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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00532/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi delVart. 599-bis cod. proc. pen.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena concordata, lamentando la mancata indicazione in sentenza degli specifici criteri applicati in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex multis Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01); considerato che il motivo proposto nel caso di specie non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione; rilevato che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con procedura semplificata (art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.) e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in l'avore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi delVart. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena concordata, lamentando la mancata indicazione in sentenza degli specifici criteri applicati in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex multis Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01); considerato che il motivo proposto nel caso di specie non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione; rilevato che l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata con procedura semplificata (art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.) e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in l'avore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 00532/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris