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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46246/2023

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a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche perché volte alla alternativa valutazione dele circostanze di fatto che la Corte di Appello, con lineare e coerente logicità, ha ritenuto inidonee a comprovare lo stato di necessità allegato per giustificare l'allontanamento dal domicilio in ora notturna(cfr. pag. 1-2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche perché volte alla alternativa valutazione dele circostanze di fatto che la Corte di Appello, con lineare e coerente logicità, ha ritenuto inidonee a comprovare lo stato di necessità allegato per giustificare l'allontanamento dal domicilio in ora notturna(cfr. pag. 1-2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11
Sentenza Cassazione n. 46246/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris