CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 22079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6371-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio GIANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1675/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2018; Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il di lui figlio [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere sentenza costitutiva del loro diritto di proprietà sulla mansarda di nuova costruzione su un immobile originariamente in comproprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], ubicato in Cava de’ Tirreni. A sostenere la pretesa degli attori vi era una promessa di [OSCURATO:PERSONA] e della sua consorte, [OSCURATO:PERSONA] entino, contenuta nell’atto di divisione notarile del suddetto immobile risalente al 14.06.1965, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, cui seguiva -in pari data e tra le stesse parti - scrittur a privata con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ipotesi di copertura del terrazzo, si obbligavano a cedere la sopraelevazione realizzata per l'estensione di 100mq a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale adìto accoglieva l'istanza; sopravvenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava persistente l'obbligo dell’erede convenuto, [OSCURATO:PERSONA], di conferire la proprietà della mansarda in favore degli attori, e ne trasferiva per l'effetto la proprietà exart. 2932 cod. civ. 2. Avverso detta sentenza interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Salerno che, con sentenza n. 1675/2018, rigettava integralmente il gravame. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che: Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - -la scrittura con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si impegnavano a trasferire gratuitamente a [OSCURATO:PERSONA], in proprietà esclusiva, il sottotetto per la superficie di 100mq, ove fosse stato costruito sul terrazzo, deve considerarsi una postilla all'atto di divisione e, pertanto, inserendosi nel processo di reciproca definizione delle rispettive quote di spettanza, e andando a definirle, manca del requisito di gratuità e liberalità tipico della donazione e, quindi, non è affetta da vizio di forma, come invece argomentato dall'appellante. La cessione della mansarda, dunque, ha natura compensativa; - tale assunto è confermato da tre successive scritture private intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 30.08.1995 e 04.05.2004, le quali tutte fanno riferimento alla scrittura del 14.06.1965 e confermano la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione alla cessione della mansarda; - quanto all’asserita prescrizione del diritto di cui alla scrittura del 14.06.1965, va r ilevato che l'art. 2937 cod. civ. prevede la rinuncia tacita che interviene quando il soggetto nei cui confronti è maturata la prescrizione, ovvero che ha il diritto di farla valere, tiene un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene, di fatto rinunciandovi. Nel caso di specie, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente inconciliabile con la volontà di avvalersi della prescrizione in suo favore maturata, poiché negli scritti riconosce il diritto altrui e manifesta la volontà di adempiere al suo obbligo. 3. Contro la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi. ResistevaAlfonso Laudato depositando controricorso. Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza il controricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, comma 1, cod. civ. Il ricorrente lamenta la violazione del canone ermeneutico in virtù del quale, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, restando escluso che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici. Orbene, nella scrittura del 14.06.1965 è rappresentata in modo chiaro ed univoco la volontà dei sottoscrittori di impegnarsi al trasferimento gratuito, non essendovi alcun riferimento al fatto che esso fosse finalizzato alla definizione delle quote attribuite con il contestuale atto pubblico di divisione rogato in pari data dal notaio; pertanto, qualificata correttamente la scrittura suddetta come promessa di donazione, essa deve essere dichiarata nulla per l'assenza di forma prescritta dall'art. 782, comma 1, cod. civ. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 2937, comma 3, cod. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente considerato quale fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione le tre scritture del 21.06.1991, 30.08.1995 e 04.05.2004: in esse, infatti, il dante causadell'odierno ricorrente rendeva una mera dichiarazione di scienza, peraltro rivolgendosi solo ad uno, [OSCURATO:PERSONA], dei tre eredi del deceduto fratello [OSCURATO:PERSONA], ossia Alfonso, Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - Concetta e Matteo. Sicché le scritture in parola, per essere confermative della precedente del 14.06.1965, avrebbero dovuto considerare quali cessionari tutti gli eredi, e non il solo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le due scritture del 21.06.1991 e 30.08.1995 avevano ad oggetto il trasferimento di un bene diverso, ossia la porzione di terrazza, e non la zona di sottotetto. Tanto basta ad escludere che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] fosse incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo della violazione di canoni ermeneutici, e sono entrambi infondati. 3.1. Devono preliminarmente disattendersi le due censure di inammissibilità del ricorso elevate dai controricorrenti. La prima riguardante la c.d. «doppia conforme» (pp. 3 e 4 del controricorso , reiterata in memoria): benché, infatti, nessuno dei due motivi di gravame esplicitamente si riferisca ad alcuno dei mezzi di impugnazione prescritti dall’art. 360, comma 1, cod. proc., entrambi chiaramente censurano violazioni di legge (artt. 1362 e 2937 cod. civ.). Non essendo, pertanto, coinvolto il n. 5) della norma processuale citata, non è dato richiamare l’inammissibilità dei motivi per la preclusione della doppia conforme. 3.2. Parimenti deve disattendersi la seconda censura contenuta nel controricorso (pp. 7 e 8, reiterata in memoria), posto che l’odierno ricorrente aveva già in appello sollevato, con il secondo mezzo di gravame, l’eccezione di prescrizione, a nulla rilevando il fatto che in questa sede egli abbia diversamente argomentato la stessa questione o tema (prescrizione), già compresa nel tema del decidere del giudizio di appello (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 5, n. 31560 del 2022). Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - 3.3. Tanto premesso, i motivi sono infondati . Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). Il ricorrente, nella specie, ha dedotto la violazione dell’art. 1362 cod. civ. da parte della Corte territoriale laddove avrebbe attribuito, alla scrittura privata del 14.06.1965, un significato diverso da quello letterale, utilizzando canoni di interpretazione diversi, con ciò attribuendo a detta scrittura una causa contrahendi non rin venibile nel testo negoziale. A giudizio del Collegio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c od. civ. , concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24560 del 01/12/2016 -Rv. 641971–01, conf. da: Sez. 3, Ordinanza n. 20294 del 26/07/2019 -Rv. 654926 –01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 - Rv. 658254 - 01). In effetti, la Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - ricostruzione fornita dalla Corte distrettuale (che tiene conto del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e delle scritture private da questi sottoscritte) non stravolge il significato letterale della scrittura privata del 14.06.1965, ove al termine «gratuità» ivi utilizzato (di per sé peraltro non univoco, in quanto non rinvia necessariamente al contenuto tecnico-giuridico della liberalità) viene dato un significato che definisce la comune volontà dei contraenti (attribuire parità di quote), evidentemente non pienamente ottenuta con il contestuale atto di divisione, come del resto dimostrano i continui riferimenti –evidenziati dal giudice di seconde cure - delle scritture successive alla scrittura privata del 1965, ove peraltro in una di esse (04.05.2004, riportata nel ricorso a p. 15, secondo capoverso) si legge: «Tanto in esecuzione degli accordi presi a suo tempo con mio fratello Francesco che in sede divisionale ottenne minori superfici della cantina e del giardino». Né ha pregio quanto precisato dal ricorrente con il secondo mezzo di gravame: il fatto di rivolgersi ad uno solo degli eredi di Francesco, [OSCURATO:PERSONA], peraltro talvolta indicando frettolosamente e impropriamente la porzione di terrazza anziché il sottotetto (scrittura del 21.06.1991), non invalida l’operazione ermeneutica effettuata dal giudice del merito: non dedicata all’esegesi delle tre scritture successive e alla loro analisi testuale, bensì alla ricostruzione logico-sistematica della volontà delle parti, partendo dall’interpretazione letterale della scrittura del 1965. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivosecondo soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 8 - in favore del controricorrente, che liquida in € 8.5 00,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat