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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 20057/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1474/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; INPS -intimati- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -resistente con mandato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2349/2021 pubblicata il06/07/2021, R.G. n. 3312/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2349, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, e dichiarava l’insussistenza del debito portato dalle cartelle esattoriale opposte, nonché delle sanzioni e degli oneri annessi (per un importo totale complessivo pari a 65.072,08).

2. La Corte territoriale, rilevato il difetto di prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento per tardiva ed insanabile produzione documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, accoglieva l’appello e condannava le parti appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 1.888,00 per il secondo.

3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’INPS e l’INAIL sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 4 d.m. 55/2014, art. 2233, comma 2, c.c. e dell’art. 111 Cost., per aver la Corte capitolina liquidato le spese di lite al di sotto dei minimi tabellari previsti per legge.

2. Il motivo è manifestamente fondato, seppur con le precisazioni che seguono.

Alla presente fattispecie si applicava il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dalla d.m. 8 marzo 2018 n. 37, che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, di quest’ultimo, concerneva le liquidazioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (27.04.2018), non essendo applicabile il decreto così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in quanto riguardante, come recita il relativo art. 6, alle prestazioni professionali esaurite successivamente all’entrata in vigore del decreto (23.10.2022).

La liquidazione delle spese di lite dell’odierna controversia è stata effettuata in data 03.06.2021, in data dunque successiva all’entrata in vigore del d.m. 8 marzo 2018 n. 37 nonché in data antecedente all’entrata in vigore del d.m. 13 agosto 2022 n. 147.

A seguito di dette modificazioni, l’art. 4 d.m. 55/2014, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.

In riferimento al primo grado, il giudizio è inquadrabile nella tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale), e lo scaglione di riferimento, essendo il valore della causa pari a euro 65.072,08, risulta essere quello per le cause di valore compreso tra gli euro 52.000,01 agli euro 260.000,00.

Ne deriva che il compenso, al netto delle riduzioni massime previste dalla legge, non poteva essere inferiore ad euro 5.635,00 (più specificamente: euro 1.215,00 per la fase di studio; euro 775,00 per la fase introduttiva; euro 1.620,00 per la fase istruttoria; euro 2.025,00 per la fase decisionale; al netto delle diminuzioni previste dall’art. 4 d.m. 55/2014, in misura del 50% relativamente alla prima, alla seconda e alla quarta fase,e in misura del 70% relativamente alla terza fase).

In riferimento al secondo grado, il giudizio è inquadrabile nella tabella n. 12 (giudizi innanzi alla Corte di appello), stante il medesimo scaglione di riferimento del primo grado.

Ne deriva che il compenso, al netto delle riduzioni massime previste dalla legge, non poteva essere inferiore ad euro 5.993,00 (più specificamente: euro 1.417,50 per la fase di studio; euro 910,00 per la fase introduttiva; euro 1.236,00 per la fase istruttoria; euro 2.430,00 per la fase decisionale; al netto delle diminuzioni previste dall’art. 4 d.m. 55/2014, in misura del 50% relativamente alla prima, alla seconda e alla quarta fase, e in misura del 70% relativamente alla terza fase).

Risulta dunque – nonostante le somme indi cate nel ricorso da parte ricorrente non siano completamente sovrapponibili a quanto liquidabile nel minimo ai sensi di legge – inferiore ai minimi tabellari la liquidazione effettuata nel provvedimento impugnato, ove le spese di lite sono state complessivamente liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.888,00 per il secondo grado di giudizio, per un totale di euro 3.688,00.

Conseguentemente, residua una differenza di euro 7.940,00 (data dalla differenza tra la somma di quanto deve essere liquidato per i due gradi di giudizio, pari a euro 11.628,00, e la somma di quanto liquidato dalla Corte capitolina).

3. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha liquidato le spese in misura minore a quanto previsto per legge, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con condanna delle odierne intimate al pagamento, a titolo di spese di lite, di euro 5.635,00 per il primo grado di giudizio, e di euro 5.993,00 per il grado di appello, detratte le somme già eventualmente corrisposte per lo stesso titolo; le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e, considerato il valore della controversia (che concerne l’oggetto del presente giudizio, ossia l’ammontare delle spese di lite richieste), sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna le parti controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di spese di lite, di euro 5.635,00 per il primo grado di giudizio, e di euro 5.993,00 per il grado di appello, detratte le somme già eventualmente corrisposte allo stesso titolo.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1474/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; INPS -intimati- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -resistente con mandato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2349/2021 pubblicata il06/07/2021, R.G. n. 3312/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2349, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, e dichiarava l’insussistenza del debito portato dalle cartelle esattoriale opposte, nonché delle sanzioni e degli oneri annessi (per un importo totale complessivo pari a 65.072,08). 2. La Corte territoriale, rilevato il difetto di prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento per tardiva ed insanabile produzione documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, accoglieva l’appello e condannava le parti appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 1.888,00 per il secondo. 3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’INPS e l’INAIL sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 4 d.m. 55/2014, art. 2233, comma 2, c.c. e dell’art. 111 Cost., per aver la Corte capitolina liquidato le spese di lite al di sotto dei minimi tabellari previsti per legge. 2. Il motivo è manifestamente fondato, seppur con le precisazioni che seguono. Alla presente fattispecie si applicava il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dalla d.m. 8 marzo 2018 n. 37, che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, di quest’ultimo, concerneva le liquidazioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (27.04.2018), non essendo applicabile il decreto così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in quanto riguardante, come recita il relativo art. 6, alle prestazioni professionali esaurite successivamente all’entrata in vigore del decreto (23.10.2022). La liquidazione delle spese di lite dell’odierna controversia è stata effettuata in data 03.06.2021, in data dunque successiva all’entrata in vigore del d.m. 8 marzo 2018 n. 37 nonché in data antecedente all’entrata in vigore del d.m. 13 agosto 2022 n. 147. A seguito di dette modificazioni, l’art. 4 d.m. 55/2014, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. In riferimento al primo grado, il giudizio è inquadrabile nella tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale), e lo scaglione di riferimento, essendo il valore della causa pari a euro 65.072,08, risulta essere quello per le cause di valore compreso tra gli euro 52.000,01 agli euro 260.000,00. Ne deriva che il compenso, al netto delle riduzioni massime previste dalla legge, non poteva essere inferiore ad euro 5.635,00 (più specificamente: euro 1.215,00 per la fase di studio; euro 775,00 per la fase introduttiva; euro 1.620,00 per la fase istruttoria; euro 2.025,00 per la fase decisionale; al netto delle diminuzioni previste dall’art. 4 d.m. 55/2014, in misura del 50% relativamente alla prima, alla seconda e alla quarta fase,e in misura del 70% relativamente alla terza fase). In riferimento al secondo grado, il giudizio è inquadrabile nella tabella n. 12 (giudizi innanzi alla Corte di appello), stante il medesimo scaglione di riferimento del primo grado. Ne deriva che il compenso, al netto delle riduzioni massime previste dalla legge, non poteva essere inferiore ad euro 5.993,00 (più specificamente: euro 1.417,50 per la fase di studio; euro 910,00 per la fase introduttiva; euro 1.236,00 per la fase istruttoria; euro 2.430,00 per la fase decisionale; al netto delle diminuzioni previste dall’art. 4 d.m. 55/2014, in misura del 50% relativamente alla prima, alla seconda e alla quarta fase, e in misura del 70% relativamente alla terza fase). Risulta dunque – nonostante le somme indi cate nel ricorso da parte ricorrente non siano completamente sovrapponibili a quanto liquidabile nel minimo ai sensi di legge – inferiore ai minimi tabellari la liquidazione effettuata nel provvedimento impugnato, ove le spese di lite sono state complessivamente liquidate in euro 1.800,00 per il primo grado di giudizio e in euro 1.888,00 per il secondo grado di giudizio, per un totale di euro 3.688,00. Conseguentemente, residua una differenza di euro 7.940,00 (data dalla differenza tra la somma di quanto deve essere liquidato per i due gradi di giudizio, pari a euro 11.628,00, e la somma di quanto liquidato dalla Corte capitolina). 3. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha liquidato le spese in misura minore a quanto previsto per legge, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con condanna delle odierne intimate al pagamento, a titolo di spese di lite, di euro 5.635,00 per il primo grado di giudizio, e di euro 5.993,00 per il grado di appello, detratte le somme già eventualmente corrisposte per lo stesso titolo; le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e, considerato il valore della controversia (che concerne l’oggetto del presente giudizio, ossia l’ammontare delle spese di lite richieste), sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna le parti controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di spese di lite, di euro 5.635,00 per il primo grado di giudizio, e di euro 5.993,00 per il grado di appello, detratte le somme già eventualmente corrisposte allo stesso titolo. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore d
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