CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 34042/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Bolzano , alla via del Macellon. 55, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla via Panama n. 52. - c ontroricorrent i - avverso la sentenza, n. cron. 44/2019, dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] depositata in data 13 / 04 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. ritualmente notificato l’1 ottobre 2014 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per il prosieguo, anche breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Bolzano chiedendo dichiararsi la nullità o pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione dei contratti di investimento finanziario da essi stipulati con quest’ultima il 10 dicembre 2003, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA], e condannarsi la Banca alla restituzione, in loro favore, degli importi da ciascuno versati (€ 59.7879,17 il Bernard ed € 79.373,24 la Kaserer) o al risarcimento dei danni subiti, contrattuali o extracontrattuali, commisurati agli importi predetti. A sostegno di tali pretese esposero, tra l’altro:i) di avere un grado di istruzione bassa ed un’esperienza in prodotti finanziari assolutamente minima; ii) che la Banca aveva omesso di chiedergli le informazioni exart. 28, comma 1, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998; iii) che, a seguito dell’investimento suddetto, avevano concentrato il 100% del loro portafoglio in un unico titolo, amplificandosi, così, in modo evidente, il rischio di perdita, anche totale degli ingenti capitali investiti; iv) che la Banca non li aveva avvisati dell’evidente inadeguatezza per tipologia, oggetto e dimensione, dell’investimento de quo, limitandosi ad inserire negli ordini di acquisto ed a fargli sottoscrivere una incomprensibile, fuorviante e non chiara clausola recante la dicitura, in tedesco, che “l’operazione non corrisponde alla linea di investimento concordata”. Né la stessa aveva specificato ai ricorrenti alcuna informazione adeguata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni, la cui conoscenza sarebbe stata necessaria per effettuare una scelta di investimento cosciente e consapevole; v) che, il 15 settembre 2008, il [OSCURATO:PERSONA] era andato in default, sicché essi avevano perso il capitale investito, non restituitogli alla scadenza dei titoli nel 2013. 1.1. Costituitosi l’istituto di credito, che eccepì, preliminarmente, la prescrizione delle avverse pretese restitutorie e della domanda di risoluzione, per intervenuto decorso del relativo termine decennale, e concluse comunque per l’infondatezza delle domande degli istanti, l’adito Tribunale, con ordinanza exart. 702-ter cod. proc. civ. dell’8 settembre 2017, respinse in toto queste ultime, ritenendo prescritta l’azione di restituzione dell’indebito e carente quella risarcitoria sotto il profilo dell’allegazione dello specifico pregiudizio subito e della condotta illecita serbata dalla Banca. 2. Il gravame promosso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anch’essi eredi di quest’ultimo, fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 13 aprile del 2019, n. 44, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte: i) confermò la decisione del tribunale in ordine alla prescrizione della domanda di risoluzione, affermando che “poiché l'inadempimento contrattuale, allegato con la dovuta specificazione, sarebbe stato consumato il 10.12.2003, in occasione, cioè, del perfezionamento dei contratti d'investimento, è estinta per prescrizione decennale l'azione di risoluzione promossa nell'anno 2014”; ii) ritenne, conseguentemente, che “la prescrizione dell’azione di risoluzione preclude l’azione di ripetizione di indebito”; iii) considerò non prescritta l’azione risarcitoria, richiamando i princìpi sanciti da Cass. n. 23820 del 2010 ed opinando che il termine decennale di prescrizione dovesse decorrere dalla data di default della società emittente; iv) affermò che “la restituzione della somma investita ben può essere pretesa a titolo di indebito conseguente alla pronuncia di risoluzione della compravendita di titoli per inadempimento dell’intermediario. Essa, però, può essere pretesa anche sulla base di diverso titolo giuridico, quello, cioè, meramente risarcitorio, e ciò quando, per effetto dell’inadempimento dell’intermediario, si sia avuto il totale azzeramento dell’investimento. Nel caso, invece, di perdite parziali, la liquidazione del danno non potrà che avvenire utilizzando come basilare criterio estimativo del pregiudizio il prezzo di acquisto dei titoli. Sicché non può dirsi che sia carente, sotto il profilo dell’allegazione, la domanda che specifica il credito risarcitorio indicandolo nella sua misura massima, il prezzo di acquisto dei titoli medio tempore svalutati, e che sia anche corredata dalla clausola di salvaguardia in base alla quale la liquidazionedel danno subito debba, in ogni caso, avvenire nella misura arbitranda dal giudice adito”; v) considerò non fornita dalla Banca la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno lamentato dagli istanti, che quantificò in € 18.499,45 in favore di [OSCURATO:PERSONA], e di € 24556,52, in favore di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del capitale da ciascuno di essi effettivamente investito, di quanto da loro rispettivamente già ricevuto per cedole annuali sui titoli dal 10 dicembre 2003 al 9 settembre 2007 e di quanto medio tempore restituitogli dalla procedura di insolvenza del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. . Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] “in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione delle norme (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2935, 2947 e 1453 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto la prescrizione per il risarcimento del danno da investimento decorrente dalla data del default della società emittente». Le censure ivi argomentate sono state così conclusivamente sintetizzate (cfr. pag. 20-21 del ricorso): «1) tutte le domande proposte dai sigg.ri Bernard e Kaserer (anche quelle di restituzione e risarcimento) configurano esercizio di un diritto potestativo e, quindi, solo la domanda giudiziale avrebbe potuto interrompere il decorso del termine prescrizionale;2) l’azione di risarcimento, pur potendo, in ipotesi, svolgersi in via autonoma, nel caso di specie è stata tuttavia svolta in via complementare ed accessoria rispetto a quella di risoluzione e, dunque, anch’essa risulta travolta dall’estinzione per prescrizione di quest’ultima (come, del resto, statuito per la domanda di restituzione); 3) in ogni caso, il dies a quo del termine prescrizionale non decorre dalla data deldefault ma dalla data di esecuzione degli ordini (dato oggettivo e “non soggettivo dellaconoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto […]); 4) a ben vedere, gli attori hanno contestato alla Banca inadempimenti che sarebbero occorsi previamente ed in occasione della stipula dei contratti; la responsabilità sarebbe, dunque, precontrattuale e l’azione risarcitoria comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale dalla data di introduzione del giudizio rispetto alla data del (pur erroneo)dies a quo (il default della società emittente. Il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione (cioè di qualificare l’inadempimento rispetto al suo momento storico di accadimento), implicitamente (ma erroneamente) presumendolo quale inadempimento contrattuale (quando, in realtà, sarebbe stato, al più, precontrattuale)»; II) «Violazione e/o falsa applicazione delle norme (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1223 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sufficientemente allegata la domanda risarcitoria degli appellanti parametrata alla misura delle restituzioni». Le censure ivi argomentate sono state così conclusivamente sintetizzate (cfr. pag. 23-24 del ricorso): «1) la pronuncia di appello erroneamente assimila (sotto il profilo dell’onere di allegazione e prova, siadell’an che del quantum ) il risarcimento alla restituzione, senza pronunciarsi sulla risoluzione; in effetti, dapprima invoca l’autonomia della domanda di risarcimento da quella di risoluzione, poi, però, (contraddittoriamente) parametra la misura del risarcimento alle restituzioni (che sono legate alla domanda di risoluzione, prescritta e, dunque, non esaminabile). Quindi, il giudice di appello erra nel parametrare apoditticamente la misura del risarcimento a quella delle restituzioni; ed erra nel non ritenere di ricavare aliunde la misura del risarcimento, posto che ha considerato prescritta e, dunque, non esaminabile la domanda di restituzione; 2) inoltre la pronuncia di appello omette completamente di pronunciarsi sulla circostanza che, in difetto di risoluzione, l’inadempimento potrebbe essere di scarsa importanza e, dunque, disancorato rispetto alle restituzioni (che sono figlie della risoluzione e, dunque, di un inadempimento grave); 3) infine, la pronuncia di appello omette ancora una volta di qualificare l’inadempimento della banca come precontrattuale ovvero come contrattuale, circostanza che in alcun modo può ritenersi implicita. E così, dal momento che, a tutto voler concedere, la responsabilità della banca sarebbe di natura precontrattuale, si esulerebbe dal contesto dei rimedi di cui all’art. 1453 c.c.: non ci sarebbe risoluzione, conseguentemente restituzione e, dunque, parametro per il risarcimento del danno, così come erroneamente ritenuto dall’impugnata sentenza»; III) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per non aver accertato in concreto l'assolvimento degli obblighi informativi dell'intermediario nonché violazione e/o falsa applicazione delle norme (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 nonché agli artt. 1223, 1225, 1227 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto non adempiuti gli obblighi informativi della Banca e sussistente il nesso di causalitàtra inadempimento e danno subito dagli investitori». Si contestano le affermazioni con cui la corte territoriale ha considerato non fornita dalla Banca la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento ed il dannolamentato dagli istanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione posta dal terzo profilo del primo motivo di ricorso – concernentela individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario– rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la sua particolare rilevanza , tenuto conto dei riflessi su controversie analoghee di quanto già sancito da Cass. n. 2066 del 2023, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensidell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 28310 del 2023; Cass. n. 20459 del 2023; Cass. n.13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020;Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dispon