Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 132/1972
ECLI:IT:COST:1972:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le
seguenti questioni di legittimità costituzionale:
1) del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n.
833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2) del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n.
833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come
modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti
straordinari per la ripresa economica) convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, in riferimento agli artt. 3, 5, 24 e 25 della
Costituzione;
3) del terzo comma dell'art. 3 della suddetta legge, così come
modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
4) del secondo comma dell'art. 6 della ripetuta legge, così come
modificato dal menzionato art. 56, in riferimento all'articolo 24 della
Costituzione.
La prima delle questioni di legittimità costituzionale indicate
innanzi è stata sollevata dal pretore di Torre del Greco con ordinanza
23 giugno 1970 emessa nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Avanti questa Corte le parti non si sono costituite, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La seconda questione è stata sollevata: a) dal pretore di Milano,
con ordinanze 29 gennaio 1971 e 7 agosto 1971, emesse, rispettivamente,
nei procedimenti civili vertenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b)
dal pretore di Roma, con ordinanze 15 marzo 1971, 14 giugno 1971, 3
novembre 1971 e 16 novembre 1971, emesse, rispettivamente, nei
procedimenti civili vertenti tra l'Istituto nazionale delle
assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
l'Istituto romano dei beni stabili e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], con
ordinanza 8 giugno 1971 emessa nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e Margherita e [OSCURATO:PERSONA]; d) dal pretore di Brescia, con
ordinanza 4 marzo 1971 e con due ordinanze 1 giugno 1971, emesse,
rispettivamente, nei procedimenti civili vertenti tra la società
[OSCURATO:PERSONA] M.C.B. e D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri;
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) dal tribunale di Venezia con ordinanza
18 maggio 1971 emessa nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della Costituzione
non è però prospettato sotto il medesimo profilo da tutti i
menzionati giudici; né da tutti si assume che vi sia violazione degli
artt. 5 e 25 della Costituzione.
Avanti questa Corte si sono costituiti l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, l'Istituto romano dei beni stabili, [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] e Margherita; il Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuto soltanto nei i giudizi conseguiti all'ordinanza 29 gennaio
1971 del pretore di Milano e all'ordinanza 4 marzo 1971 del pretore di
Brescia.
La terza questione è stata sollevata dal pretore di Roma con
ordinanza 20 ottobre 1971 emessa nel procedimento civile vertente tra
[OSCURATO:PERSONA] e l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Avanti
questa Corte si è costituito soltanto l'I.N.A. e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
La quarta questione è stata sollevata dal pretore di Roma con
ordinanza 29 novembre 1971 emessa nel procedimento civile vertente tra
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Arnaldo. Avanti questa Corte è
intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Le parti costituite, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], condividono
ed illustrano con esemplificazioni di casi di specie, le argomentazioni
addotte nelle ordinanze di rimessione.
L'Avvocatura dello Stato ed il Massimiani sostengono, invece, la
infondatezza della questione.
Sia l'Istituto romano dei beni stabili, sia l'Istituto nazionale
delle assicurazioni hanno presentato memorie, nelle quali,
sostanzialmente, ribadiscono quanto già esposto in precedenza.
:
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe hanno promosso questioni di
legittimità costituzionale di alcune norme delle leggi sulle locazioni
di immobili urbani. I vari giudizi, trattati congiuntamente, possono
pertanto essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - L'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833,
viene denunziato, per violazione del principio di uguaglianza dell'art.
3 Cost., dal pretore di Torre del Greco.
La questione non è fondata.
Il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini
meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale,
concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei
contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una
norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei
conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non
superiori complessivamente a lire 150.000 mensili. La posizione
economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una
norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra
conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto
non hanno.
Comunque, il caso del proprietario a reddito fisso, titolare di un
appartamento acquistato col piccolo risparmio, e costretto talvolta a
pagare, per la sua abitazione, un canone di locazione superiore a
quello a lui corrisposto dal suo inquilino, a parte la eccezionalità
non valida ad infirmare la legge, non è motivo di irrazionale
differenziazione. Ed invero, esaminando la questione sotto il riflesso
dell'interesse del locatore, va considerato che questo interesse si
compendia nell'ottenere la disponibilità dell'appartamento o per
riaffittarlo ad altri, oppure per adibirlo ad abitazione propria o per
i familiari. Ma, nell'attuale regime di blocco dei canoni di locazione,
applicabile anche quando il contratto di locazione è rinnovato con
altro conduttore, viene meno qualsiasi interesse del locatore a fare
cessare la proroga dell'attuale conduttore. Se invece il locatore ha
necessità di riottenere l'appartamento per abitarlo, può far cessare
la proroga avvalendosi della disposizione dell'art. 4 della legge 23
maggio 1950, n. 253, applicabile anche nelle ipotesi previste dalla
norma impugnata, come sarà dimostrato esaminando la ordinanza del
tribunale di Venezia.
Queste considerazioni valgono a dimostrare l'infondatezza della
questione sollevata in termini identici dalle ordinanze del pretore di
Milano 29 gennaio 1971 e del pretore di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 giugno
1971 per l'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che ha modificato
il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969.
3. - L'art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, così
come modificato dal menzionato art. 56, viene denunziato - sempre per
violazione dell'art. 3 Cost. - sotto due diversi profili,
rispettivamente, dal tribunale di Venezia con ordinanza 18 maggio 1971
e dal pretore di Brescia con ordinanze 4 marzo e 1 giugno 1971.
Il tribunale di Venezia denunzia la differente disciplina fra i
contratti di locazione previsti dal primo comma e quelli previsti dal
secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969: ai primi sarebbe
applicabile la norma dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, secondo
la quale il locatore può far cessare la proroga nei casi in cui deve
adibire l'immobile ad abitazione propria o dei familiari; mentre ai
secondi la stessa norma non sarebbe applicabile.
Non vi è dubbio che, se la interpretazione della norma di legge
fosse esatta, chiaro sarebbe il trattamento differenziato e non
giustificato fatto ai conduttori solo sulla base della data di inizio
della locazione. Ma l'interpretazione dei giudici di merito non sempre
coincide con quella data dal tribunale di Venezia, e, nella difformità
di giudicati su questioni opinabili, la Corte ritiene di preferire
quella che ragionevolmente si conforma ai principi costituzionali.
Si possono addurre, a sostegno della tesi del differente
trattamento, argomenti interpretativi, o contrapposizioni
terminologiche o lacune della legge, ma è difficile ammettere che la
proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non sia entrata a
far parte del cosiddetto regime vincolistico, che, come riconosce anche
l'ordinanza del tribunale, è termine generico, comprendente tutte le
norme che disciplinano la materia delle locazioni. E svariate leggi che
prorogano i contratti di locazione stipulati prima dell'anno 1947
parlano di disciplina delle locazioni e di proroga di esse ed usano
talvolta anche il termine "regime vincolistico", ma non per creare
differenza fra le proroghe, bensì allo scopo di indicare genericamente
i vincoli esistenti sulle locazioni di immobili urbani.
Non sembra pertanto esatto escludere dal regime vincolistico la
proroga contemplata dal secondo comma. Comunque, anche a volere
considerare la lettera della norma impugnata, è sufficiente tenere
presente l'espressione "sono altresì prorogati", per dedurre un
coordinamento con i contratti prorogati dal primo comma e per
sottoporre tutte le proroghe alla medesima disciplina rispetto ai casi
in cui il locatore può far cessare la proroga.
Interpretata in tali sensi, la norma impugnata non viola il
principio di uguaglianza.
4. - Il pretore di Brescia prospetta una violazione del principio
di uguaglianza per il fatto che non sono stati prorogati anche i
contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. In proposito
va rilevato che la situazione dei conduttori che stipularono il
contratto anteriormente al 1 dicembre 1969 è obiettivamente diversa ed
è stata diversamente valutata dal legislatore. Per i contratti
stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato,
profondamente diversa da quella esistente al momento in cui vengono
prorogati i fitti precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire
ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di esclusiva
competenza del legislatore. Pertanto, neppure sotto questo profilo,
può ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione.
5. - In merito al denunziato contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6,
secondo comma, della legge n. 833 del 1969, così come modificati dal
ripetuto art. 56, varie ordinanze del pretore di Roma e del pretore di
Milano denunziano, in primo luogo, che le norme impugnate attribuiscono
al conduttore la possibilità di dimostrare la propria condizione
economica mediante la produzione di una certificazione amministrativa
insindacabile, mentre negano al locatore la facoltà della prova
contraria nelle forme previste dal vigente ordinamento processuale,
praticando così in materia di tutela giurisdizionale un trattamento
differenziato e non giustificato; ed, in secondo luogo, che l'elemento
fondamentale per la decisione di una controversia sul diritto di
proroga viene acquisito al di fuori del processo, tramite la
certificazione di un organo amministrativo, mentre qualsiasi diritto al
contraddittorio viene escluso o gravemente compromesso ed i mezzi di
prova si riducono a presunzioni nemmeno rispettose del rigore logico di
cui sono circondate nel sistema comune.
La questione è fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato ritiene che l'iscrizione nei
ruoli della imposta complementare dell'anno 1969 per un reddito non
superiore ai due milioni e mezzo di lire non costituisca un mezzo di
prova delle condizioni economiche del conduttore, bensì un fatto
previsto dalla legge, al quale viene condizionata la proroga. In
giudizio dovrebbe essere provata soltanto la iscrizione nei ruoli della
imposta complementare per la somma sopraindicata, senza alcun limite
alle parti nel fornire tale prova, ed al giudice nella valutazione di
essa.
Siffatta tesi non può essere accolta. Ed invero, sta di fatto che
il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una
categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale, e
volendo evitare le difficoltà di accertamento delle condizioni
economiche e rendere facile e spedita la risoluzione di controversie in
materia delicata quale quella delle locazioni - ha fatto riferimento ad
un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito
imponibile risultante dai ruoli dell'anno 1969. Al riguardo la Corte
ritiene che di prova legale non possa trattarsi. Ed invero,
l'accertamento fiscale trasferito in un procedimento avente carattere e
finalità assai differenti, può avere soltanto valore dimostrativo, e,
come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. E, se così è,
la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere
pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dalla ammissione
della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la
ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia.
La necessità della prova contraria a tutela del diritto di difesa
è maggiormente avvalorata dalla considerazione che: a) l'iscrizione a
ruolo della imposta complementare è fatta in base alla denunzia del
contribuente sui redditi dell'anno precedente e cioè è fatta da chi
potrebbe essere indotto a dichiarare un reddito inferiore al vero; b)
l'iscrizione è provvisoria e non è normalmente sottoposta ad
immediato controllo; c) le controversie di natura tributaria di solito
vengono definite con notevole ritardo; d) sono in fatto possibili
evasioni fiscali.
La dichiarazione di illegittimità in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, Cost., va estesa anche alla parte delle norme che
nega rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenute alla iscrizione
nei ruoli per l'anno 1969, anche allo scopo di evitare irrazionali
differenze qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate
al momento in cui si decide del diritto alla proroga.
6. - Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 5 e 25 Cost.
dalle ordinanze del pretore di Milano del 29 gennaio e del 7 agosto
1971 rimangono assorbite.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della
legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli
immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034:
a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di
provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello
risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per
l'anno 1969;
b) nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del
detto reddito eventualmente sopravvenute;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n.
833, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dall'ordinanza del pretore di Torre del Greco del 23 giugno 1970;
b) del sopraindicato art. 1, comma secondo, così come modificato
dall'art. 56 sopracitato, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Venezia del 18 maggio
1971, del pretore di Brescia del 4 marzo e del 1 giugno 1971 e del
pretore di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 giugno 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere