delle vendite fornisce già un’indicazione sufficiente a tal riguardo e la natura dell’infrazione costituisce il fattore di valutazione preponderante. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto sviluppato una prassi consistente nell’applicare un leggero aumento, generalmente dell’1%, qualora la portata geografica corrisponda alla totalità dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La disapplicazione di tale prassi sarebbe tuttavia giustificata qualora l’infrazione abbia una portata geografica più ridotta, fatto salvo l’obbligo di munire tale percentuale di decimali a seconda del numero di Stati membri interessati dall’infrazione. Applicando moltiplicatori del 15%, la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe pertanto discostata dalla metodologia illustrata nei suoi orientamenti del 2006.
206.
[OSCURATO:PERSONA] osserva parimenti che nulla obbliga il Tribunale a ridurre un’ammenda che esso reputa proporzionata solo in quanto esso ritiene che l’ammenda inflitta ad altri partecipanti all’intesa avrebbe dovuto essere più elevata. Al contrario, il Tribunale avrebbe ripetutamente negato una siffatta riduzione in nome del principio secondo il quale «nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri». Sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che non ogni differenza in termini di partecipazione all’infrazione debba necessariamente tradursi in una riduzione dell’ammenda, sempreché quest’ultima rifletta correttamente la partecipazione individuale dell’impresa di cui trattasi.
207.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Corte non richiede una motivazione dettagliata allorché i moltiplicatori (di aumento dell’importo di base dell’ammenda) siano prossimi al 15% (
61
). In ogni caso, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] spiegherebbe in maniera chiara perché essi fossero adeguati.
208.
Quanto alla censura relativa all’incoerenza di tale sentenza rispetto alle sentenze pronunciate su ricorsi paralleli, la [OSCURATO:PERSONA] la considera irricevibile, in quanto il suo esame presupporrebbe un’analisi comparativa delle circostanze di fatto rilevanti. In ogni caso, il Tribunale avrebbe applicato le stesse percentuali del 15% alle altre imprese che non sono state considerate responsabili della globalità dell’intesa, come la [OSCURATO:PERSONA] e la Dornbracht.
2.
Analisi
a)
Ricognizione della giurisprudenza
209.
Faccio riferimento, anzitutto, alle mie conclusioni nella causa Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑295/12 P
,
EU:C:2013:619
), nelle quali ho analizzato in dettaglio la problematica della competenza estesa al merito del Tribunale (
62
).
210.
Ai fini della presente impugnazione, occorre rammentare, per quanto attiene alla portata del controllo giurisdizionale della Corte al riguardo, che, sebbene il Tribunale sia il solo competente a controllare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti, spetta tuttavia alla Corte, nell’ambito di un ricorso, verificare che il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli articoli 101 TFUE e 23 del regolamento n. 1/2003 (
63
).
211.
Inoltre, il Tribunale, allorché statuisce in merito all’importo delle ammende nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, deve rispettare i medesimi principi giuridici che si applicano alla [OSCURATO:PERSONA] quando commina una sanzione, e, quindi, segnatamente il principio della parità di trattamento fra le imprese che hanno partecipato ad un accordo contrario all’articolo 101 TFUE (
64
).
212.
Ricordo che il principio secondo il quale non spetta alla Corte sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce nell’esercizio di tale competenza (
65
), non osta alla verifica, da parte della Corte, del rispetto di tale obbligo.
213.
Infatti, la Corte ha già ridotto l’ammenda in situazioni in cui il Tribunale, senza alcuna giustificazione obiettiva, aveva applicato ad un’impresa un trattamento più severo rispetto ad altre coinvolte nella stessa intesa (
66
), dal momento che l’esercizio della competenza estesa al merito non può comportare una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad una stessa infrazione (
67
).
b)
Il Tribunale ha constatato una disparità di trattamento, ma non ne ha tratto alcuna conseguenza
214.
Nella specie, il Tribunale, constatando (punto 187) che l’infrazione commessa dalle imprese del nocciolo duro avrebbe «dovuto», a causa, segnatamente, della sua portata geografica più estesa, essere sanzionata da un’ammenda calcolata sulla base di moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» più elevati,
ha ammesso che situazioni diverse
(ossia quella delle imprese del nocciolo duro e quella delle altre)
erano state erroneamente trattate in maniera simile
.
215.
Orbene, il Tribunale non ha effettuato alcun adeguamento né verso l’alto né verso il basso dell’importo di base dell’ammenda, mantenendo, per tutte le imprese, lo stesso moltiplicatore di gravità e il medesimo fattore dissuasivo del 15% (
68
).
216.
Per giustificare tale conclusione il Tribunale ha dichiarato, al punto 169 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esame dei motivi addotti a sostegno delle conclusioni di annullamento, che «[t]uttavia, anche ipotizzando che la [OSCURATO:PERSONA], nello stabilire detti moltiplicatori, avrebbe dovuto trattare le imprese partecipanti all’infrazione unica estesa ai sei territori nazionali dell’Unione e ai tre sottogruppi di prodotti in modo diverso rispetto a quelle che hanno partecipato all’infrazione unica su un solo territorio, ciò non toglie che un siffatto trattamento diverso non avrebbe comportato benefici per la ricorrente. Infatti, come illustrato nel punto 155 [di tale sentenza], nel caso del moltiplicatore “gravità dell’infrazione”, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente preso in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, in conformità al paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, un moltiplicatore “importo supplementare” del 15%, il quale non è sproporzionato rispetto alla gravità dei comportamenti anticoncorrenziali per i quali la ricorrente è considerata responsabile. Per gli stessi motivi menzionati al punto 155 [di detta sentenza], la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione legittimamente e senza violare il principio di proporzionalità, in conformità ai paragrafi da 21 a 23 di detti orientamenti, un moltiplicatore “gravità dell’infrazione” del 15%. Di conseguenza, il mancato trattamento differenziato all’interno del complesso delle imprese destinatarie della decisione [controversa] non è stato realizzato a danno della ricorrente».
217.
Pertanto, il Tribunale, dopo aver constatato, al punto 168 della sua sentenza, la minore gravità relativa dell’infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA], schiva la questione dell’esistenza o meno di una discriminazione, limitandosi a decretare che essa non avrebbe in ogni caso operato a scapito della [OSCURATO:PERSONA] e dichiara che tale impresa non avrebbe in ogni modo potuto beneficiare di un trattamento diverso, dal momento che l’importo dell’ammenda inflittale non era sproporzionato.
218.
Al punto 185 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ricorda, in risposta ai motivi invocati a sostegno delle conclusioni intese alla riduzione dell’importo dell’ammenda, che esso «ha constatato, ai punti da 168 a 170 [di tale sentenza], che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento applicando alla ricorrente i moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15%. D’altra parte, occorre rammentare che, come è stato rilevato al punto 155 supra, la [OSCURATO:PERSONA], in conformità ai paragrafi da 21 a 23 e 25 degli orientamenti del 2006, poteva giustamente ritenere che i moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% non fossero sproporzionati rispetto alla gravità dell’infrazione».
219.
Il Tribunale aggiunge, al punto 187, che «il fatto che alle imprese che hanno partecipato all’infrazione unica concernente sei Stati membri e tre sottogruppi di prodotti si sarebbe dovuta infliggere un’ammenda calcolata in base a moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” superiori a quelli del 15% adottati per punire la ricorrente non può validamente giustificare che il Tribunale le imponga, in sede di esercizio della sua competenza estesa anche al merito, un’ammenda il cui importo non sia sufficientemente dissuasivo in considerazione della gravità dell’infrazione cui essa ha partecipato».
220.
Il trattamento sarebbe pertanto stato diseguale, ma il principio della parità di trattamento non sarebbe stato violato, in quanto l’ammenda rimaneva proporzionata!
221.
A tal riguardo, occorre rammentare che l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dispone che «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». In applicazione di tale regola, è illogico dichiarare la minore gravità di un’infrazione mantenendo al contempo una sanzione avente la stessa entità di quelle inflitte per le infrazioni più gravi constatate nelle sentenze parallele.
222.
Orbene, ricordo che, dopo avere rilevato una minore gravità dell’infrazione addebitata alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha ridotto la sua ammenda, continuando ad applicarle gli stessi moltiplicatori di gravità e di dissuasione applicati alle ammende delle imprese del nocciolo duro, in relazione alle quali il Tribunale dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare moltiplicatori più elevati.
223.
In tale contesto, si pone la questione se il Tribunale potesse rifiutarsi di applicare alla [OSCURATO:PERSONA] moltiplicatori inferiori atti a consentire di ripristinare la parità di trattamento rispetto ad altri partecipanti, adducendo che ciò fosse contrario al principio di proporzionalità, il quale richiede che le ammende raggiungano un livello sufficientemente dissuasivo.
224.
Ritengo di no.
225.
Infatti, se si segue il ragionamento del Tribunale, il quale ha dissociato, sotto il profilo del livello di gravità, le infrazioni rispettivamente commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altri partecipanti, si dovrebbe concludere che il carattere dissuasivo di un’ammenda non sia affatto collegato alla gravità dell’infrazione, sebbene il Tribunale parli, al punto 187, di un importo dell’ammenda dissuasivo
in considerazione
della gravità dell’infrazione.
226.
Delle due l’una: se l’ammenda imposta è la stessa per due infrazioni di diversa gravità, essa è o insufficientemente dissuasiva per l’una o sproporzionata per l’altra. Dal momento che il calcolo dell’ammenda non è stato rivisto per i responsabili dell’infrazione più grave, un’ammenda identica imposta all’autore di un’infrazione meno grave è necessariamente sproporzionata.
227.
Il Tribunale non poteva correggere la portata geografica dell’infrazione unica, continuata e complessa alla quale una ricorrente ha partecipato, ad esempio da sei Stati membri a due Stati membri soltanto (come ha fatto nella causa Dornbracht/[OSCURATO:PERSONA],
T‑386/10
,
EU:T:2013:450
), oppure riconoscendo che l’infrazione commessa dalle imprese del nocciolo duro avrebbe «dovuto», a causa della sua portata geografica più estesa, essere sanzionata da un’ammenda calcolata in base a moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» più elevati (punto 187 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), ammettendo in tal modo che situazioni diverse sono state erroneamente trattate in maniera simile (come esso ha fatto nella specie)
e, allo stesso tempo, decidere, da un lato, di non aumentare le ammende delle imprese del nocciolo duro e decidere, dall’altro, che l’ammenda inflitta, ad esempio, alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere diminuita (oppure detti moltiplicatori ridotti), senza tuttavia fornire una motivazione sufficiente al riguardo
.
228.
Infatti, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑376/10
,
EU:T:2013:442
, punto
174
): «Infatti, un’infrazione che si estende a sei territori dell’Unione e che riguarda tre sottogruppi di prodotti non può essere validamente considerata di gravità paragonabile a quella di un’infrazione commessa sul territorio di un unico Stato membro e riguardante due dei tre sottogruppi di prodotti. Tenuto conto della portata dei suoi effetti sulla concorrenza all’interno dell’Unione, la prima infrazione dev’essere considerata più grave della seconda».
229.
Ritengo peraltro che il Tribunale non abbia seguito la propria giurisprudenza applicabile in materia di graduazione delle ammende in funzione della gravità delle infrazioni imputate a ciascuna impresa partecipante ad un’infrazione unica, continuata e complessa. Infatti, in forza dei principi dell’individualizzazione della sanzione, di responsabilità personale e di non discriminazione, in linea di principio, una responsabilità minore dovrebbe riflettersi nell’importo dell’ammenda.
230.
Per conferire alla proporzionalità o all’effetto dissuasivo un carattere oggettivo, il Tribunale ritiene necessario ispirarsi agli orientamenti del 2006. Ricordo, al riguardo, che tali orientamenti «enunciano una regola di condotta indicativa (…) da cui l’amministrazione non può discostarsi (…) senza fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento» (
69
). La loro applicazione cieca e automatica è dunque esclusa, anche per il Tribunale, allorché essi sfociano in una disparità di trattamento (
70
).
231.
Il Tribunale ha peraltro già constatato talune violazioni del principio della parità di trattamento e ne ha tratto le conseguenze sotto forma di riduzione dell’ammenda. Così è stato nelle sentenze Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02
,
EU:T:2007:115
, punti
694
e seguenti) (
71
) e Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑21/05
,
EU:T:2010:205
, punti da
104
a
113
). In questa stessa sentenza, il Tribunale dichiara giustamente che «non può mai infliggersi a un’impresa un’ammenda il cui importo sia calcolato in funzione della partecipazione a una collusione di cui l’impresa non sia ritenuta responsabile» (punto 93) (
72
).
232.
Emerge parimenti dalla giurisprudenza della Corte l’esistenza di un obbligo positivo (e non di una facoltà, come sembra pensare il Tribunale) di tenere conto della minore gravità nell’importo delle ammende: «il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato
dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità
dell’infrazion
e e
, all’occorrenza,
nel determinare l’ammenda
» (il corsivo è mio) (
73
).
c)
Sulla motivazione
233.
È importante rilevare che il Tribunale non ha affatto spiegato in che modo una riduzione, anche leggera, dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sfociata in un importo insufficientemente dissuasivo (né, peraltro, ha motivato in maniera sufficiente in che modo la percentuale del 15% fosse adeguata). Il Tribunale si è limitato ad affermare che i moltiplicatori applicati erano «adeguati» alla [OSCURATO:PERSONA]. Non siamo evidentemente in presenza di una motivazione adeguata! Inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] prende unicamente in considerazione l’«importo supplementare» (moltiplicatore) e non menziona neanche la percentuale del moltiplicatore «gravità dell’infrazione».
d)
Se nell’importo dell’ammenda debba riflettersi qualsiasi differenziazione nella situazione delle imprese interessate.
234.
La giurisprudenza esige parimenti che l’importo delle ammende tenga conto della gravità relativa delle infrazioni imputate ai diversi partecipanti ad una stessa infrazione (
74
). Tale requisito mira ad assicurare il rispetto del principio dell’individualizzazione della sanzione.
235.
È vero che la Corte ha sottolineato che un siffatto principio non si spinge fino ad esigere che qualsiasi differenziazione relativa al fatturato di questi ultimi si ripercuota nell’importo delle ammende (
75
).
236.
A mio avviso, tale limitazione – che equivale ad ammettere l’impossibilità di assicurare la perfetta parità fra detti partecipanti – deve logicamente includere, per analogia, le differenziazioni relative alla portata geografica e, dunque, alla gravità delle infrazioni constatate.
237.
Ciò vale a maggior ragione in quanto tali differenziazioni, al pari di quelle concernenti il fatturato, si riflettono già nel valore delle vendite prese in considerazione in sede di calcolo dell’importo di base dell’ammenda.
238.
È pertanto necessario verificare se la mancata considerazione, ai fini della determinazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», della minore gravità relativa dell’infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA] abbia generato una differenziazione che ecceda la soglia di intensità al di là della quale una discriminazione debba essere corretta.
239.
Anzitutto ritengo che, salvo per quanto attiene alla portata geografica, la sentenza del Tribunale non operi una distinzione fra la gravità del comportamento delle controllate della [OSCURATO:PERSONA], del quale quest’ultima ha dovuto rispondere, e la gravità del comportamento delle imprese del nocciolo duro (che sono all’origine dell’intesa e che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], hanno adottato misure intese ad estenderla e a garantirne l’esecuzione e il coordinamento su scala europea (
76
)). È sufficiente constatare che il Tribunale ha omesso qualsivoglia riferimento, nella sua sentenza, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte del nocciolo duro dell’intesa e che una delle sue controllate aveva partecipato all’intesa solo per due sottogruppi di prodotti e non tre.
240.
Orbene, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
274
), la Corte afferma che: «[f]ra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il
comportamento
di ciascun impresa
, il
ruolo svolto da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate
[ (
77
)], il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi [dell’Unione]» (il corsivo è mio) (
78
).
241.
È parimenti pacifico nella giurisprudenza che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (
79
).
242.
In presenza, segnatamente, di un’infrazione unica, ossia di un’infrazione continuata e complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte (
80
).
243.
In tale contesto, il principio di proporzionalità implica che l’importo dell’ammenda sia fissato in proporzione agli elementi da prendere in considerazione per valutare tanto la gravità oggettiva dell’infrazione in sé, quanto la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata (
81
).
244.
Occorre poi ricordare che, al punto 186 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rettifica giustamente l’approccio adottato nella decisione controversa e dichiara che la partecipazione meno significativa delle controllate della [OSCURATO:PERSONA], la quale si è limitata a due delle sei parti nazionali dell’intesa globale sanzionata, riflette necessariamente un comportamento meno grave di quello delle imprese che hanno partecipato ad un numero maggiore di parti dell’intesa (
82
).
245.
Tuttavia, al punto 187, esso ha dichiarato che «il fatto che alle imprese che hanno partecipato all’infrazione unica concernente sei Stati membri e tre sottogruppi di prodotti si sarebbe dovuto infliggere un’ammenda calcolata in base a moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” superiori a quelli del 15% adottati per punire la ricorrente non può validamente giustificare che il Tribunale le imponga, in sede di esercizio della sua competenza estesa anche al merito, un’ammenda il cui importo non sia sufficientemente dissuasivo in considerazione della gravità dell’infrazione cui essa ha partecipato».
246.
Quanto precede mette in luce l’inosservanza del principio dell’individualizzazione delle sanzioni e, ancora una volta, l’inesistenza di una motivazione dell’assenza di un collegamento fra la constatazione di una minore gravità dell’infrazione e l’importo dell’ammenda.
247.
È vero che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la minore gravità del comportamento delle imprese si rifletteva già in maniera sufficiente nella selezione delle vendite alle quali il moltiplicatore di gravità e il fattore dissuasivo sono stati applicati. Tale tesi è stata tuttavia respinta dal Tribunale sia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 186) sia in diverse sentenze parallele concernenti la stessa intesa. Inoltre, tali sentenze rilevano che la minore gravità delle infrazioni accertate avrebbe dovuto portare la [OSCURATO:PERSONA] ad applicare moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» distinti.
248.
In tal senso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑396/10
,
EU:T:2013:446
, punti da
114
a
119
), il Tribunale ha dichiarato, a mio avviso correttamente, quanto segue: «per quanto concerne l’errore di valutazione dei fatti denunciato dalla ricorrente, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto torto nel ritenere che i moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% fossero giustificati dal fatto che le imprese destinatarie della decisione controversa avevano partecipato a un’infrazione unica, concernente tre sottogruppi di prodotti ed estesa in sei Stati membri. Infatti, come ritenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nel punto 879 della decisione controversa, la ricorrente era implicata in un’infrazione relativa a un coordinamento di aumenti di prezzo, in Italia, e non negli altri cinque Stati membri menzionati nel precedente punto 1, a causa del fatto che le discussioni illecite che si erano svolte riguardavano le ceramiche sanitarie e la rubinetteria, ma non i box doccia. A questo proposito, è importante sottolineare che la ricorrente non critica, in questa cornice, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa ha partecipato a un’infrazione riguardante non solo gli articoli di rubinetteria, ma anche le ceramiche sanitarie» (punto 114).
249.
Pertanto, «dalla constatazione esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 879 della decisione controversa si deduce che essa non poteva validamente giustificare l’applicazione alla ricorrente di moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% per il fatto di aver partecipato a un’infrazione unica concernente tre sottogruppi di prodotti e sei territori nazionali. Occorre quindi dare atto che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso, a tale riguardo, un errore di valutazione dei fatti» (punto 115).
250.
Anzitutto, «gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti ad avvalorare il fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente rifletterebbe la sua partecipazione alla sola parte italiana dell’infrazione accertata, che il valore delle vendite preso in considerazione per ciascuna impresa rifletterebbe la loro implicazione individuale, effettiva e concreta nell’infrazione, e che i moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% sarebbero modesti, tenuto conto della gravità dell’infrazione da essa commessa, sono ininfluenti. Infatti, nessuno di questi argomenti inficia la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente basarsi sulla motivazione illustrata nel precedente punto 115 per adottare moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15%» (punto 116).
251.
Inoltre, «[o]ccorre (…) constatare che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali essa avrebbe rispettato le diverse fasi del calcolo dell’ammenda previste negli orientamenti del 2006, avrebbe utilizzato i fatturati ad essa forniti dalle imprese destinatarie della decisione controversa, disporrebbe di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’importo delle ammende e la gravità dell’infrazione, cui ha partecipato la ricorrente, si rifletterebbe nell’importo del valore delle vendite preso in considerazione sono parimenti ininfluenti. Infatti, questi argomenti non inficiano assolutamente la constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basarsi sulla motivazione illustrata nel precedente punto 115» (punto 117).
252.
Infine, «[o]ccorre (…) respingere l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, secondo il quale la diversa portata geografica derivante dalla partecipazione di alcune imprese, da un lato, all’infrazione unica nella sua globalità e, dall’altro, sul solo territorio italiano non giustificherebbe l’applicazione di moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” distinti. Infatti, un’infrazione che interessa sei territori nazionali dell’Unione e che riguarda tre sottogruppi di prodotti non può essere validamente considerata di gravità identica a quella di un’infrazione commessa sul territorio di un unico Stato membro e riguardante due sottogruppi di prodotti. Tenuto conto della portata dei suoi effetti sulla concorrenza all’interno dell’Unione, la prima infrazione dev’essere considerata più grave della seconda» (punto 118).
253.
Il Tribunale conclude al punto 119 che «occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso due errori di valutazione basando l’applicazione dei moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% sul fatto che la ricorrente avesse partecipato a un’infrazione unica riguardante sei territori nazionali dell’Unione e tre sottogruppi di prodotti. Di conseguenza, su questo punto l’argomento della ricorrente dev’essere accolto».
254.
Il Tribunale ha concluso in senso analogo nella sentenza parallela Dornbracht/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑386/10
,
EU:T:2013:450
, punti da
163
a
168
). In quattro altre sentenze parallele: [OSCURATO:PERSONA] (punti 366 e seguenti), [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (punti 384 e 385), [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑375/10
,
EU:T:2013:475
, punti
180
e seguenti) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑376/10
,
EU:T:2013:442
, punti
170
e seguenti) (
83
), il Tribunale non respinge, in linea di principio, le censure facenti valere che i moltiplicatori in questione avrebbero dovuto essere individualizzati.
255.
Aggiungo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un approccio del genere in numerose cause, segnatamente al fine di garantire un trattamento non discriminatorio, approccio consistente nell’applicare moltiplicatori di gravità e fattori dissuasivi diversi e modulare così l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità relativa dell’infrazione imputata a ciascuna impresa all’interno di un’intesa unica e continuata (
84
).
256.
Quanto alla censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, in assenza di una riduzione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», a causa della minore gravità dell’infrazione imputatale, essa è stata a mio avviso correttamente dichiarata irricevibile dal Tribunale in quanto tardiva.
257.
Infatti, benché una siffatta censura sia stata sollevata in una nota a piè di pagina dell’atto introduttivo del ricorso – e non, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in udienza –, la sua formulazione non era a mio avviso sufficientemente chiara e precisa, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (
85
). Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il rinvio generico al punto 29 degli orientamenti del 2006 in una nota a piè di pagina dell’atto introduttivo del ricorso non è sufficientemente preciso per fondare una siffatta censura.
258.
Infine, per quanto attiene alla censura con cui la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il carattere sproporzionato dell’ammenda a prescindere da qualsivoglia discriminazione, è sufficiente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che ciò si verifichi nel caso di specie.
e)
Conclusione
259.
Concludo dunque che, poiché il Tribunale, senza fornire una motivazione adeguata, ha riconosciuto la minore gravità del comportamento delle controllate della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ha deciso di non aumentare le ammende delle imprese del nocciolo duro, dall’altro, lo stesso avrebbe dovuto, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, adeguare verso il basso i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e/o «importo supplementare» applicati alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di assicurare il rispetto dei principi della parità di trattamento e dell’individualizzazione delle sanzioni (
86
).
260.
È manifestamente inesatto affermare «che un […] trattamento diverso [dei due gruppi di imprese] non avrebbe comportato benefici per la ricorrente» (punto 169 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]).
261.
Risulta da quanto precede che la prima parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta e che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente annullata al riguardo.
f)
Conseguenze dell’annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte
262.
Ritengo che la causa debba essere rimessa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sull’ammenda e tragga le conseguenze, segnatamente, dalle considerazioni svolte supra relative alla prima parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Conclusione
263.
Per tali ragioni, e fatto salvo l’esame degli altri motivi di tali impugnazioni, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini.
264.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑613/13 P):
1.
Annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑379/10 e T‑381/10
,
EU:T:2013:457
) nella parte in cui ha annullato l’articolo 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2010) 4185 definitivo, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 [SEE] (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), in relazione agli eventi avvenuti all’interno dell’Association française des industries de céramique sanitaire (AFICS) e alla responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] de Touraine SA e della [OSCURATO:PERSONA] in detti eventi.
2.
Annullare in toto il punto 2 del dispositivo di detta sentenza del Tribunale.
3.
Respingere il ricorso di annullamento per quanto attiene agli eventi avvenuti all’interno dell’AFICS e ristabilire le ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:PERSONA] de Touraine SA e alla [OSCURATO:PERSONA].
4.
Respingere il secondo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e a. in quanto irricevibile e/o infondato.
265.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑609/13 P): respingere la settima e la dodicesima censura di snaturamento o in quanto irricevibili o in quanto infondate.
266.
Nella causa [OSCURATO:SOCIETA] AG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑625/13 P): respingere il primo motivo in quanto irricevibile oppure in quanto infondato, nonché respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto infondata.
267.
Nella causa [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑644/13 P): respingere il primo motivo in quanto infondato e respingere la censura formulata con il secondo motivo, secondo cui il Tribunale non avrebbe aderito ai suoi accertamenti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑379/10 e T‑381/10
,
EU:T:2013:457
), [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑364/10
,
EU:T:2013:477
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑380/10
,
EU:T:2013:449
), in quanto infondata.
268.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑636/13 P): accogliere la prima parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA]; annullare parzialmente la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑408/10
,
EU:T:2013:440
) e rimettere la causa al Tribunale affinché esso statuisca sull’ammenda e tragga le conseguenze, segnatamente, dalle considerazioni svolte nelle presenti conclusioni relative alla prima parte del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA].
269.
Le spese sono riservate.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
(
3
) Si tratta della causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑613/13 P).
(
4
) In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.». Si tratta della causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑609/13 P).
(
5
) Ossia la causa [OSCURATO:SOCIETA] AG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑625/13 P).
(
6
) Vale a dire la causa [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑644/13 P).
(
7
) Si tratta della causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑636/13 P).
(
8
) Ai fini delle presenti conclusioni, mi riferirò nel prosieguo unicamente all’articolo 101 TFUE.
(
9
) Ossia le cause: C‑604/13 P, C‑609/13 P, C‑611/13 P, C‑613/13 P, C‑614/13 P, C‑618/13 P, C‑619/13 P, C‑625/13 P, C‑626/13 P, C‑636/13 P, C‑637/13 P, C‑638/13 P, C‑642/13 P e C‑644/13 P.
(
10
) Nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑613/13 P), la seconda, la terza e la quinta parte del primo motivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e a. nella sua impugnazione incidentale; nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑609/13 P), il terzo motivo; nella causa [OSCURATO:SOCIETA] AG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑625/13 P), il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo e, infine, nella causa [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑644/13 P), il primo e il secondo motivo.
(
11
) La prima parte del secondo motivo nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑636/13 P).
(
12
) Ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2002, C 45, pag. 3
; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»).
(
13
) I sette motivi fatti valere nella causa T‑379/10 erano sostanzialmente identici ai primi cinque e all’ottavo e al nono motivo della causa T‑381/10; il Tribunale ha ripreso la numerazione dei motivi figuranti in quest’ultima causa.
(
14
) L’avvaloramento non deve necessariamente fondarsi su documenti contestuali ai fatti. Più dichiarazioni possono essere credibili se esse si corroborano a vicenda. V., a tal riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑16/99
,
EU:T:2002:72
, punti da
45
a
47
); Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02
,
EU:T:2007:115
, punto
168
), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑59/07
,
EU:T:2011:361
, punto
55
). Una corroborazione da parte di un’altra dichiarazione resa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole può essere sufficiente se essa viene resa autonomamente e se gli «elementi generali» concordano. V., a tal riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑566/08
,
EU:T:2013:423
, punto
74
) (l’impugnazione è stata respinta: sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑634/13 P
,
EU:C:2015:614
).
(
15
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑412/10
,
EU:T:2013:444
, punti
198
e
239
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). Lo stesso giorno, il Tribunale ha parimenti emesso una sentenza che estendeva il beneficio di tale riduzione alla controllante della [OSCURATO:PERSONA] (causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑408/10
,
EU:T:2013:440
, punto
213
).
(
16
) V., in particolare, nel settore del diritto della concorrenza, sentenze Hüls/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑199/92 P
,
EU:C:1999:358
, punti
64
e
65
) o [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑113/04 P
,
EU:C:2006:593
, punti da
111
a
113
e
161
). V., in generale, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punti
66
e
81
); ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑19/95 P
,
EU:C:1996:331
, punto
39
), e AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑55/97 P
,
EU:C:1997:465
, punto
25
); sentenze Somaco/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑401/96 P
,
EU:C:1998:208
, punto
54
), e Schröder e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑221/97 P
,
EU:C:1998:597
, punti da
22
a
24
).
(
17
) Sentenza Consiglio/de Nil e Impens (
C‑259/96 P
,
EU:C:1998:224
, punto
32
).
(
18
) [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑105/04 P
,
EU:C:2006:592
, punto
71
). V., parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
25
); Somaco/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑401/96 P
,
EU:C:1998:208
, punto
53
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑446/00 P
,
EU:C:2001:703
, punto
20
); BEI/Hautem (
C‑449/99 P
,
EU:C:2001:502
, punto
45
); Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑196/99 P
,
EU:C:2003:529
, punti
40
e
41
), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑404/04 P
,
EU:C:2007:6
, punto
90
). Sull’annullamento per difetto di motivazione, v., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, punto
428
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑197/99 P
,
EU:C:2003:444
, punto
130
), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO (
C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P
,
EU:C:2003:534
, punto
121
).
(
19
) V., in tal senso e per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, punti da
392
a
405
); Chassagne/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑253/06 P
,
EU:T:2008:386
, punto
57
), e Michail/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑50/08 P
,
EU:T:2009:457
, punto
50
).
(
20
) V., a tal riguardo, sentenza DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑164/98 P
,
EU:C:2000:48
, punti da
43
a
48
). In relazione a cause in cui il Tribunale ha effettuato una lettura errata della sentenza impugnata, v., parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑197/99 P
,
EU:C:2003:444
, punti da
58
a
67
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO (
C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P
,
EU:C:2003:534
, punto
156
).
(
21
) V. le sue conclusioni nella causa IPK/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑433/97 P
,
EU:C:1999:133
, paragrafo
36
). Egli si riferisce alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
).
(
22
)
(
23
) In tale punto si afferma indica anche che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato gli «scambi di prezzi minimi all’interno dell’AFICS» e aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] «tenta di screditare la dichiarazione corroborativa della [OSCURATO:PERSONA]» (atto di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], nota 20).
(
24
) V., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
24
). V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punto
66
); ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑19/95 P
,
EU:C:1996:331
, punto
40
); sentenza Blackspur DIY e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑362/95 P
,
EU:C:1997:401
, punto
29
), nonché conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:37
, paragrafo
105
).
(
25
) V., segnatamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/95 P
,
EU:C:1998:257
, punto
26
), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/01 P e C‑25/01 P
,
EU:C:2002:642
, punto
65
).
(
26
) Sentenza Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑199/99 P
,
EU:C:2003:531
, punto
67
). V., parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/ICI (
C‑286/95 P
,
EU:C:2000:188
, punti
49
e
50
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑182/99 P
,
EU:C:2003:526
, punto
41
); Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑196/99 P
,
EU:C:2003:529
, punto
67
), nonché Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑198/99 P
,
EU:C:2003:530
, punto
28
).
(
27
) [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (
C‑315/99 P
,
EU:C:2001:391
, punto
19
). V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑24/01 P e C‑25/01 P
,
EU:C:2002:642
, punti
77
e
78
), nonché l’ordinanza L/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑230/05 P
,
EU:C:2006:270
, punti da
45
a
49
).
(
28
) Ordinanza NDC [OSCURATO:PERSONA]/IMS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [
C‑481/01 P(R)
,
EU:C:2002:223
, punto
88
].
(
29
) [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑105/04 P
,
EU:C:2006:592
, punti
69
e
70
).
(
30
) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑403/04 P e C‑405/04 P
,
EU:C:2007:52
, punto
39
).
(
31
) V. punto 11, lettera b), della comparsa di risposta della [OSCURATO:PERSONA] e a.
(
32
) Sentenza Varec (
C‑450/06
,
EU:C:2008:91
, punto
47
).
(
33
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
42/59 e 49/59
,
EU:C:1961:5
, Racc. pag.
101
,
156
); Plant e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑480/99 P
,
EU:C:2002:8
, punto
24
), nonché Corus UK/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑199/99 P
,
EU:C:2003:531
, punto
19
). V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, punto
52
).
(
34
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, punto
56
).
(
35
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punto
64
). V. parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (
C‑413/06 P
,
EU:C:2008:392
, punto
61
), e Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑109/10 P
,
EU:C:2011:686
, punti
51
e seg.).
(
36
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punto
66
).
(
37
) Perlomeno per quanto attiene ai prodotti «di fascia bassa», dal momento che è a tali prodotti che si riferiscono le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. V. ultima frase del punto 590 della decisione controversa.
(
38
) [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑237/98 P
,
EU:C:2000:321
, punti
50
e
51
).
(
39
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
,
EU:C:2013:464
, punto
66
e la giurisprudenza ivi citata).
(
40
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P
,
EU:C:2013:866
, punto
44
e la giurisprudenza ivi citata).
(
41
) V., a tal riguardo, Riley, D., «Revisiting the Single and [OSCURATO:PERSONA] of Article 101: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Analysis»,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2014, vol. 37, n. 3, pag. da 293 a 318.
(
42
) Sentenza Shell/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑11/89
,
EU:T:1992:33
, punto
86
). V., parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA] CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95
,
EU:T:2000:77
, punto
901
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑38/02
,
EU:T:2005:367
, punto
288
); FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑217/03 e T‑245/03
,
EU:T:2006:391
, punto
124
); rigetto dell’impugnazione: sentenze Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/07 P e C‑110/07 P
,
EU:C:2008:741
) nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑566/08
,
EU:T:2013:423
, punto
81
) (v. nota 14 delle presenti conclusioni).
(
43
) V., ad esempio, sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑54/03
,
EU:T:2008:255
, punti
369
e
373
), in cui la Lafarge contestava il valore probatorio di una nota anonima e senza destinatario. Il Tribunale aveva tenuto conto delle spiegazioni date dalla Gyproc concernenti l’autore della nota e le condizioni della sua redazione.
(
44
) V., segnatamente, sentenze Ensidesa/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑198/99 P
,
EU:C:2003:530
, punto
312
); [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑5/00 e T‑6/00
,
EU:T:2003:342
, punto
181
), e JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00
,
EU:T:2004:221
, punto
207
).
(
45
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punti da
55
a
57
).
(
46
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑407/08 P
,
EU:C:2010:389
, punti da
47
a
49
).
(
47
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑411/04 P
,
EU:C:2007:54
, punto
47
).
(
48
) Attiro l’attenzione della Corte sul fatto che, con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato le conclusioni della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che hanno comportato una leggera riduzione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione sul mercato italiano (punto 245 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]); tali conclusioni non hanno peraltro alcuna incidenza sull’importo dell’ammenda (punti 337 e 338 di detta sentenza).
(
49
) Sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00
,
EU:T:2004:221
, punto
219
).
(
50
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
,
EU:C:2013:464
, punto
66
e la giurisprudenza ivi citata).
(
51
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P
,
EU:C:2013:866
, punto
42
), che rimanda alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑260/09 P
,
EU:C:2011:62
, punto
53
e la giurisprudenza ivi citata).
(
52
) La conferma non deve necessariamente risultare da documenti risalenti al periodo durante il quale i fatti sono stati commessi. Più dichiarazioni possono essere attendibili se si corroborano reciprocamente. V., a tal riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P
,
EU:C:2013:866
, punti
190
e
191
). V., parimenti, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑16/99
,
EU:T:2002:72
, punti da
45
a
47
); Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02
,
EU:T:2007:115
, punto
168
), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑59/07
,
EU:T:2011:361
, punto
55
). Una conferma da parte di un’altra dichiarazione fatta nell’ambito di una domanda di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole può bastare se tale dichiarazione è resa autonomamente e concorda sugli elementi generali della descrizione dell’infrazione. V., a tal riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑566/08
,
EU:T:2013:423
, punto
74
).
(
53
)
C‑586/12 P
,
EU:C:2013:863
, punti da
22
a
29
.
(
54
) V. nota 52 delle presenti conclusioni.
(
55
) V. conclusioni al punto 295 della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], che hanno in realtà ad oggetto la tabella proveniente dalla riunione del 25 febbraio 2004, le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze nelle quali tale documento è stato redatto, il suo autore, la sua data, i prospetti mensili contenenti cifre riservate sulle vendite o le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
(
56
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/06 P
,
EU:C:2007:730
, punto
17
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (
da C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2014:256
, punto
102
).
(
57
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02
,
EU:T:2006:396
, punto
193
). V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
,
EU:C:2013:464
, punto
54
).
(
58
) Punti 91 e 99 della sentenza.
(
59
) A differenza dell’ammenda pronunciata a carico della [OSCURATO:SOCIETA] AG.
(
60
) Tali imprese corrispondono agli otto gruppi di società designati dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 797 della decisione controversa, come facenti parte del nocciolo duro dell’intesa a causa della loro partecipazione alla medesima in tutti o nella maggior parte degli Stati membri interessati e della loro appartenenza ad almeno uno degli organismi di coordinamento.
(
61
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
,
EU:C:2013:464
, punti da
118
a
126
).
(
62
) V., inter alia, anche conclusioni degli avvocati generali Fennelly ([OSCURATO:PERSONA] maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑395/96 P e C‑396/96 P
,
EU:C:1998:518
, paragrafo
184
); Mischo (Weig/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/98 P
,
EU:C:2000:260
, paragrafi da
43
a
45
); Kokott ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑113/04 P
,
EU:C:2005:752
, paragrafo
132
); [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑3/06 P
,
EU:C:2006:720
, paragrafi da
41
a
59
); Bot (E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA],
C‑89/11 P
,
EU:C:2012:375
, paragrafo
115
), nonché Mengozzi ([OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a.,
da C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2013:578
, paragrafo
94
).
(
63
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
128
), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
244
).
(
64
) V., in tal senso, sentenze Sarrió/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑291/98 P
,
EU:C:2000:631
, punti
96
e
97
); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (
da C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2014:256
, punto
105
), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑3/06 P
,
EU:C:2006:720
, paragrafo
53
).
(
65
) V., segnatamente, sentenza Finsider/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑320/92 P
,
EU:C:1994:414
, punto
46
).
(
66
) V., in tal senso, sentenza Weig/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/98 P
,
EU:C:2000:627
, punti
67
e
68
). Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑411/04 P
,
EU:C:2007:54
, punto
68
), «anche se la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a talune imprese per una loro violazione del diritto comunitario, nondimeno, l’esercizio di siffatta competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle dette ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l’art[icolo 81], [paragrafo] 1, CE, [sentenze (…) Sarrió/[OSCURATO:PERSONA],
C‑291/98 P
, [
EU:C:2000:631
], punti
96
e
97
, e (…) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P
, [
EU:C:2002:582
], punto
617
]». V., parimenti, sentenze Dalmine/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑407/04 P
,
EU:C:2007:53
, punti
152
e seg.) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑266/06 P
,
EU:C:2008:295
, punti
95
e
114
).
(
67
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
337
): «se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che non ha messo in discussione, è necessario fornire una spiegazione al riguardo nella sentenza impugnata»). La Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
78
), che, «[a] tal riguardo, è sufficiente osservare che la Corte, avendo rilevato l’illegittimità della decisione controversa, può, nell’ambito dell’esercizio della propria piena giurisdizione, sostituire le proprie valutazioni a quelle della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, conseguentemente, sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda (…). Tale giurisdizione viene esercitata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto (…). Pertanto, detto argomento della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto». Di conseguenza, la Corte ha dichiarato, al punto 80, che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 2 della decisione controversa doveva essere ridotto del 30%, fissandone l’importo nella somma di EUR 103600000 (la somma originale era pari a EUR 148000000).
(
68
) Il Tribunale lo definisce «importo supplementare».
(
69
) Sentenza KME [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/10 P
,
EU:C:2011:816
, punto
127
).
(
70
) Come ho già spiegato nelle mie conclusioni nella causa Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑295/12 P
,
EU:C:2013:619
), il Tribunale non può far valere le regole previste dagli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] e applicarle in maniera automatica, come suggerito dal punto 185 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprattutto se una siffatta applicazione non garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.
(
71
) La sentenza è stata parzialmente annullata dalla Corte, ma per motivi diversi e solo per quanto riguarda la parte Bolloré (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P
,
EU:C:2009:500
).
(
72
) V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑28/99
,
EU:T:2002:76
, punti da
79
a
82
), in cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era responsabile della totalità dell’intesa e ha ridotto l’ammenda in casu del 10%. Nella sentenza IMI e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑18/05
,
EU:T:2010:202
, punto
157
), l’ammenda viene parimenti ridotta del 10% al fine di riflettere il fatto che l’IMI non partecipava ad una serie di pratiche anticoncorrenziali. V., parimenti, sentenza Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑61/99
,
EU:T:2003:335
, punti
190
e
191
).
(
73
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/92 P
,
EU:C:1999:356
, punto
90
). Nello stesso senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑59/02
,
EU:T:2006:272
, punto
296
); AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑99/04
,
EU:T:2008:256
, punto
131
); IMI e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑18/05
,
EU:T:2010:202
, punto
164
), nonché Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑21/05
,
EU:T:2010:205
, punto
92
).
(
74
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73
,
EU:C:1975:174
, punto
623
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/92 P
,
EU:C:1999:356
, punto
150
), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑51/92 P
,
EU:C:1999:357
, punto
110
).
(
75
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
312
).
(
76
) V. punti da 97 a 102 e nota 71 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
(
77
) [OSCURATO:PERSONA] CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95
,
EU:T:2000:77
, punto
4949
e la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti, sentenza voestalpine e voestalpine [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑418/10
,
EU:T:2015:516
, punti
408
e seg.). In quest’ultima sentenza, in relazione all’ammenda inflitta in solido alla voestalpine e alla voestalpine [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la voestalpine [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato direttamente al club Zurich, al club [OSCURATO:PERSONA] oppure al club España, ossia agli aspetti essenziali dell’intesa. Per contro, il Tribunale rileva che la partecipazione della voestalpine [OSCURATO:PERSONA] al club Italia è stata giustamente ritenuta sussistente a causa dei comportamenti anticoncorrenziali del suo agente commerciale in Italia, benché nessun elemento di prova consenta di dimostrare la conoscenza, da parte della voestalpine [OSCURATO:PERSONA], del comportamento illecito di tale agente. Infatti, l’agente commerciale deve essere considerato, qualora abbia operato nell’ambito del suo mandato, limitato all’Italia, parte dell’impresa. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali di tale agente posti in essere al di fuori del mercato italiano non potesse essere imputata alla voestalpine [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali elementi, il Tribunale decide di ridurre l’ammenda inflitta in solido alle due società da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.
(
78
) V., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da 100/80 a 103/80
,
EU:C:1983:158
, punto
129
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
242
). Qualora un’infrazione sia stata commessa da diverse imprese, è necessario esaminare il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑51/92 P
,
EU:C:1999:357
, punto
110
e la giurisprudenza ivi citata).
(
79
) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑49/92 P
,
EU:C:1999:356
, punto
90
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punto
86
).
(
80
) V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑76/06 P
,
EU:C:2007:326
, punto
44
).
(
81
) V., in tal senso e alla luce della distinzione operata da allora tra gravità oggettiva dell’infrazione, ai sensi dei punti 22 e 23 degli orientamenti del 2006, e gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata, valutata alla luce delle circostanze proprie di tale impresa ai sensi dei punti 27 e seguenti di detti orientamenti, sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑43/02
,
EU:T:2006:270
, punti da
226
a
228
e la giurisprudenza ivi citata).
(
82
) «È vero che i moltiplicatori “gravità dell’infrazione” e “importo supplementare” del 15% sono quelli applicati dalla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 1211 della decisione [controversa], per calcolare l’importo delle ammende imposte alle imprese che hanno partecipato all’infrazione unica estesa ai tre sottogruppi di prodotti in sei Stati membri.
Orbene, quest’ultima costituisce un’infrazione più grave, a causa della sua estensione geografica, rispetto a quella a cui ha partecipato la ricorrente
» (il corsivo è mio).
(
83
) Punto 176: «sono ininfluenti gli argomenti secondo i quali i meccanismi fondamentali dell’intesa posta in esecuzione, consistente nel coordinamento delle politiche dei prezzi annuali, sarebbero gli stessi per tutte le imprese. Infatti, la circostanza che tutte le imprese abbiano partecipato a un coordinamento in materia di aumenti di prezzo è priva di incidenza sulla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare un moltiplicatore “importo supplementare” del 15% a tutte le imprese destinatarie della decisione controversa in ragione del fatto che avevano partecipato a un’infrazione unica, quando invece alcune di loro non avevano partecipato a detta infrazione unica
estesa a sei territori nazionali e a tre sottogruppi di prodotti
» (il corsivo è mio).
(
84
) V. caso COMP/F/38.344 – Acciaio di precompressione, punto 953, nonché le decisioni citate alla nota 86 delle presenti conclusioni.
(
85
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑197/99 P
,
EU:C:2003:444
, punto
81
).
(
86
) [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, nell’udienza dinanzi al Tribunale nell’ambito dei ricorsi formati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] era meno grave di quello delle imprese del nocciolo duro dell’intesa globale sanzionata e che essa avrebbe potuto applicare loro una percentuale meno elevata (del 14%) al fine di rispettare il principio della parità di trattamento e tenere conto della minore gravità relativa del loro comportamento (v. verbale delle udienze tenutesi il 6 marzo 2013 nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑411/10
,
EU:T:2013:443
, e [OSCURATO:PERSONA]). Essa si è pronunciata nello stesso senso nell’ambito del ricorso formato dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑396/10
,
EU:T:2013:446
), v. punto 42 della relazione d’udienza, unito quale allegato 11 all’atto di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. V., parimenti, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑204/08 e T‑212/08
,
EU:T:2011:286
, punto
91
), che cita le decisioni «Candle waxes», C(2008) 5476, del 1
o
ottobre 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 SEE (Caso COMP/C.39.181 – Cere per candele), e «Heat stabilisers», C(2009) 8682, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 SEE (Caso COMP/38.589 – Stabilizzatori termici), nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato percentuali diverse alle diverse categorie di partecipanti alle intese in questione, in funzione della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione.