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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 32685/2025

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6877-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 227/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’IMPRESA E [OSCURATO:PERSONA]’AZIENDA - LIQUIDAZIONE R.G.N.6877/2023 Cron.

Rep.

Ud15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad accertare l’esistenza di un’impresa familiare con la moglie [OSCURATO:PERSONA], dal 1984 al mese di luglio 2016; svolta istruttoria testimoniale, escludeva l’esistenza di un’impresa familiare tra i coniugi per l’assenza di prova circa i requisiti ex art. 230-bis c.c., in particolare la continuità, prevalenza ed esclusività dell’attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’impresa, e l’esistenza di utili da distribuire o di incrementi aziendali; 2.in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano, svolta CTU contabile, dichiarava la sussistenza di un’impresa familiare tra le parti dal 1984 al luglio 2016; dichiarava la cessazione dell’impresa familiare; dichiarava che l’ammontare degli utili conseguiti dal 1984 al luglio 2016 e dei beni acquisitati con essi era di € 1.869.315; dichiarava che l’incremento dell’azienda dal 1984 al luglio 2016 era di € 5.350.000; dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe all’impresa familiare, alla quota del 60% degli utili dell’impresa familiare e dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, come sopra indicati; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di una somma pari al 60% degli importi sopra indicati. 3.in particolare, la Corte distrettuale osservava che: -la fattispecie prevista dalla norma - residuale, in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) non rientranti nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito -può essere riconosciuta in giudizio quando concorrono due condizioni: a) la prova dello svolgimento di un’attività di lavoro continuativa, nel senso che la stessa deve essere regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno; b) la prova dell’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi; - non è invece richiesta, a differenza di quanto ri tenuto dal primo giudice, la prevalenza né tantomeno l’esclusività dell’attività lavorativa del familiare all’interno della famiglia; -era irrilevante, lo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altre attività lavorative, in particolare l’aver prestato nel tempo attività come amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., come amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] “Assago”, come presidente della società [OSCURATO:PERSONA]; - considerati gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e la documentazione versata in atti, poteva ritenersi accertato che l’appellante avesse dedicato all’impresa della moglie le proprie energie lavorative con impegno regolare e costante; -non era condivisibile la valutazione del primo giudice che le procure (generali, dalla moglie al marito) fossero espressione di una volontà dei due coniugi contraria alla costituzione di un’impresa familiare; al contrario, il conferimento delle procure, tra l’altro intervenuto oltre undici anni dalla costituzione dell’impresa individuale, lungi dall’esprimere la volontà di non costituire un’impresa familiare, rappresentava invece lo strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a collaborare nell’impresa familiare fattivamente e in maniera costante; -il conferimento di procura generale non è incompatibile con la collaborazione del familiare a favore dell’impresa familiare; - essendo emerso dall’istruttoria svolta l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’impresa familiare in percentuale superiore a quello di [OSCURATO:PERSONA], stimabile nel 60%, in tale percentuale andava dichiarata la partecipazione del primo agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda;

4. avverso la sentenza d’appello ricorre la ditta [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 434 e 101 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente con riferimento alla corrispondente eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dell’[OSCURATO:PERSONA]; 2.con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello pronunciato su una questione (quella della necessità giuridica che l’attività svolta a favore dell’impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività del richiedente) che non era stata devoluta alla sua cognizione dall’atto di appello; 3.con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c., per avere il giudice di appello escluso che la norma indicata richieda la prevalenza dell’attività prestata dal collaboratore nell’impresa del congiunto rispetto ad altre sue attività; 4.con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. per avere la sentenza impugnata ritenutoconfigurabile un’impresa familiare, istituto di carattere residuale, pur in presenza di altro rapporto voluto dalle parti (mandato con rappresentanza risultante da due procure generali, quella del 1995 e la procura institoria del 2011, conferite dalla titolare dell’impresaa [OSCURATO:PERSONA]), anche alla luce della presunzione dionerosità del mandato ; 5.con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., sulla questione decisiva della mancanza di prova idonea a distinguere l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’impresafamiliare da quella svolta nell’interesse delle tre società di cui eraamministratore; 6.con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. con riguardo alla liquidazione della quota riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] sugli utili dell’impresa familiare; 7.con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione della sua quota di partecipazione nell’impresa familiare in denaro, senza esaminare la domanda principale che prevedeva la divisione in natura degli immobili e degli altri cespiti della stessa impresa; 8.con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.), in subordine, nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della sua quota in natura; 9.il Collegio reputa opportuno l’approfondimento delle questioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo (prevalenza dell’attività lavorativa svolta dal congiunto nell’impresa familiare, compatibilità o meno con l’istituto del conferimento di procura generale) in pubblica udienza, per il loro rilievo nomofilattico; P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6877-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo titolare, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 227/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’IMPRESA E [OSCURATO:PERSONA]’AZIENDA - LIQUIDAZIONE R.G.N.6877/2023 Cron. Rep. Ud15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad accertare l’esistenza di un’impresa familiare con la moglie [OSCURATO:PERSONA], dal 1984 al mese di luglio 2016; svolta istruttoria testimoniale, escludeva l’esistenza di un’impresa familiare tra i coniugi per l’assenza di prova circa i requisiti ex art. 230-bis c.c., in particolare la continuità, prevalenza ed esclusività dell’attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’impresa, e l’esistenza di utili da distribuire o di incrementi aziendali; 2.in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano, svolta CTU contabile, dichiarava la sussistenza di un’impresa familiare tra le parti dal 1984 al luglio 2016; dichiarava la cessazione dell’impresa familiare; dichiarava che l’ammontare degli utili conseguiti dal 1984 al luglio 2016 e dei beni acquisitati con essi era di € 1.869.315; dichiarava che l’incremento dell’azienda dal 1984 al luglio 2016 era di € 5.350.000; dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe all’impresa familiare, alla quota del 60% degli utili dell’impresa familiare e dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, come sopra indicati; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di una somma pari al 60% degli importi sopra indicati. 3.in particolare, la Corte distrettuale osservava che: -la fattispecie prevista dalla norma - residuale, in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) non rientranti nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito -può essere riconosciuta in giudizio quando concorrono due condizioni: a) la prova dello svolgimento di un’attività di lavoro continuativa, nel senso che la stessa deve essere regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno; b) la prova dell’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi; - non è invece richiesta, a differenza di quanto ri tenuto dal primo giudice, la prevalenza né tantomeno l’esclusività dell’attività lavorativa del familiare all’interno della famiglia; -era irrilevante, lo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altre attività lavorative, in particolare l’aver prestato nel tempo attività come amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., come amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] “Assago”, come presidente della società [OSCURATO:PERSONA]; - considerati gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e la documentazione versata in atti, poteva ritenersi accertato che l’appellante avesse dedicato all’impresa della moglie le proprie energie lavorative con impegno regolare e costante; -non era condivisibile la valutazione del primo giudice che le procure (generali, dalla moglie al marito) fossero espressione di una volontà dei due coniugi contraria alla costituzione di un’impresa familiare; al contrario, il conferimento delle procure, tra l’altro intervenuto oltre undici anni dalla costituzione dell’impresa individuale, lungi dall’esprimere la volontà di non costituire un’impresa familiare, rappresentava invece lo strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a collaborare nell’impresa familiare fattivamente e in maniera costante; -il conferimento di procura generale non è incompatibile con la collaborazione del familiare a favore dell’impresa familiare; - essendo emerso dall’istruttoria svolta l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’impresa familiare in percentuale superiore a quello di [OSCURATO:PERSONA], stimabile nel 60%, in tale percentuale andava dichiarata la partecipazione del primo agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda; 4. avverso la sentenza d’appello ricorre la ditta [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 434 e 101 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente con riferimento alla corrispondente eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dell’[OSCURATO:PERSONA]; 2.con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello pronunciato su una questione (quella della necessità giuridica che l’attività svolta a favore dell’impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività del richiedente) che non era stata devoluta alla sua cognizione dall’atto di appello; 3.con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c., per avere il giudice di appello escluso che la norma indicata richieda la prevalenza dell’attività prestata dal collaboratore nell’impresa del congiunto rispetto ad altre sue attività; 4.con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. per avere la sentenza impugnata ritenutoconfigurabile un’impresa familiare, istituto di carattere residuale, pur in presenza di altro rapporto voluto dalle parti (mandato con rappresentanza risultante da due procure generali, quella del 1995 e la procura institoria del 2011, conferite dalla titolare dell’impresaa [OSCURATO:PERSONA]), anche alla luce della presunzione dionerosità del mandato ; 5.con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., sulla questione decisiva della mancanza di prova idonea a distinguere l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’impresafamiliare da quella svolta nell’interesse delle tre società di cui eraamministratore; 6.con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. con riguardo alla liquidazione della quota riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] sugli utili dell’impresa familiare; 7.con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione della sua quota di partecipazione nell’impresa familiare in denaro, senza esaminare la domanda principale che prevedeva la divisione in natura degli immobili e degli altri cespiti della stessa impresa; 8.con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.), in subordine, nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] di attribuzione della sua quota in natura; 9.il Collegio reputa opportuno l’approfondimento delle questioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo (prevalenza dell’attività lavorativa svolta dal congiunto nell’impresa familiare, compatibilità o meno con l’istituto del conferimento di procura generale) in pubblica udienza, per il loro rilievo nomofilattico; P.Q.
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