CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 18907/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 2644 del 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia in Roma alla via Borsieri n.3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2644/2022 Numero sezionale 590/2025 Numero di raccolta generale 18907/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2644/2022 Numero sezionale 590/2025 Numero di raccolta generale 18907/2025 Data pubblicazione 10/07/2025