Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0026
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 5 OTTOBRE 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
I — Gli antefatti
Le questioni pregiudiziali deferitevi a norma dell'art. 177 del trattato di Roma dal tribunale d'appello olandese competente per le questioni economiche, vertono sull'interpretazione di alcune disposi zioni di diritto comunitario derivato; questo esame avrà come corollario un' incursione nel settore della chimica organica.
La controversia di merito verte sull'impiego di alcuni metodi analitici per definire un prodotto destinato all'alimentazione ed è sorta dalla situazione che riassumo brevemente.
il 18 giugno 1970, l'impresa commerciale Stern en Spierenburg, filiale della società anonima [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam, dichiarava l'esportazione in Bolivia di 100698 kg di strutto raffinato. La partita era. inscatolata in latte aventi ciascuna un peso netto unitario di 16,780 kg.
Onde fruire delle restituzioni all'esportazione concesse per questo prodotto, l'esportatore garantiva che la qualità dello strutto rispondeva alle disposizioni comunitarie in materia. La restituzione, pari alla differenza tra il prezzo sul mercato mondiale e il prezzo praticato all'interno della Comunità, in virtù del regolamento del Consiglio n. 121/67 del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, può essere concessa per l'esportazione verso paesi terzi di strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, di cui alla voce doganale 15.01 A II. Le norme generali sulla concessione delle restituzioni e sui criteri di determinazione del loro importo sono contenute nel regolamento n. 177/67 del 27 giugno 1967, mentre la [OSCURATO:PERSONA], con il regolamento n. 2403/69 del 1
o
dicembre 1969, ha stabilito condizioni particolari onde limitare la concessione di restituzioni ai prodotti che presentano determinate caratteristiche nella loro composizione, nella loro preparazione e nella loro confezione. L'allegato I di detto regolamento prescrive tra l'altro, che lo strutto deve raggiungere almeno il grado 73 della scala Bömer e precisa che questa caratteristica va controllata con il cosiddetto metodo all'etere dietilico o all'acetone. Per la descrizione del metodo la norma rinvia ad un progetto di raccomandazione dell'ISO ([OSCURATO:PERSONA] for Standardization) sulla campionatura e sull'analisi dei grassi animali.
Un primo controllo effettuato su campioni medi prelevati dall'intera partita ed eseguito da parte dell'ufficio nazionale di controllo sulla preparazione dei grassi alimentari, prima dell'inscatolamento dello strutto, aveva fatto registrare un indice Bömer di 74,3 dunque superiore all'indice minimo prescritto dalla disciplina comunitaria.
Durante le operazioni di esportazione, l'ufficio doganale olandese prelevava due latte di strutto e le faceva analizzare dal laboratorio di Leida: dal controllo risultava un indice di 72,2 e di 72,5, rispettivamente, per i due campioni prelevati.
Poiché dalla seconda analisi era risultata un'insufficienza qualitativa nella partita di strutto destinata all'esportazione, l'ufficio olandese per la margarina, i grassi e gli oli, rifiutava di versare all'esportatore la restituzione che questi aveva richiesto. Il tribunale d'appello, che deve pronunciarsi su questa controversia, ha deciso di sospendere il procedimento per deferirvi le seguenti questioni:
Prima questione
Se l'art. 2 del regolamento CEE n. 2403/69, in relazione all'art. 1 del regolamento CEE n. 1041/67 — ed eventualmente ad altre norme di diritto comunitario — vada inteso nel senso che il controllo di cui a detto art. 2 può essere effettuato unicamente su campioni prelevati il giorno indicato nell'art. 1 del regolamento 1041/67, ovvero che tale controllo può essere effettuato anche su campioni prelevati qualche tempo prima.
Seconda questione
Se l'art. 2, n. 1, del regolamento CEE n. 2403/69, in relazione all'allegato II dello stesso, punto 1 — ivi compresa la nota a piè di pagina — vada inteso nel senso che, per determinare l'indice Bömer dello strutto di maiale raffinato, si deve seguire il metodo designato, al detto punto 1, come ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73.
Terza questione
Se si possa considerare come controllo per sondaggio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento testé menzionato, l'analisi condotta sul contenuto di due latte, quando si tratta di determinare l'indice Bömer di una partita di strutto di maiale raffinato, del peso netto di kg 100698, confezionato in 6000 latte.
Quarta questione
Se il ripetuto art. 2, n. 1, vada inteso nel senso che, per determinare l'indice Bömer, si deve esclusivamente tener conto del risultato dell'analisi condotta in seguito ad un controllo per sondaggio come ivi stabilito, ovvero si possa anche — o esclusivamente — tener conto del risultato di un'analisi rispondente a quanto ivi stabilito, salvo il fatto ch'essa non è stata condotta su campioni prelevati per sondaggio, bensì sulla media di un gran numero di campioni via via prelevati dalla partita di cui trattasi.
II — Momento del prelievo dei campioni destinati al controllo prescritto dal regolamento n. 2403/69
La prima questione verte sul momento in cui si deve effettuare il controllo prescrit to dal regolamento n. 2403/69. L'allegato I di questa norma elenca le caratteristiche qualitative dello strutto destinato all'esportazione e prescrive che detto prodotto deve presentare un indice Bömer non inferiore a 73; inoltre l'art. 2 del regolamento precisa che il controllo, mediante sondaggio, delle caratteristiche elencate all'art. 1 consiste in un esame organolettico e in analisi fisiche effettuate conformemente ai metodi contemplati dall'allegato II, però non vi sono disposizioni di tale regolamento che specifichino esattamente in qual momento il prelievo di campioni destinati al controllo debba aver luogo. L'attrice nella causa di merito ne deduce che tale prelievo può essere effettuato anche anteriormente all'esportazione, giacché lo strutto è un prodotto stabile, il cui indice Bömer non cambia. Di conseguenza un controllo effettuato con un certo anticipo rispetto all'esportazione fornirebbe sempre un elemento di prova valido e sarebbe conforme a quanto prescrive il regolamento n. 2403/69 sempreché il campione, prelevato secondo criteri ragionevoli, corrisponda realmente alla qualità media della partita.
Il governo olandese condivide questo punto di vista: non essendovi disposizioni tassative nella disciplina comunitaria, si può distinguere tra derrate alimentari deperibili, per le quali è opportuno effettuare il prelievo e l'analisi dei campioni poco prima dell'espletamento delle formalità doganali ed i prodotti a qualità costanti — come lo strutto — per i quali un controllo effettuato con un certo anticipo non presenta alcun inconveniente. [OSCURATO:PERSONA] non è di questo parere: pur ammettendo che il regolamento del 1969 tace in merito, essa afferma che vi sono altre disposizioni di cui si deve tener conto e dette disposizioni implicano che detto controllo sia concomitante all'espletamento delle formalità doganali. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al regolamento n. 1041/67 del 21 dicembre 1967, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico, tra i quali la carne e i grassi di maiale. L'art. 1 di questo regolamento stabilisce che è opportuno stabilire l'entità della restituzione — alla regola fanno eccezione le restituzioni prefissate, ma devono conformarsi rigidamente i ritocchi alle aliquote eventualmene necessari — alla data in cui la dichiarazione dell'esportatore è presentata alle autorità doganali, cioè l'operatore manifesta la volontà di effettuare l'esportazione del prodotto chiedendo la restituzione.
Dal momento in cui la dichiarazione è stata accettata, cioè sotto il profilo del diritto comunitario sono state
espletate le formalità
doganali, i prodotti sono soggetti a controllo doganale fino alla loro uscita dal territorio geografico della Comunità.
Il n. 3 dello stesso art. 1 stabilisce che il giorno dell'espletamento delle formalità doganali è
determinante
per stabilire non solo la quantità, ma anche la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
La
risultante di questa norma e del regolamento n. 2403/69, che definisce esattamente quali caratteristiche debbano presentare determinati prodotti nel settore della carne suina, specie dello strutto, è che il controllo di tali caratteristiche, o almeno il prelievo dei campioni, va effettuato alla stessa data in cui vengono espletate le formalità doganali.
Il ragionamento si fonda soprattutto sul tenore del regolamento n. 1041/67 al quale si richiama esplicitamente il regolamento del 1969 il cui art. 1 recita: «Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria ed in particolare quelle del regolamento n. 1041/67». Lo stesso regolamento impone inoltre agli esportatori di dichiarare,
al momento in cui vengono espletate le formalità doganali
, che i prodotti di cui trattasi presentano le caratteristiche qualitative elencate nell'allegato I dello stesso regolamento.
Mi pare che questo ragionamento corrisponda pure alle finalità che la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto perseguire imponendo un controllo qualitativo dei prodotti esportati fuori dal mercato comune. Tale controllo costituisce infatti uno degli ele menti del regime delle restituzioni destinato a favorire le esportazioni verso i paesi terzi. Esso deve permettere, sia alle amministrazioni nazionali che ai servizi comunitari, di accertarsi che il prodotto la cui esportazione dà diritto a restituzione, è proprio del tipo definito dai regolamenti comunitari ed è uno di quelli contemplati dalla voce doganale della tariffa comune. Tale sistema presuppone anzitutto che il prodotto sia esattamente identificato.
In secondo luogo, il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato all' esportazione dev'essere fatto secondo criteri analitici e cronologici che garantiscano l'uniformità di giudizio, un valore sistematico, la stessa attendibilità qualunque sia il paese d'origine del prodotto e indipendentemente dalle eventuali differenze tra le discipline nazionali.
Infine esami e analisi prescritte devono essere eseguiti su campioni prelevati in un momento che consenta di considerare invariate le caratteristiche del prodotto al momento dell'esportazione. È evidente che tale principio vale senza eccezioni per tutte le derrate deperibili. Vi sono prodotti le cui caratteristiche fisiche e chimiche rimangono totalmente o parzialmente invariate, oppure si modificano in modo trascurabile, come ad esempio lo strutto, presumendo che la confezione non presenti difetti; tuttavia sarebbe difficile ed imprudente per questi prodotti derogare alla regola comune ammettendo che le loro caratteristiche vengano controllate prima dell'espletamento delle formalità doganali.
L'identificazione del prodotto così controllato sarebbe passibile di riserve: a parte l'eventualità di una frode, si può sempre verificare un errore nella manipolazione del prodotto nella fase intercorrente tra la fabbricazione e l'imballaggio oppure è possibile un deterioramento dovuto a difetti d'imballaggio. Se poi si ammettesse che il prelievo dei campioni e le analisi destinate al controllo per l'esportazione avvenissero nella fabbrica, entro quali termini si dovrebbe effettuare materialmente l'esportazione per far sì che i dati risultanti dal controllo siano ancora attuali? Ogni prodotto andrebbe considerato singolarmente, le amministrazioni ed i tribunali nazionali potrebbero dare giudizi anche discordanti e l'ammissione di tale principio corrisponderebbe ad una rinuncia a quel minimo di uniformità e di coerenza richieste dall'applicazione di una norma comunitaria, elementi che voi stessi ritenete indispensabili se affermate che: «le organizzazioni comuni dei mercati agricoli … possono assolvere la loro funzione soltanto se le disposizioni cui esse danno luogo vengono uniformemente applicate in tutti gli Stati membri» (sentenza 18 giugno 1970, causa
74-69, Krohn, pag. 460
e nello stesso senso sentenza 6 giugno 1972, cause
94-71, Schlüter e Maack
).
L'esame comparativo dei due regolamenti sui quali dovete pronunciarvi, la necessità di una chiara identificazione del prodotto, di un procedimento di controllo identico, qualunque sia il paese esportatore e l'esigenza che l'analisi delle caratteristiche reali del prodotto sia effettuata nel momento in cui la partita si trova sotto il controllo doganale ci inducono a rispondere alle prima questione che il momento in cui si effettua il prelievo dei campioni per sottoporli a controllo mediante sondaggio deve coincidere con la data in cui si espletano le formalità doganali ai sensi del regolamento 1041/67. Contro questa opinione è stato svolto solo un argomento che non mi pare determinante. Per ottenere una restituzione il prodotto esportato deve superare un severo controllo di qualità. Tenuto conto del prezzo di costo, l'esportazione è vantaggiosa solo se si riscuote detta restituzione, che nella fattispecie l'attrice afferma ammontare al 25 % del costo del prodotto. L'esportatore deve quindi sapere in precedenza se otterrà o meno la restituzione. In altri termini egli deve controllare al momento della fabbricazione o — al più tardi — al momento del confezionamento, se il prodotto presenta tutte le caratteristiche richieste dalla disciplina comunitaria. Gli devono quindi essere noti i risultati degli esami e delle analisi prima di presentare alla dogana la domanda di restituzione.
Se il campione è prelevato nel giorno in cui i documenti sono trasmessi alla dogana e se per di più i risultati dell'analisi vengono resi noti solo dopo un certo tempo (nella fattispecie il prelievo è stato effettuato il 18 giugno 1970, mentre il primo risultato è stato comunicato al produttore solo il 24 luglio, cioè due settimane dopo che il prodotto in questione era partito per la Bolivia), l'esportatore è esposto ad un grave rischio qualora dall'analisi emerga qualche insufficienza nel prodotto stesso.
L'attrice si appella ai risultati dell'analisi di un campione medio prelevato ed analizzato durante la fabbricazione della partita di strutto, conformemente alla disciplina olandese sui controlli sanitari dei prodotti destinati all'alimentazione umana.
Per costituire una valida prova a sostegno della domanda di restituzione, questa analisi avrebbe dovuto essere fatta secondo il metodo non solo auspicato, ma prescritto dalla [OSCURATO:PERSONA] e non secondo il metodo seguito dalla farmacopea olandese. Pur se anche il metodo olandese si fonda sull'impiego dell'etere dietilico, non è provato che il sistema sia in tutto e per tutto identico a quello prescritto dal regolamento n. 2403/69.
Si dovrebbe evitare il moltiplicarsi dei controlli «secondo il sistema nazionale e secondo il sistema comunitario», il problema dovrebbe essere coordinato.
Comunque stiano le cose, ritengo che in questi casi è l'esportatore che deve farsi parte diligente e far sì che il suo prodotto sia analizzato prima di essere presentato alla dogana e sia giudicato secondo i criteri che applicheranno gli uffici doganali per riconoscere il diritto a restituzione.
III — La seconda questione riguarda il metodo analitico in base al quale si deve determinare l'indice Bömer dello strutto raffinato ai sensi del regolamento 2403/69 e del suo allegato II.
Non è contestato che tale indice, che consente di controllare la purezza dello strutto registrandone il punto di fusione, deve raggiungere almeno il valore 73 affinché l'esportazione di strutto comunitario nei paesi terzi conferisca diritto alla restituzione. In udienza si è detto che il grado massimo di purezza dello strutto è rappresentato dall'indice 75; per contro da una lettera del produttore agli uffici doganali di Rotterdam si desume che anche un indice di 71 sarebbe sufficiente a dimostrare che il prodotto analizzato è a base di grassi suini. Prescindendo da questi particolari, l'indice 73 è stato determinato tenendo conto di un certo margine di tolleranza; con un indice inferiore, il prodotto analizzato conterrebbe — a detta dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] — altri grassi animali, come grasso di bue, di cavallo o di pecora. In questo caso non vi sarebbe restituzione in quanto il prodotto esportato rientrerebbe nella voce 15.06.
È chiaro che l'indice Bömer ottenuto dall'analisi ha importanza essenziale ai fini della concessione della restituzione. D'altro canto è logico che, per determinare questi indici sul piano comunitario, si deve adottare un unico sistema di analisi onde evitare, nei limiti del possibile, le disparità di trattamento tra gli esportatori; in sostanza la questione deferita dal giudice olandese verte proprio su questo punto.
Il metodo cui si riferisce l'allegato II del regolamento n. 2403/69 cioè il metodo che costituisce l'oggetto di un disegno di raccomandazione dell'ISO, è prescritto tassativamente oppure la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a suggerirlo, senza escludere che si possa far ricorso ad altri metodi, più o meno simili come procedimento e come grado di approssimazione?
L'attrice nel procedimento di merito afferma che se l'allegato II del regolamento contempla esclusivamente il metodo cosiddetto all'etere dietilico o all'acetone, non fa menzione del disegno di raccomandazione dell'ISO considerandolo una semplice «fonte». L'esportatore ne conclude che tale metodo, che non è ancora stato ufficialmente adottato dall'organizzazione internazionale, non esclude altri metodi, almeno nei limiti in cui detti me todi sono fondati sull'impiego di etere o di acetone. La farmacopea olandese si baserebbe esattamente su questi procedimenti, seguiti nel primo controllo della qualità dello strutto litigioso durante la fabbricazione.
L'argomento si fonda unicamente su un' interpretazione superficiale e, a mio avviso, errata, del vocabolo «fonte», al quale la società esportatrice attribuisce valore puramente indicativo, ma non riconosce come norma vincolante.
Per contro il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ammette, come la [OSCURATO:PERSONA], che il metodo dell'ISO è l'unico consentito dalla disciplina comunitaria per determinare in modo probante l'indice Bömer dello strutto raffinato.
Dal canto mio penso che il ricorso al termine «fonte» si spiega facilmente, in quanto l'ISO non ha ancora elaborato una raccomandazione definitiva ed ufficialmente applicabile, quindi la [OSCURATO:PERSONA] si è evidentemente richiamata al progetto elaborato da questa istituzione, ma noto come tale e riconoscibile grazie ai riferimenti contenuti nell'allegato II del regolamento comunitario.
Riferendosi esplicitamente a questo progetto, la [OSCURATO:PERSONA] lo ha accolto, conferendogli nell'ambito comunitario una portata normativa, lo ha in un certo senso integrato allo stesso regolamento.
Certamente sarebbe stato possibile ricalcare il testo stesso del disegno di raccomandazione e sarebbe pure stato possibile riferirsi ad un altro metodo, descritto in un'opera tecnica. Ha perciò poca importanza il fatto che l'ISO allora, non abbia definitivamente approvato questo progetto, che ancor oggi non è approvato. Esso è diventato un elemento della disciplina, direttamente applicabile negli Stati membri della Comunità come precisa la disposizione finale del regolamento.
Ciò è esatto, tanto che, per evitare qualsiasi incertezza nel caso in cui l'ISO modificasse il suo progetto, la [OSCURATO:PERSONA] si è preoccupata di precisare in una nota a piè di pagina che i metodi analitici cui si riferisce l'allegato II ed in particolare il metodo di ricerca dell'indice Bömer «sono quelli validi nel giorno dell'entrata in vigore del regolamento», cioè per quanto riguarda i prodotti classificabili sotto la voce 15.01 A II, il 1
o
gennaio 1970.
L'interpretazione che suggerisco non suscita incertezze poiché non è tanto il momento in cui si devono prelevare i campioni quanto la necessità di una norma uniformemente applicabile, che giustifica pienamente la scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha preferito imporre un solo metodo analitico per la determinazione dell'indice Bömer, che a quanto pare è difficile da calcolare e il cui risultato dipende in buona misura dal metodo seguito. Aggiungerò che i risultati possono anche dipendere dalla capacità dell'analista, pur se questo elemento ha come conseguenza scarti di minor entità, cioè il risultato è funzione del modo in cui il metodo viene seguito, nonostante la raccomandazione dell'ISO contenga istruzioni ed indicazioni pratiche abbastanza particolareggiate.
Questa possibilità di variazioni, anche minime, dei risultati di una analisi effettuata su campioni prelevati dalla stessa partita, spiega probabilmente le piccole differenze tra i dati ottenuti con l'analisi effettuata a Leida a richiesta delle dogane olandesi e quelli della seconda analisi effettuata il 28 agosto 1970 su due latte della stessa partita.
Nel primo caso si è ottenuto un indice pari a 72,2 e 72,5, cioè una media di 72,35.
Nel secondo caso l'indice medio è leggermente superiore: 72,5, però non raggiunge la quota minima di 73.
Il fatto che due controlli eseguiti dallo stesso laboratorio, a poche settimane di distanza, su campioni prelevati dalla stessa partita, abbiano potuto fornire risultati diversi, anche se di poco, rivela con sufficiente chiarezza che esiste un margine di imprecisione inevitabilmente dovuto a cause umane. Questo però rappresenta un argomento in più a favore della scelta di un solo metodo d'analisi. In questo modo, per lo meno, si può sperare di eliminare le divergenze dovute inevitabilmente all'impiego di metodi diversi. Si può quindi trovare un'ulteriore spiegazione per le divergenze più notevoli registrate tra i risultati della prima analisi eseguita su un campione medio prelevato durante la fabbricazione a cura dell'ufficio nazionale di controllo sulla preparazione dei grassi alimentari e i risultati della seconda analisi effettuata su richiesta della dogana.
Vi propongo quindi senza esitazioni di rispondere su questo punto che il metodo cosiddetto all'etere dietilico o all'acetone, consigliato dall'ISO nel documento cui si richiama l'allegato II del regolamento n. 2403/69, è obbligatorio ed esclude ogni altro metodo. Inoltre esso è l'unico attendibile per determinare l'indice Bömer dello strutto in base a campioni come richiede il regolamento in questione.
IV —
Restano da vedere due questioni riguardanti non tanto l'interpretazione del diritto comunitario, quanto apprezzamenti di fatto, su circostanze aventi attinenza con la controversia specifica discussa in sede di merito. Dalla risposta che darete alla prima questione il giudice a quo spera di avere la definizione della nozione del «controllo per sondaggio». Il regolamento n. 2403/69 non definisce affatto che cosa si debba intendere per sondaggio e, trattandosi della ricerca dell'indice Bömer, il metodo proposto dall'ISO si limita a precisare che il campione da analizzare deve pesare circa 100 grammi, senza indicare quale sia l'entità dei campioni da prelevarsi in rapporto all'entità della partita. Cosciente del fatto che la nozione di controllo per sondaggio può avere un contenuto molto diverso a seconda della natura dei prodotti, il giudice a quo è costretto a chiedervi di definirla in funzione del prodotto specifico, vale a dire chiede se sia ammissibile limitare il campione a due scatole per determinare l'indice Bömer medio di una partita di
6000
scatole.
Vorrei sottolineare che questo problema rientra nella competenza specifica del giudice nazionale e la vostra Corte non dovrebbe affrontare l'esame di una questione le cui caratteristiche le impediscono di trascendere dall'ambito del diritto nazionale.
Mi pare tuttavia opportuno fare uno sforzo per fornire una direttiva al giudice olandese, senza però sbilanciarsi con un' interpretazione generalizzata a validità assoluta.
La vostra risposta dovrà essere sfumata, tenuto conto della natura del prodotto e della forma in cui esso è esportato, cioè l'inscatolamento.
Trattandosi di un prodotto relativamente dissociabile e caratterizzato da qualità fisiche e chimiche piuttosto instabili, trasportato se non alla rinfusa almeno in contenitori di grande capacità, direi che il prelievo di campioni deve avvenire per forza in vari punti della massa totale del prodotto onde poter analizzare una parte relativamente grande del quantitativo totale, onde poter valutare l'omogeneità della partita e poter contare su un'attendibile rappresentatività dei campioni prelevati.
Diverso è il caso di un prodotto imballato in latte di contenuto minimo rispetto alla partita esportata, inscatolamento che rende il prodotto atto alla vendita al consumo e per di più assicura una certa stabilità del prodotto, che così confezionato non dovrebbe dissociarsi.
In questo caso — che vale per diversi prodotti alimentari — ed allorché come nella fattispecie l'esportatore dichiara alla dogana che il contenuto di ogni scatola proviene dalla stessa partita messa in lavorazione, è opportuno ritenere sufficiente un controllo effettuato su pochi campioni, anche su uno solo. Non vedo perché una scatola di strutto debba essere più rappresentativa di un'altra rispetto alla partita di cui esse fanno parte. Aggiungo che, se l'esportatore avesse motivo di contestare un controllo in quanto effettuato su un numero troppo limitato di campioni, egli avrebbe diritto di chiedere una controperizia estesa ad un numero superiore di campioni, sempre che la disciplina nazionale gli conferisca questo mezzo di difesa, come si verifica ad esempio nei [OSCURATO:PERSONA].
Vi propongo quindi di rispondere che, trattandosi di prodotto stabile inscatolato in modo da conservarne le caratteristiche e con un sistema che l'esportatore ha dichiarato standard per tutta la partita, si può interpretare l'espressione «controllo mediante sondaggio» valida anche solo per un numero di confezioni molto limitato.
L'utlima questione deferita dal giudice olandese implica una risposta altrettanto sfumata. Essa riguarda la natura del campione, oggetto dell'analisi e mira a sapere se, sotto il profilo del regolamento n. 2403/69 si può tener conto di un' analisi effettuata sulla media di svariati campioni prelevati razionalmente. Anche in questo caso la questione è indissolubilmente connessa con la situazione specifica. Il prelevamento di vari campioni effettuato sistematicamente nel corso del procedimento di fabbricazione non è prescritto in linea di massima dalle norme comunitarie, come si può ad esempio desumere dal principio testé enunciato circa il momento in cui i campioni vanno prelevati, salvo che lo stabilimento di produzione si trovi sotto il diretto controllo doganale, ipotesi che si può considerare del tutto teorica.
Nel caso di esportazione di un prodotto inscatolato, che per natura presenta un buon grado di omogeneità, non si vede l'utilità di prelevare molti campioni onde poter ottenere una media delle analisi. Si torna quindi al problema della questione precedente, poiché, se l'esportatore ha assicurato che il quantitativo denunciato alla dogana è di qualità uniforme — e l'affermazione è ancor più attendibile se il prodotto è venduto sotto un'etichetta commerciale — non è affatto il caso di costituire un campione medio.
Comunque non vi sono disposizioni, ne del regolamento né dei suoi allegati tecnici, che precisino il criterio secondo cui vanno prelevati i campioni e credo che questo problema debba essere lasciato alla valutazione delle autorità nazionali, sotto il controllo delle rispettive magistrature. Se la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto utile disciplinare questo punto in modo più particolareggiato e più meticoloso, ciò significa ch'essa ha inteso affidare questo incarico alle autorità nazionali competenti o quanto meno ha inteso incaricare questi organi di risolvere i problemi concreti connessi all' esercizio del controllo sulle esportazioni. Trattandosi infine di un settore essen zialmente tecnico, si dovrebbe evitare — e d'altronde sarebbe praticamente impossibile — che la vostra Corte si sostituisca, su rinvio di una giurisdizione nazionale, alle autorità comunitarie competenti per disciplinare la materia.
Concludo proponendovi di rispondere alle due prime questioni come ho suggerito in precedenza; alle due rimanenti questioni dovreste rispondere in modo che, pur senza sancire un principio generale d'interpretazione, la vostra affermazione sia sfumata, tenendo conto dei particolari del caso, delle caratteristiche e della confezione del prodotto di cui trattasi, precisando che spetta ai giudici nazionali far uso del loro potere discrezionale onde risolvere equamente questo genere di questioni tenendo conto di volta in volta delle caratteristiche della fattispecie.
(
1
) Traduzione dal francese.