CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 8105/2025 depositato indata 11/9/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto ammettersi allo stato passivo delcredito di € 2.201.158,62 (€ 1.804.228,38 oltre IVA) in prededuzione. Ilcredito sorgeva, secondo la prospettazione del creditore, dalla scritturaprivata in data 5 aprile 2018 in base alla quale – come emerge dal decretoimpugnato - le parti prendevano atto di reciproche contestazioni relativealla fornitura di attrezzature da parte di OMBA a ICOP (impalcatometallico). La fornitura era stata eseguita per realizzare un ponte sulfiume Torre (UD) a fronte del corrispettivo di € 2.409.000,00, nell’ambitodi un contratto di appalto pubblico aggiudicato a un RaggruppamentoTemporaneo di Imprese (RTI), di cui ICOP era mandataria e OMBAmandante. Con tale scrittura (all. 6, doc. 1 ricorrente), previa rinuncia diICOP alle pretese derivanti dal contratto di appalto, le parti definivanotransattivamente le loro pretese e ICOP manlevava OMBA «da ogniresponsabilità derivante dall’esecuzione dell’appalto pubblico in parola»(decr. imp.). A tale scrittura aveva fatto seguito una scrittura integrativadell’ottobre 2018.2. La transazione – come risulta dal decreto impugnato - era stataautorizzata dal Tribunale di Vicenza, pendente la domanda di concordatopreventivo con riserva di OMBA ex art. 161, settimo comma, l. fall. Ilcreditore aveva contestato a OMBA la rottura di un «tubolaredell’impalcato metallico del ponte» per inidoneità del materiale fornito,come accertato in sede di ATP promosso nei confronti della società fallita eriassunto nei confronti del Fallimento, circostanza dolosamente taciuta alcreditore, per cui aveva chiesto il rimborso dei costi di sostituzione delle3. Il credito è stato escluso dallo stato passivo, valorizzandosi leclausole contenute nell’accordo transattivo del 5 aprile 2018, secondo cuiil creditore aveva dichiarato di aver verificato e accettato il materiale e len. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026lavorazioni e manlevato il fornitore, nonché ritenendosi non esaustivi gliaccertamenti eseguiti in sede di ATP.4. All’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata, poi, riunita l’opposizionedi altro creditore [OSCURATO:SOCIETA]., fornitore dei tubi di acciaio a OMBA, inrelazione al cui credito il Fallimento ha eccepito l’inadempimento dovutoall’occultamento a OMBA della non rispondenza agli ordini intercorsi delmateriale fornito.5. Il Tribunale con il decreto qui impugnato, previo espletamento diCTU, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha accolto l’opposizione diICOP. Per quanto qui rileva, il Tribunale ha valorizzato le conclusioni cuiera giunto il CTU, secondo il quale la rottura dei tubolari era dovuta allanon classificabilità dei materiali forniti né quale «acciaio di tipo S355J2H,come invece affermato dai certificati all’origine forniti dal produttore», néquale acciaio S355J0H, come invece richiesto dal progetto esecutivo. Ha,poi, ritenuto responsabile OMBA per avere omesso di comunicare a ICOP ealla direzione dei lavori gli esiti negativi dei test eseguiti all’esito di provetecniche effettuate in laboratorio all’interno dell’azienda.6. Ha, quindi, ritenuto il Tribunale che OMBA avesse fornito i materialidifettosi consapevolmente (a titolo di «dolo eventuale»), accettando ilrischio che questi fossero affetti da vizi, così risultando responsabile deidanni derivanti dai vizi occulti riscontrati dal CTU nelle attrezzature inoggetto, non conosciuti né conoscibili dall’opponente con l’ordinariadiligenza al momento della consegna. Il credito per danni è statoquantificando in relazione ai costi di sostituzione dei tubi, come da ATP.7. Il Tribunale ha ammesso il credito in prededuzione, sul presuppostoche la fornitura era stata oggetto di autorizzazione giudiziale, benché lecircostanze relative ai vizi fossero state taciute dalla società in bonis(«posto che esso origina dal contegno di mala fede tenuto da OMBAall’atto della sottoscrizione della scrittura privata del 5.4.2018, autorizzatadagli organi della procedura di concordato preventivo»), nonché stante lan. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026consecutio tra concordato e fallimento, procedure attinenti al medesimostato di insolvenza, atteso il breve termine tra il rigetto della domanda diomologa (21 maggio 2019) e la dichiarazione di fallimento (6 novembre2019).8. Propone ricorso per cassazione il fallimento, affidato a quattromotivi, cui resiste con controricorso il creditore, ulteriormente illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.1439, 2043 e 2059 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di fare applicazione del doloeventuale ai fini della qualificazione della condotta della società inconcordato, tacendo al creditore circostanze relative alla non conformitàall’ordine dei tubi forniti. Osserva parte ricorrente che il dolo eventualepuò comportare l’annullamento del contratto ove determinante per laconclusione del contratto, mentre è irrilevante in caso di responsabilitàcontrattuale. Sottolinea, inoltre, come non vi fosse prova di artifici eraggiri compiuti dalla società concordante, né di dolo omissivo. Osserva,infine, come l’accertamento della responsabilità extracontrattualeincombesse al creditore e che ciò, nel caso di specie, non sarebbeavvenuto.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.1490, 1667 e 1975 cod. civ. e 115, 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha imputato a OMBA la responsabilità della fornituradella merce difettosa, anziché ascriverla al fornitore ASG. Nel ribadirel’assenza di prova di difettosità dei tubi, il ricorrente deduce la decisivitàdel contributo causale del fornitore ASG. Mancherebbe, in ogni caso, lavolontà di occultare volutamente in danno di ICOP la natura viziata dein. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026tubi forniti e, in ogni caso, i vizi sarebbero stati agevolmente conoscibili daICOP sulla base della documentazione contrattuale.3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesii profili coinvolti. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi del decreto impugnato, non incentrato né su responsabilitàextracontrattuale della società fornitrice poi fallita, né su un contrattoviziato da dolo determinante, bensì sulla responsabilità contrattuale perdanni derivanti da vizi occulti delle attrezzature fornite. Il decreto diesecutività dello stato passivo aveva escluso la responsabilità della societàconcordante sulla base di una scrittura transattiva in data 5 aprile 2018(seguita da altra scrittura del 3 ottobre 2018) che manlevava la societàfornitrice da ogni responsabilità, laddove il Tribunale ha accertato che lamerce fornita era affetta da vizi occulti, il cui ruolo determinante è statotransattivi conclusi (il 5.4.2018 e il 3.10.2018) tra ICOP e OMBA,contenenti una clausola di manleva di quest’ultima da ogni responsabilitàderivante dall’esecuzione dell’appalto pubblico in parola e unadichiarazione di rinuncia di ICOP a ogni pretesa collegata a detti lavori,può esentare OMBA, quale venditore a ICOP di tubi affetti da vizi occulti,non conosciuti né conoscibili al momento della consegna, da responsabilitàper tale sua condotta dolosa»].4. Inammissibili sono, poi, entrambi i motivi – come osserva ilcontroricorrente - nella parte in cui deducono l’insussistenza dellecondotte ascritte alla società concordante, in quanto queste censure sonovolte a riformulare la ricostruzione dei fatti operata nel caso concreto dalgiudice del merito, attraverso un giudizio incensurabile in sede dilegittimità ove correttamente motivato. Inammissibili sono, inoltre, imotivi nella parte in cui deducono l’irresponsabilità di OMBA in luogo delfornitore ASG, in quanto tesi a contrastare l’ulteriore accertamento in fattodel Tribunale, che ha valorizzato (senza che sul punto vi sia statan. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnazione) le risultanze della CTU, secondo cui OMBA «dopo aver fattodelle prove interne di accettazione, ha utilizzato del materiale nonconforme, nascondendo alla D.L. e ICOP le risultanze negative etrasmettendo i soli risultati che avevano dato esito positivo». Per l’effetto,inammissibile è il secondo motivo ove deduce la riconoscibilità dell’errore(ai fini dell’operatività delle scritture di manleva dell’aprile e dell’ottobre2018), in quanto volto a rivedere l’accertamento in fatto circa la nonriconoscibilità dell’errore, facendo ricorso all’ordinaria diligenza (Cass., n.13425/2024).5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.161, settimo comma e 111, secondo comma, l.fall., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto prededucibile il credito di ICOP in quantocredito sorto a seguito di un atto legalmente compiuto nel corso delconcordato preventivo, sul presupposto che la scrittura privata del 5 aprile2018 fosse stata autorizzata dal Tribunale. Osserva parte ricorrente che lafonte del credito risarcitorio è l’omessa comunicazione delle prove dilaboratorio tra l’ottobre e il novembre 2017, ossia fatti anteriori alladomanda di concordato preventivo del 27 dicembre 2017. Deduce che nonvi è evidenza di malafede di OMBA, che la responsabilità dovrebbe farsirisalire al fornitore ASG e che la circostanza che le condotte si sarebberoverificate prima del deposito della domanda di concordato comporterebbel’assenza di occasionalità e di funzionalità rispetto al concordato.6. Si deduce, inoltre, l’irrilevanza dell’autorizzazione giudiziale, inquanto il credito di ICOP non discenderebbe dall’accordo transattivo, bensìdall’omessa comunicazione a ICOP e alla direzione lavori degli esiti dilaboratorio, così recidendosi il legame di funzionalità tra la proceduraconcorsuale e il credito di ICOP. In questo caso, la società poi fallitaavrebbe esorbitato dai «limiti autorizzativi concessi dal Tribunale din. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vicenza ponendosi al di fuori delle indicazioni degli organi della Procedura,risultando sicuramente non funzionale alle esigenze della medesima».7. Si osserva, infine, che in caso di accertamento della condottadolosa di OMBA, vi sarebbe risoluzione della scrittura privata, conconseguente reviviscenza dei precedenti rapporti contrattuali inter partes.8. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce assenza diprededucibilità del credito per assenza di malafede di OMBA, in quanto –come deduce il controricorrente – una simile censura è volta a ripercorreregli accertamenti in fatto operati dal giudice dell’opposizione. Parimenti,inammissibile è il motivo in relazione alla dedotta assenza di occasionalitàcon la procedura concorsuale delle condotte dannose (analisi di laboratorioeffettuate prima della domanda di concordato e non comunicate a ICOP),in quanto motivo estraneo alla ratio decidendi del decreto impugnato, cheha ritenuto decisiva la circostanza – come rileva il controricorrente – nondei fatti in sé, ma del fatto che i vizi erano stati taciuti agli organi dellaprocedura all’atto dell’assunzione degli obblighi di cui alla scritturatransattiva autorizzata, pertanto in costanza di procedura. Parimenti, èinammissibile il motivo nella parte in cui deduce che la malafede avrebbecomportato la risoluzione della scrittura privata e la reviviscenza deiprecedenti rapporti contrattuali inter partes, in quanto questione nuovache non trova riscontro nel decreto impugnato, oltre che, peraltro,aspecifica riguardo al parametro normativo e ai fatti di causa dedotti.9. Il terzo motivo, invece, è fondato nella parte in cui censural’assenza di funzionalità del credito per effetto della autorizzazione daparte del Tribunale dell’accordo in data 5 aprile 2018. Il creditore ha fattovalere la responsabilità risarcitoria di OMBA per avere questa taciuto insede di fornitura dell’impalcato – nell’ambito dei rapporti interni tramandante e mandataria delle imprese facenti parte del RTI aggiudicatariodell’appalto pubblico - gli esiti negativi delle prove tecniche effettuate inlaboratorio sui materiali, come accertato dal CTU. La scrittura del 5 aprilen. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/20262018, autorizzata dal Tribunale, ha definito i rapporti inter partes relativial contratto di appalto pubblico, nonché alle controversie da essodiscendenti che fossero note alle parti. La manleva contenuta nellascrittura privata dell’aprile 2015 autorizzata dal Tribunale riguarda i viziemersi a quella data e non può, invece, estendersi ai vizi occulti nonoggetto di riscontro in sede di transazione.10. Vero è che l’assetto degli interessi sottostante la transazione hasubito una torsione per effetto di disfunzioni dell’atto negoziale, imputabilialla condotta di una sola parte (la società in concordato preventivo). Magli effetti risarcitori conseguenti all’attività contrattuale di un soggetto cheha presentato domanda di concordato, in danno della contropartecontrattuale, restano sul piano civilistico e possono essere opposti inprededuzione alla massa dei creditori solo se questi effetti siano statioggetto di valutazione e autorizzazione giudiziale a termini dell’art. 161,7° comma, l. fall.; autorizzazione che qui è mancata, essendo il creditorisarcitorio estraneo al perimetro dell’atto sottoposto ad autorizzazione.11. Né può sostenersi che il credito risarcitorio sia opponibile allamassa in quanto scaturente dalla fornitura sottostante l’atto transattivo,per più ordini di motivi. In primo luogo, la transazione non aveva aoggetto la prestazione sottostante, ma un accordo sostitutivo di quelliassunti in sede di raggruppamento temporaneo di imprese, che implicavala rinuncia alle pretese del contratto di appalto pubblico, come accertatodal decreto impugnato, e provvedeva alla quantificazione delle opererealizzate, al netto dei vizi emersi. Non può, pertanto, richiamarsi – comededuce il controricorrente – il principio secondo cui negare laprededuzione a un rapporto pendente in un concordato preventivo,autorizzato dagli organi della procedura, lederebbe l’affidamento dei terzi«incentivati a fornirgli beni o servizi non tanto funzionali all’accesso o alrafforzamento del concordato, bensì alla sopravvivenza della sua attivitàcommerciale» (Cass., Sez. U., n. 42093/2021), posto che l’affidamenton. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026del terzo contraente attiene al solo buon esito dell’accordo transattivosottoscritto e autorizzato giudizialmente.12. In secondo luogo, il legittimo affidamento posto dal creditoreICOP nell’esecuzione dell’accordo per effetto dell’autorizzazione giudiziale,con conseguente prededucibilità dei relativi crediti (quali quelli derivantidalla mancata o inesatta esecuzione dell’accordo) poggia esclusivamentesulle prestazioni ivi dedotte. Se l’autorizzazione giudiziale coprisse anchele disfunzioni negoziali dovute a inadempimenti di diversa natura rispettoa quelli dedotti nell’atto oggetto di autorizzazione, si consentirebbe allacontroparte contrattuale stipulante di andare esente da comportamenti deldebitore (in questo caso decettivi), sovracompensando il suo rischiocontrattuale con l’esenzione dal concorso dovuta al collocamento delcredito in anteclasse, senza che gli organi della procedura abbiano potutosoppesare questo evento e il conseguente impatto sulla massa deicreditori. Di converso, la massa dei creditori si troverebbe gravata da uncosto prededucibile, privo di vaglio di funzionalità da parte del Tribunale, ilche è contrario alla ragione per la quale l’autorizzazione è stata concessa.Il credito risarcitorio doveva, pertanto, essere espressamente prospettatoin sede di istanza di autorizzazione giudiziale ai fini della suaprededucibilità.13. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:«qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell’art. 161, settimocomma, l.fall. in costanza di concordato preventivo, la prededuzione deglieventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti nonespressamente dedotti nell’accordo; ne consegue che, in caso ditransazione autorizzata dal Tribunale relativa a vizi e difetti di unafornitura, la prededuzione non può essere concessa in caso diresponsabilità conseguente alla emersione di vizi occulti non conosciuti, néconoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede diformulazione dell’istanza di autorizzazione».n. 21740/2025 R.G.Numero registro generale 21740/2025Numero sezionale 2170/2026Numero di raccolta generale 17759/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio e va cassato.14. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione perplessa e contraddittoria inrelazione alla affermata continuità tra la procedura di concordatopreventivo e il successivo fallimento.15. Il quarto motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnataal di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014)laddove ha ritenuto sussistente la consecuzione di procedure, atteso ildecorso di un lasso di tempo di circa cinque mesi e mezzo tra il rigettodell’omologa del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento;una simile motivazione, infatti, risulta ben comprensibile e ha un chiarosenso compiuto.16. Il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo motivo,cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame; al giudicedel rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa ildecreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale diVicenza, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 21740/2025 R.G.