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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05316/2023

Testo disponibile della fonte

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da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].

Ministero della Giustizia.

Initimati avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 28.

3. 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.

1. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre, sulla base di due motivi,per la cassazione dell’ordinanza del 28.

3. 2022 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l a sua opposiz i one, proposta ai sensi dell’art.170 d.p.r. n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei R.G.

N. 13674/2022.compensi professionali richiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, reputando il ricorso tardivo perché avanzato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunziavizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 136 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione del decreto di liquidazione al P.M. risultasse provata dalla annotazione dell’estratto storico del fascicolo recante la dicitura “ a visto PM “ con data 29.

10. 2018, senza tuttavia che fosse dimostrata la ricezione della comunicazione e senza che fossero stati posti in essere gli adempimenti previsti in materia di comunicazione dei provvedimenti giudiziari dal codice di rito.

Il secondo motivo denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto tardiva l’opposizione senza prendere in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica del 20.

4. 2021 e posto sostanzialmente a carico del P.M. l’onere di dimostrare di non avere ricevuto la comunicazione del decreto di liquidazione opposto.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c..

Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

R.G.

N. 13674/2022.In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre).

Nel caso in esame, il decretodi liquidazione è stato adottato in data 13.

7. 2018, mentre – come si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c..

In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Ministero della Giustizia. Initimati avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 28. 3. 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9. 1. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre, sulla base di due motivi,per la cassazione dell’ordinanza del 28. 3. 2022 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l a sua opposiz i one, proposta ai sensi dell’art.170 d.p.r. n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei R.G. N. 13674/2022.compensi professionali richiesti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, reputando il ricorso tardivo perché avanzato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunziavizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 136 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione del decreto di liquidazione al P.M. risultasse provata dalla annotazione dell’estratto storico del fascicolo recante la dicitura “ a visto PM “ con data 29. 10. 2018, senza tuttavia che fosse dimostrata la ricezione della comunicazione e senza che fossero stati posti in essere gli adempimenti previsti in materia di comunicazione dei provvedimenti giudiziari dal codice di rito. Il secondo motivo denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto tardiva l’opposizione senza prendere in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica del 20. 4. 2021 e posto sostanzialmente a carico del P.M. l’onere di dimostrare di non avere ricevuto la comunicazione del decreto di liquidazione opposto. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011. La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). R.G. N. 13674/2022.In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre). Nel caso in esame, il decretodi liquidazione è stato adottato in data 13. 7. 2018, mentre – come si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c.. In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
Decreto Cassazione n. 05316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris