CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 43605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'asserita incompatibilità del Presidente del Collegio della settima sezione penale del Tribunale di Napoli, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel processo in cui il Varriale è imputato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e per una serie di reati fine di natura tributaria; la dedotta incompatibilità, nella prospettiva difensiva, trae origine dal fatto che l'odierno ricorrente, in precedenza, aveva sporto una pluralità di denunce nei confronti di numerosi magistrati appartenenti all'A.G. di Napoli, tra cui, appunto, anche la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di Stefano, denunce ritenute false e diffamatorie, tanto che nei confronti del Varriale, in data 7 aprile 2022, è stata eseguita l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma in relazione a plurime condotte ex artt. 595 e 368 cod. pen. In particolare, come risulta dal capo Q) dell'incolpazione provvisoria, il Varriale ha presentato denuncia nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a causa dei provvedimenti assunti nella sua qualità di presente del Collegio del procedimento n. 1478/19, con riferimento a presunte condotte di abuso di ufficio e di omissione ovrvt-cy. in atti di ufficio in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] stesso procedimento in relazione al quale è stata proposta la dichiarazione di ricusazione. 2. Contro l'ordinanza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 36, lett. a) e 37, lett. a), cod. proc. pen. Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che le censure fossero dirette a far valere una situazione di grave inimicizia tra il magistrato e la parte ex art. 36, lett. d), cod. proc. pen., mentre si intendeva evidenziare l'interesse nel procedimento e il rapporto debitore/creditore in essere, ai sensi dell'art. 36, lett. a), cod. proc. pen., ipotesi richiamata dall'art. 37 cod. proc. pen., in quanto la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata identificata come persona offesa in relazione al delitto di cui al capo Q) della contestazione provvisoria, e, quindi, facendo nascere, dal procedimento per calunnia, il rappresentato rapporto creditoria del magistrato ricusato nei confronti del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge e l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 36, lett. a) e 37, lett. a), cod. proc. pen. Argomenta il difensore che la Corte di merito non avrebbe valutato l'interesse della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], posto che, sebbene la costituzione di parte civile nel procedimento in cui il magistrato riveste 2 //i la qualifica di persona offesa del reato sia, allo stato, solo potenziale, nondimeno l'interesse di cui quest'ultima è portatrice e, appunto, lo status di persona offesa sono entrambi elementi concreti d attuali. Evidenzia il difensore come tale interesse entri inesorabilmente in conflitto con i temi tratti nel processo de quo, poiché le contestazioni che il Varriale ha enucleato nei propri esposti traggono origine proprio dall'attività posta in essere, in quel procedimento, dal giudice ricusato. Tali circostanze, ad avviso del difensore, individuano un interesse nel procedimento di natura morale ed economica che la norma richiede per ravvisare, in capo al giudice, l'obbligo di astenersi e, in difetto, la possibilità per l'imputato di ricusarlo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 2019. 3. Nel termine di legge, il ricorrente personalmente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, evidenziando come diversi magistrati dell'A.g. [OSCURATO:PERSONA] abbiano presentato istanza di astensione, poi accolta, come da provvedimenti allegati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato (Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, dep. 21/05/2018, Stabile, Rv. 273270), non potendo ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare (Sez. 5, n. 8429 del 10/01/2007, dep. 28/02/2007, Querci, Rv. 236253). In altri termini, come si era già perspicuamente precisato in relazione alt- previgente previsione normativa, l'interesse del giudice rilevante ai fini dell'art. 64 n. 1 cod. proc. pen. 1930 in nessun caso può nascere da un'iniziativa presa dalla parte nel corso del processo (Sez. 1, n. 372 del 01/02/1988, dep. 09/03/1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177839). Diversamente opinando, infatti, si violerebbe il principio costituzionale, sancito dall'art. 25, comma 1, Cost., di precostituzione del giudice naturale, posto che l'imputato, presentando una o più denunce, potrebbe, appunto, scegliere a suo piacimento il giudice chiamato a giudicarlo.3. Questa conclusione non è smentita dalla giurisprudenza della Corte EDU, da ultimo ricapitolata nella sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2019, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito cui il pubblico ministero abbia aderito. In quella importante decisione, pur in relazione alla questione sottoposta al suo vaglio (affatto diversa da quella dedotta nel presente procedimento), la Corte ha analizzato i criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice, richiesta dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo, che sono l'uno soggettivo, l'altro oggettivo. Il criterio soggettivo, ha precisato la Corte, "consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame". Da questo punto di vista, l'imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria. Il criterio oggettivo, invece, "impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità", essendo in gioco "la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell'accusato" (ex plurimis, tra le più recenti, Corte EDU, sentenze 16 ottobre 2018, Daineliene contro [OSCURATO:PERSONA]; 31 ottobre 2017, Kamenos contro [OSCURATO:PERSONA]; 20 settembre 2016, Karelin contro [OSCURATO:PERSONA]; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro [OSCURATO:PERSONA]; 15 gennaio 2015, Dragojevie contro [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, con riferimento al criterio oggettivo, la verifica ha riguardato, il più delle volte, collegamenti gerarchici o di altra natura tra il giudice e altri protagonisti del procedimento, ovvero l'esercizio di differenti funzioni nell'ambito del processo da parte della stessa persona. 4. Orbene, la conclusione dinanzi indicata non pare smentita dalla giurisprudenza della Corte EDU, posto che l'avere sporto l'imputato una denuncia nei confronti del giudice chiamato a giudicarlo è una condotta ascrivibile al primo e nonvsecondo, sicché essa non pare idonea a "generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla (...) imparzialità" del giudice.5. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi dinanzi indicati, avendo rilevato che il procedimento pendente dinanzi all'A.g. di Roma ha tratto origine proprio dalle denunce presentate dal Varriale. L'argomento valorizzato dal ricorrente, secondo cui, essendo indicato come persona offesa, il giudice ricusato sarebbe titolare di un interesse, prova troppo. In primo luogo, si osserva che non è dato comprendere - né il ricorrente lo spiega - il collegamento tra il processo pendente davanti al Collegio presieduto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento per calunnia, collegamento che, nella prospettiva del ricorrente, fonderebbe l'interesse del giudice ricusato, in quanto l'eventuale richiesta di risarcimento da parte del Presidente del collegio - richiesta allo stato del tutto ipotetica - ben potrebbe essere azionata anche nel caso in cui l'imputato dovesse essere assolto nel processo a suo carico. In secondo luogo, come ammette lo stesso ricorrente, tale ipotetico interesse, ove configurabile, è "ad oggi solo potenziale" (p. 7 del ricorso), mentre, per assumere rilevanza ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., esso deve presentare il carattere dell'attualità e della concretezza; solo in tal caso, infatti, l'interesse del giudice alla definizione del processo rientra tra i "fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità". Nel caso in esame, inoltre, la Corte di merito ha evidenziato (p. 4 dell'ordinanza impugnata) come l'istanza non abbia nemmeno prospettato quale iniziativa avrebbe posto in essere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], idonea ad ipotizzare un suo interesse personale, e, su tale aspetto, il ricorrente non prende posizione. 6. Si osserva, infine, che è irricevibile la memoria difensiva a firma del ricorrente, atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tale atto deve essere redatto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6 , n. 31560 del 03/04/2019, dep. 17/07/2019, Scelsi, Rv. 276782). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.// P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al