Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04486/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della risanabilità della ricorrente derivante dalla sua attività di trasporto della droga che serviva a rifornire di droga, destinata alal vendita, il marito e i coimputati; ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere la lieve entità del fatto, in considerazione dell 1.2 della attività svolta e della quantità di droga quotidianamente trasportata e destinata a n gruppo di soggetti ben organizzati per venderla, e che, per altro verso, ha tenuto conto del ruolo meramente esecutivo della ricorrente riconoscendole le circostanze attenuanti generiche, determinando una pena-base non distante dal minimo edittale e aumenti per la continuazione (interna) e l'aggravante ex art. 112, comma 1, n. 4. cod. pen. più contenuti rispetto ai coimputati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il PSesidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della risanabilità della ricorrente derivante dalla sua attività di trasporto della droga che serviva a rifornire di droga, destinata alal vendita, il marito e i coimputati; ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere la lieve entità del fatto, in considerazione dell 1.2 della attività svolta e della quantità di droga quotidianamente trasportata e destinata a n gruppo di soggetti ben organizzati per venderla, e che, per altro verso, ha tenuto conto del ruolo meramente esecutivo della ricorrente riconoscendole le circostanze attenuanti generiche, determinando una pena-base non distante dal minimo edittale e aumenti per la continuazione (interna) e l'aggravante ex art. 112, comma 1, n. 4. cod. pen. più contenuti rispetto ai coimputati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il PSesidente
Sentenza Cassazione n. 04486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris