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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44774/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, afferenti rispettivamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, all'omessa esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pp. 5-6 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, afferenti rispettivamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, all'omessa esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pp. 5-6 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris