CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 29116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26117/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. FOGGIAn.1994/2020 depositata i l 05/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della predetta società, proponevano ricorso ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza (indicate in € 6.000) per tributi (segnatamente IVA ed IRAP relative all’anno 2010) rispetto a quanto stabilito con le sentenze n. 841/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, che aveva accolto il ricorso dagli stessi proposto avverso l’avviso di accertamento n. TVK020601921, e n. 2672/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, Sezione di Foggia che aveva confermato la decisione di primo grado. Con sentenza n. 1994/2020 la CTR della Puglia rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese. Osservava che la sentenza n. 2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs. 546/1992, si chiedeva l’ottemperanza ad una sentenza che non conteneva alcuna pronuncia di condanna dell’Amministrazione, unica ipotesi, a suo avviso, in cui poteva chiedersi l’esecuzione di una sentenza non definitiva come previsto dall’art. 69 d.lgs. 546/1992; rilevava altresì che il ricorso era improponibile, non essendo le sentenze mai state notificate onde far decorrere il termine ad adempiere di cui agli artt. 70 comma 2 e 69 comma 4 d.lgs. 546/1992 e che, in ogni caso, la notifica dell’atto di messa in mora previsto dall’art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992 era “invalida (se non inesistente)” in quanto compiuta tramite posta elettronica certificata, mentre nel caso di specie essa doveva necessariamente essere compiuta tramite [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la controversia è stata risolta sulla base di questioni rilevate d’ufficio senza che sulle stesse fosse sollecitato il contraddittorio. I ricorrenti hanno evidenziato che l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad eccepire l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 che era stata rigettata (ed il provvedimento di diniego era stato impugnato innanzi alla CTP di Foggia) ed a contestare nell’ane nel quantumla richiesta di restituzione. Per tali ragioni, a loro avviso, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto emessa “a sorpresa” sulla base di questioni non preventivamente sottoposte al contraddittorio tra le parti. La giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. puòdeterminare la nullità della sentenza solo in caso di omessa indicazione alle parti di questioni di fatto o miste di fatto e di diritto rilevate d’ufficio, tra le quali non potrebbero rientrare quelle di natura processuale (Cass.n. 9591/2011; Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 24312/2017, Cass. n. 12978/2020; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 6218/2019; Cass. Sez. U. n. 30883/2024). [OSCURATO:PERSONA], peraltro , chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 171-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, con riguardo alle verifiche di natura processuale ed ai conseguenti provvedimenti che, secondo tale norma, i l gi udice deve adottare senza preventivo contraddittorio, con sentenza n. 96/2024 ha affermato che (punto 8.2) “è ormai acquisita la necessità del pieno rispetto del contraddittorio che – attraverso la contrapposizione dialettica tra tesi diverse argomentate dalle parti, anche in relazione alle questioni rilevate d’ufficio dal giudice – mira ad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.). In tanto il contraddittorio adempie a tale funzione, in quanto le parti siano poste in condizione di esercitare in modo effettivo questa facoltà di interloquire, che è loro assicurata. Ed il giudice è tenuto ad esercitare i propri poteri all’interno del processo orientando gli stessi, in ogni momento, a questa regola fondante del giudizio”. Con tale sentenza ha quindi ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. ove venga comunque garantito il contraddittorio anche in ordine alle questioni che possono sorgere a seguito delle verifiche di tipo processuale che il Giudice deve compiere d’ufficio in base a tale norma. Appare dunque necessario verificare l’impatto di tale pronuncia sugli approdi interpretativi di questa Corte in relazione alla portata dell’art. 101, comma 2, c.p.c. ed è opportuno richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione in ordine a tale questione, in considerazione della sua rilevanza nomofilattica. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, richiedendo all’Ufficio del Mas