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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32153/2022

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guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21399-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6/A, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 299/26/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, sez. st . di BRESCIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di pagamento per riprese I.V.A., oltre sanzioni e spese di notifica, relative all'anno di imposta 2011, per maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia la quale, con sentenza n. 498/2019, preso atto del provvedimento di annullamento parziale in autotutela da parte dell'Ufficio e dichiarata cessata, in parte qua, la materia del contendere, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 299/26/2021, depositata il 18.1.2021, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che, avendo la società contribuente applicato il principio di cassa rispetto a talune prestazioni di servizi rese in favore di terzi, "l'obbligo di pagamento delle imposte coincide con il momento di pagamento della fattura...

Sebbene a norma dell'art. 1 DPR 633/72 la fattura debba essere emessa al momento di effettiva realizzazione della prestazione, ai sensi del già menzionato art. 6, fiscalmente, la prestazione si considera conclusa al momento del pagamento"; sicché "il ritardo nei pagamenti da parte dei committenti non comporta alcuna violazione in capo alla società...a cui non è imputabile nessuna conseguenza negativa in relazione al ritardo o alla mancanza di pagamento" Ric. 2021 n. 21399 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo e penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.civ., la [OSCURATO:SOCIETA].; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente individuato il fatto generatore dell'obbligazione tributaria nel pagamento della prestazione, anziché nell'esecuzione di questa e, per l'effetto, altrettanto erroneamente ritenuto corretto l'operato della contribuente che, a fronte di "fatture da emettere" al 31 dicembre 2011, non aveva reso la corrispondente dichiarazione I.V.A., senza che, tuttavia, questa abbia assolto all'onere della prova che le corrispondenti prestazioni furono ultimate negli anni di imposta precedenti ovvero che la relativa I.V.A. era stata pagata; Considerato, tuttavia, che nella propria memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ. la difesa della [OSCURATO:PERSONA], stante l'imminente entrata in vigore della

I. n. 130 del 2022, il cui art. 5 disciplina le ipotesi di definizione agevolata delle liti pendenti, ha chiesto di valutare la possibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo, "onde permettere al resistente di depositare l'istanza di sospensione ex comma 10 dell'art. 5 della Legge 130/2022"; che sussistono le evidenziate ragioni di opportunità per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo; Ric. 2021 n. 21399 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21399-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6/A, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 299/26/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, sez. st . di BRESCIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di pagamento per riprese I.V.A., oltre sanzioni e spese di notifica, relative all'anno di imposta 2011, per maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia la quale, con sentenza n. 498/2019, preso atto del provvedimento di annullamento parziale in autotutela da parte dell'Ufficio e dichiarata cessata, in parte qua, la materia del contendere, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 299/26/2021, depositata il 18.1.2021, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che, avendo la società contribuente applicato il principio di cassa rispetto a talune prestazioni di servizi rese in favore di terzi, "l'obbligo di pagamento delle imposte coincide con il momento di pagamento della fattura... Sebbene a norma dell'art. 1 DPR 633/72 la fattura debba essere emessa al momento di effettiva realizzazione della prestazione, ai sensi del già menzionato art. 6, fiscalmente, la prestazione si considera conclusa al momento del pagamento"; sicché "il ritardo nei pagamenti da parte dei committenti non comporta alcuna violazione in capo alla società...a cui non è imputabile nessuna conseguenza negativa in relazione al ritardo o alla mancanza di pagamento" Ric. 2021 n. 21399 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo e penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.civ., la [OSCURATO:SOCIETA].; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente individuato il fatto generatore dell'obbligazione tributaria nel pagamento della prestazione, anziché nell'esecuzione di questa e, per l'effetto, altrettanto erroneamente ritenuto corretto l'operato della contribuente che, a fronte di "fatture da emettere" al 31 dicembre 2011, non aveva reso la corrispondente dichiarazione I.V.A., senza che, tuttavia, questa abbia assolto all'onere della prova che le corrispondenti prestazioni furono ultimate negli anni di imposta precedenti ovvero che la relativa I.V.A. era stata pagata; Considerato, tuttavia, che nella propria memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ. la difesa della [OSCURATO:PERSONA], stante l'imminente entrata in vigore della I. n. 130 del 2022, il cui art. 5 disciplina le ipotesi di definizione agevolata delle liti pendenti, ha chiesto di valutare la possibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo, "onde permettere al resistente di depositare l'istanza di sospensione ex comma 10 dell'art. 5 della Legge 130/2022"; che sussistono le evidenziate ragioni di opportunità per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo; Ric. 2021 n. 21399 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se
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