CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 34983/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. Con ordinanza in data 04/03/2026, il Tribunale di Sorveglianza di Veneziaha revocato la propria precedente ordinanza in data 10/01/2024 con la qualeaveva dichiarato estinto il reato ex art. 93 d.P.R. 309/1990 in favore diXXXXXXXXXXXXXXX.Alla data di adozione del provvedimento del 10/01/2024, apparivanointegrati tutti i presupposti applicativi richiesti dalla legge, tra i quali la mancanzadi una condotta per delitti non colposi commessi tra l’inizio del programmaterapeutico e la pronuncia di sospensione.Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, in data 20/11/2025, avevatuttavia chiesto la revoca dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce della sentenzapronunciata il 16/06/2021 divenuta irrevocabile il 16/02/2023 (al termine di ungiudizio che non era stato censito sino ad allora dai certificati dei carichipendenti), che gli aveva comminato la pena della reclusione per un delitto noncolposo nel quinquennio rilevante per le valutazioni ex art. 93 d.P.R.309/1990.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi XXXXXXXXXXXXXXX, che ha articolato un unico motivo, lamentando, ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione e/o falsa applicazionedi legge in riferimento agli artt. 95 e 79 d.P.R. 115/2002, e all’art. 93 d.P.R.309/1990.Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe valutato erroneamente la data dicommissione del fatto di reato, oggetto della sentenza sulla base della quale erastata revocata l’ordinanza di estinzione della pena.Si tratta di un illecito consistito nel deposito di una dichiarazione falsa insede di istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ederroneamente il provvedimento impugnato si era basato sulla data diaccertamento della condotta; il reato, invece, doveva considerarsi consumato indata 20/07/2017, quando la dichiarazione era stata resa al giudice, quindi inepoca antecedente alla presentazione della richiesta di sospensione della pena,pervenuta alla Procura della Repubblica di Rovigo solamente il 09/11/2017. Lasuccessiva mancata indicazione del reddito 2017 non costituirebbe autonomoreato ma circostanza aggravante di un reato già consumato.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre in premessa affermare la competenza del Tribunale disorveglianza a svolgere funzioni di giudice dell’esecuzione sui provvedimenti cheha deliberato secondo la regola generale fissata dall’art. 665 cod. proc. pen.Pertanto, a fronte di questioni controverse relative a decisioni del Tribunaledi sorveglianza che costituiscono titolo esecutivo, il pubblico ministero deverivolgersi allo stesso Tribunale di sorveglianza che per ultimo le ha emesse.L’operatività di tale principio si riscontra specificamente nel sistema cheregola la concessione, ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 309/90, del beneficio dellasospensione dell’esecuzione detentiva per cinque anni nei confronti di personache debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione alproprio stato di tossico-dipendente, qualora, all'esito dell'acquisizione dellarelazione finale, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad unprogramma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una strutturasanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata.Se la sospensione è concessa, secondo l’art. 93, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n.309/90, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono qualora il condannato,nei cinque anni successivi alla data di presentazione dell'istanza di sospensione,non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione.Il giudice competente ad accertare l’avvenuta estinzione delle pene, cheavviene ope legis e preclude qualsivoglia ulteriore valutazione di naturadiscrezionale (Sez. 1, n. 4339 del 10/01/2012, Bortolazzi, Rv. 251958 – 01), èespressamente individuato dal comma 2 del citato art. 93 nel Tribunale disorveglianza che ha disposto la sospensione.Se è pur vero che il Tribunale di sorveglianza non può operare valutazioniche vadano oltre il controllo della sussistenza dei presupposti indicati dalla normae, dunque, ultronei rispetto alla verifica che il condannato, nei cinque annisuccessivi, non abbia commesso un delitto non colposo punibile con lareclusione, non può negarsi che il sopravvenuto accertamento di unapreesistente e non nota causa ostativa al prodursi del beneficio incidesull’idoneità del provvedimento determinare validamente l’effetto estintivo dellapena e degli effetti penali.La declaratoria conseguente alla verifica della commissione di un delitto noncolposo punibile con la reclusione da parte del condannato nei cinque annisuccessivi non può che essere demandata, quindi, allo stesso Tribunale disorveglianza che aveva adottato il precedente provvedimento da revocare, cheopererà con le funzioni analoghe a quelle del giudice dell’esecuzione previstodall’art. 665 cod. proc. pen.3. Poste queste premesse, occorre osservare che il provvedimentoimpugnato ha revocato l’ordinanza di estinzione della pena ex art. 93 d.P.R. n.309/90, motivando sul fatto che era emersa una condizione ostativa al beneficio,sino ad allora non nota al Tribunale di sorveglianza, per un reato commessodall’interessato nei cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza in seguitoal provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen. o della domanda di cui all'art. 91, comma 4, d.P.R. n.309/90.Si trattava della sentenza del Tribunale di Rovigo in data 16/06/2021 cheaveva ritenuto responsabile XXXXXXXXXXXXXXX del reato di cui all’art. 95 d.P.R.n. 115/2002.Il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza aveva equivocato icontenuti della sentenza, poiché la condotta illecita era stata accertata il20/08/2018, ma doveva considerarsi commessa alla data della sottoscrizionedella dichiarazione risultata falsa o al più a quella della sua presentazione algiudice per ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.L’argomento, proposto dalla difesa, tuttavia, non si confronta con il testodella sentenza del Tribunale di Rovigo e lo travisa a differenza di quanto ha fattola motivazione del provvedimento impugnato che ne ha interpretatocorrettamente le statuizioni.Se è pur vero che «il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115si consuma con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni sullecondizioni di reddito, o, al più tardi, con la presentazione al giudice delladomanda di ammissione al beneficio, con la conseguenza che da tale momentodecorre il termine di prescrizione del reato» (Sez. 4, n. 16194 del 22/01/2019,Del, Rv. 275580 - 01), deve tenersi presente che la suddetta fattispecie di reatoè a condotta alternativa.E infatti punisce la «falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva dicertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previstedall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)» dello stesso d.P.R.; quindi non solole false dichiarazioni ma anche l’omissione delle comunicazioni previste a caricodi chi richiede l’ammissione al gratuito patrocinio.Il fatto accertato con la sentenza del Tribunale di Rovigo, come risulta dallavalidata imputazione, è consistito nell’avere omesso di comunicare il redditodell’anno 2017, come previsto dal citato art. 79, comma 1 lett. c), cheammontava a misura incompatibile con il mantenimento del beneficio.E’ a tale condotta omissiva che si riferisce la data del commesso reato,indicata pertanto nel 20/08/2018.Non rileva invece la data di sottoscrizione dell’originaria dichiarazione, chenon costituisce il fatto descritto dall’imputazione.Poiché pertanto la data di commissione del reato è successiva alla data dipresentazione dell’istanza di sospensione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e rientra nel quinquennionessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato.3. Il ricorso deve essere, quindi, respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.