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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 26412/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14745-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L' [OSCURATO:PERSONA] 118 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3849/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14745 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone e rigettava l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ARES 118 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo da questi ottenuto per il pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte di altra pronunzia del medesimo Tribunale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto dovuto l'importo azionato in sede monitoria motivando esclusivamente sul diritto di agire in quella sede per essersi formato il giudicato sulla spettanza delle differenze retributive derivante dal riconoscimento delle mansioni superiori e per non costituire tale azione violazione del principio del ne bis in idem stante la natura generica della condanna ottenuta nel pregresso giudizio dal Loffreda nonché sulla congruità della motivazione su cui si fondava il rigetto dell'opposizione in prime cure; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'ARES 118, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Loffreda; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 278 e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento del primo motivo di gravame, volto a censurare non il diritto del Loffreda alle differenze retributive per il riconosciuto svolgimento di fatto di mansioni superiori, in effetti coperto dal giudicato, ma il criterio di computo delle differenze spettanti rimasto impregiudicato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c., l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine al primo motivo di gravame inteso come detto a contestare il criterio di computo delle differenze retributive proposto dal Loffreda e non coperto dal giudicato che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362, 1363, 1364, 1365 e 1371 e 2103 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001 e 28 CCNL 7.4.1999, l'Azienda ricorrente deduce a carico della Corte territoriale la violazione delle regole legali e contrattuali recanti la definizione del criterio di computo delle differenze retributive in relazione al riconoscimento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori; - che i primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento avendo la Corte territoriale effettivamente omesso ogni pronunzia sulla correttezza del criterio di computo delle differenze retributive dal Loffreda invocato in sede monitoria, equivocando circa l'estensione del giudicato di cui all'originaria sentenza di riconoscimento delle mansioni superior,i<che certamente non investe l'importo delle differenze retributive spettanti, per essersi quella sentenza limitata ad una mera condanna generica, non incidendo così sulla facoltà dell'ARES di opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal Loffreda a motivo dell'erroneo accoglimento del criterio di calcolo ivi prospettato; - che, pertanto, restando assorbito il terzo motivo, vanno accolti i primi due e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunziando altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14745-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L' [OSCURATO:PERSONA] 118 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3849/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14745 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone e rigettava l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ARES 118 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo da questi ottenuto per il pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte di altra pronunzia del medesimo Tribunale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto dovuto l'importo azionato in sede monitoria motivando esclusivamente sul diritto di agire in quella sede per essersi formato il giudicato sulla spettanza delle differenze retributive derivante dal riconoscimento delle mansioni superiori e per non costituire tale azione violazione del principio del ne bis in idem stante la natura generica della condanna ottenuta nel pregresso giudizio dal Loffreda nonché sulla congruità della motivazione su cui si fondava il rigetto dell'opposizione in prime cure; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'ARES 118, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Loffreda; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 278 e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento del primo motivo di gravame, volto a censurare non il diritto del Loffreda alle differenze retributive per il riconosciuto svolgimento di fatto di mansioni superiori, in effetti coperto dal giudicato, ma il criterio di computo delle differenze spettanti rimasto impregiudicato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 352 c.p.c., l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine al primo motivo di gravame inteso come detto a contestare il criterio di computo delle differenze retributive proposto dal Loffreda e non coperto dal giudicato che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362, 1363, 1364, 1365 e 1371 e 2103 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001 e 28 CCNL 7.4.1999, l'Azienda ricorrente deduce a carico della Corte territoriale la violazione delle regole legali e contrattuali recanti la definizione del criterio di computo delle differenze retributive in relazione al riconoscimento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori; - che i primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento avendo la Corte territoriale effettivamente omesso ogni pronunzia sulla correttezza del criterio di computo delle differenze retributive dal Loffreda invocato in sede monitoria, equivocando circa l'estensione del giudicato di cui all'originaria sentenza di riconoscimento delle mansioni superior,i<che certamente non investe l'importo delle differenze retributive spettanti, per essersi quella sentenza limitata ad una mera condanna generica, non incidendo così sulla facoltà dell'ARES di opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal Loffreda a motivo dell'erroneo accoglimento del criterio di calcolo ivi prospettato; - che, pertanto, restando assorbito il terzo motivo, vanno accolti i primi due e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunziando altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso
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