CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 15438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Perugia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla piazza del Parlamento n. 3 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 206, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 5.4.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Capitali detenuti all’estero - Obblighi - Lista “Falciani” - Richiesta di sospensione del giudizio -Art. 1, comma 197, L. 197/2022. 1. A seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, anche servendosi della c.d. “lista Falciani”, e conclusi con la consegna al contribuente di [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, contestandosi la detenzione non dichiarata di capitali all’estero ed altro, l’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] quattro avvisi di accertamento e quattro provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni dal 2005 al 2008. 2. Il contribuente impugnava gli atti notificatigli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro. La CTP valutava infondate le contestazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], e rigettava il suo ricorso, affermando la piena validità ed efficacia tanto degli avvisi di accertamento quanto dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 3. Il contribuente spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei strumenti di impugnazione, anche sottoarticolati. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 5. Il ricorrente ha poi depositato una prima memoria, e quindi una seconda, datata 8.5.2023 e recante istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Con propria nota datata 10.5.2023, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aderire all’istanza di sospensione proposta dal contribuente. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente. 2. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Alla proposta domanda di sospensione ha dichiarato di aderire l’Amministrazione finanziaria. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.10.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della leggen. 197 del 2022, disponendo il rinv