Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17823/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

n affidamento domiciliare ai sensi dell’art. 94d.P.R. n. 309 del 1990, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Magistrato disorveglianza di Messina ha respinto l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attivitàlavorativa e denuncia che il giudice specializzato avrebbe reso una motivazione meramenteapparente;ribadito che l’affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990richiede che si contemperi l’obiettivo di cura dello stato di dipendenza da sostanzestupefacenti o da alcool con la finalità di risocializzazione del condannato e che ladisposizione richiamata subordina, al comma 4, l’accoglimento dell’istanza alla condizioneche il programma di recupero assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altrireati.

La previsione è evidentemente dettata dalla considerazione che la persona dipendentesi trovi in particolare situazione di vulnerabilità a causa del suo stato e che, pertanto, ènecessario che il programma di recupero sia strutturato, oltre che nella prospettiva delladisintossicazione, anche in modo tale da rendere improbabile la ricaduta del condannato incondotte devianti connesse alla sua dipendenza;rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, sia pure estremamentesintetica, ha in modo congruo rilevato il pericolo insito nelle informazioni negative riguardantiil datore di lavoro e ritenuto che tale motivazione è logicacamente coerente e per nullaapparente e, difatti, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente apprezzato l’istanzanell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi e ha tenuto anche conto dellaprogressività e della gradualità del trattamento, che informano l’intera materia delle misurealternative;rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n affidamento domiciliare ai sensi dell’art. 94d.P.R. n. 309 del 1990, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Magistrato disorveglianza di Messina ha respinto l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attivitàlavorativa e denuncia che il giudice specializzato avrebbe reso una motivazione meramenteapparente;ribadito che l’affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990richiede che si contemperi l’obiettivo di cura dello stato di dipendenza da sostanzestupefacenti o da alcool con la finalità di risocializzazione del condannato e che ladisposizione richiamata subordina, al comma 4, l’accoglimento dell’istanza alla condizioneche il programma di recupero assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altrireati. La previsione è evidentemente dettata dalla considerazione che la persona dipendentesi trovi in particolare situazione di vulnerabilità a causa del suo stato e che, pertanto, ènecessario che il programma di recupero sia strutturato, oltre che nella prospettiva delladisintossicazione, anche in modo tale da rendere improbabile la ricaduta del condannato incondotte devianti connesse alla sua dipendenza;rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, sia pure estremamentesintetica, ha in modo congruo rilevato il pericolo insito nelle informazioni negative riguardantiil datore di lavoro e ritenuto che tale motivazione è logicacamente coerente e per nullaapparente e, difatti, il Magistrato di sorveglianza ha correttamente apprezzato l’istanzanell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi e ha tenuto anche conto dellaprogressività e della gradualità del trattamento, che informano l’intera materia delle misurealternative;rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris