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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31596/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mediante la distrazione di beni immobili segregati in un fondo patrimoniale e successivamente trasmessi ad una nuova società, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il concorrente reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, provvedendo conseguentemente ad escludere l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta originariamente contestata.

Considerato che le censure relative alla natura non distrattiva dell'operazione contestata sono manifestamente infondate.

La ricorrente non considera infatti che quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, rimanendo dunque del tutto irrilevante che gli organi fallimentari possano eventualmente esercitare l'azione revocatoria, atteso che ciò è possibile solo una volta che la condotta che determina il pericolo è stata consumata e il reato si è già perfezionato a seguito della pronunzia del fallimento.

Né rileva che i beni segregati nel fondo fossero gravati da ipoteca, atteso che una volta instaurata la concorsualità al creditore, ancorché privilegiato, è inibita autonoma azione esecutiva, mentre la Corte territoriale - con la cui motivazione sul punto sostanzialmente il ricorso non si è confrontato - ha ben chiarito il pericolo per l'integrità della garanzia patrimoniale generato dalla condotta dell'imputato.

Parimenti inconferente è che alla formazione del fondo abbiano partecipato anche altri soggetti con autonomi conferimenti, atteso che a rilevare è il semplice fatto che nello stesso fondo siano stati segregati beni provenienti dal patrimonio della fallita.

Né ancora rileva il richiamo alle pronunzie citate a p. 5 del ricorso, atteso che la ricorrente non considera come nel caso di specie la distrazione non consegua alla mera costituzione del fondo, ma altresì alla successiva trasmissione dei beni originariamente segregati ad una società all'uopo costituita, operazione che ha interposto un ulteriore ostacolo al recupero dei beni da parte degli organi fallimentari.

Va infatti ribadito che il reato di bancarotta patrimoniale è integrato non solo quando il fallito perde ingiustificatamente la titolarità giuridica del bene, ma in qualsiasi ipotesi di distacco fisico o giuridico dello stesso dal patrimonio di garanzia, con conseguente ostacolo alla sua apprensione da parte del curatore, determinandosi in tal senso un pericolo per l'integrità della garanzia e rimanendo irrilevante, come accennato, la sorte del bene successivamente alla dichiarazione del fallimento.

Del tutto generiche sono infine le censure relative alla sussistenza del dolo del reato contestato, posto che per la bancarotta patrimoniale lo stesso è stato desunto proprio dalla configurazione dell'operazione nel suo complesso e degli scopi cui era funzionale, per come ammessi dalla stessa ricorrente nell'atto di impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mediante la distrazione di beni immobili segregati in un fondo patrimoniale e successivamente trasmessi ad una nuova società, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il concorrente reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, provvedendo conseguentemente ad escludere l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta originariamente contestata. Considerato che le censure relative alla natura non distrattiva dell'operazione contestata sono manifestamente infondate. La ricorrente non considera infatti che quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, rimanendo dunque del tutto irrilevante che gli organi fallimentari possano eventualmente esercitare l'azione revocatoria, atteso che ciò è possibile solo una volta che la condotta che determina il pericolo è stata consumata e il reato si è già perfezionato a seguito della pronunzia del fallimento. Né rileva che i beni segregati nel fondo fossero gravati da ipoteca, atteso che una volta instaurata la concorsualità al creditore, ancorché privilegiato, è inibita autonoma azione esecutiva, mentre la Corte territoriale - con la cui motivazione sul punto sostanzialmente il ricorso non si è confrontato - ha ben chiarito il pericolo per l'integrità della garanzia patrimoniale generato dalla condotta dell'imputato. Parimenti inconferente è che alla formazione del fondo abbiano partecipato anche altri soggetti con autonomi conferimenti, atteso che a rilevare è il semplice fatto che nello stesso fondo siano stati segregati beni provenienti dal patrimonio della fallita. Né ancora rileva il richiamo alle pronunzie citate a p. 5 del ricorso, atteso che la ricorrente non considera come nel caso di specie la distrazione non consegua alla mera costituzione del fondo, ma altresì alla successiva trasmissione dei beni originariamente segregati ad una società all'uopo costituita, operazione che ha interposto un ulteriore ostacolo al recupero dei beni da parte degli organi fallimentari. Va infatti ribadito che il reato di bancarotta patrimoniale è integrato non solo quando il fallito perde ingiustificatamente la titolarità giuridica del bene, ma in qualsiasi ipotesi di distacco fisico o giuridico dello stesso dal patrimonio di garanzia, con conseguente ostacolo alla sua apprensione da parte del curatore, determinandosi in tal senso un pericolo per l'integrità della garanzia e rimanendo irrilevante, come accennato, la sorte del bene successivamente alla dichiarazione del fallimento. Del tutto generiche sono infine le censure relative alla sussistenza del dolo del reato contestato, posto che per la bancarotta patrimoniale lo stesso è stato desunto proprio dalla configurazione dell'operazione nel suo complesso e degli scopi cui era funzionale, per come ammessi dalla stessa ricorrente nell'atto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell
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