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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20569/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato- è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è indeducibile, perché si risolve, anch'esso, nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (seppur con motivazione sintetica) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato- è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è indeducibile, perché si risolve, anch'esso, nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (seppur con motivazione sintetica) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 20569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris