Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 18860/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 10 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 219, comma 1, e 223, comma 2, n. 2 L.F. (fatto commesso in Roma il 4 ottobre 2016), ha rideterminato la pena inflittagli.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con un solo motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 9 dicembre 2023 (così calcolato: scadenza del termine di deposito di 15 giorni, il 25 ottobre 2023, con sentenza depositata nei termini; scadenza del termine di 30 giorni per impugnare, 24 novembre 2023; aggiunti giorni 15 ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello), il ricorso per cassazione è stato telematica mente depositato soltanto il 22 gennaio 2024.

L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 10 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 219, comma 1, e 223, comma 2, n. 2 L.F. (fatto commesso in Roma il 4 ottobre 2016), ha rideterminato la pena inflittagli. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con un solo motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 9 dicembre 2023 (così calcolato: scadenza del termine di deposito di 15 giorni, il 25 ottobre 2023, con sentenza depositata nei termini; scadenza del termine di 30 giorni per impugnare, 24 novembre 2023; aggiunti giorni 15 ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello), il ricorso per cassazione è stato telematica mente depositato soltanto il 22 gennaio 2024. L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 18860/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris