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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17318/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1~1 ,: Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione (per apoditticità) in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 131-bis, in quanto fondante solo sul rifiuto di cui al capo all'imputazione e quindi senza una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta tanto da tenere conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (diversamente da quanto invece voluto da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto del relativo motivo d'appello.

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Orbene, la Corte territoriale è lungi dall'aver ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 131-bis cod. pen. con motivazione apodittica in quanto, con percorso argomentativo esente da censure, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, è pervenuta alla decisione all'esito di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'art. 133, comma 1, cod. pen., sono state valutate, anche ai fini dell'entità del concreto pericolo, le modalità della condotta, come descritta dalla stessa Corte territoriale ai fini del rigetto degli altri motivi d'appello.

Trattasi quindi di condotta tenuta da soggetto (gravato dall'obbligo della permanenza domiciliare dalle ore 20 alle ore 7), non in grado di parlare, avente alito vinoso, comportamento non collaborativo con le forze dell'ordine ed equilibrio precario, tanto da non riuscire a reggersi in piedi.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1~1 ,: Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione (per apoditticità) in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 131-bis, in quanto fondante solo sul rifiuto di cui al capo all'imputazione e quindi senza una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta tanto da tenere conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (diversamente da quanto invece voluto da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto del relativo motivo d'appello. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, la Corte territoriale è lungi dall'aver ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 131-bis cod. pen. con motivazione apodittica in quanto, con percorso argomentativo esente da censure, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, è pervenuta alla decisione all'esito di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'art. 133, comma 1, cod. pen., sono state valutate, anche ai fini dell'entità del concreto pericolo, le modalità della condotta, come descritta dalla stessa Corte territoriale ai fini del rigetto degli altri motivi d'appello. Trattasi quindi di condotta tenuta da soggetto (gravato dall'obbligo della permanenza domiciliare dalle ore 20 alle ore 7), non in grado di parlare, avente alito vinoso, comportamento non collaborativo con le forze dell'ordine ed equilibrio precario, tanto da non riuscire a reggersi in piedi. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio
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