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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20958/2026

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udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, Sezione per iMinorenni, in parziale riforma, per quanto qui d’interesse, della sentenza del Tribunale per iminorenni di Roma emessa all'esito del giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reatoascritto a XXXXXXXXXal capo 1) dell'imputazione in quello di cui all'art. 74, comma 6, deld.P.R. n. 309 del 1990, e degli altri ascritti al predetto e allo XXXXXXXXX nella previsione dicui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ferme restando le diminuenti di cuiall’art. 98 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., ha condannato XXXXXXXXXalla pena di anni uno,mesi undici e giorni 10 di reclusione, XXXXXXXXXa quella di mesi sei di reclusione ed euro1000 di multa.2.

Per l'annullamento della sentenza, che ha definito altresì la posizione diXXXXXXXXXXXX, hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] tramite ilproprio difensore [OSCURATO:PERSONA].3.

XXXXXXXX ha affidato il ricorso a due motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3.1.

Col primo articolato motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera a),cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli artt. 81cod. pen., 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1998, 649, 669, comma 1, e 630, lett. a), cod. proc.pen. a seguito della denegata declaratoria di estinzione per esito positivo della messa allaprova dei reati per cui è processo in virtù della unicità del disegno criminoso con quelli giàgiudicati con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 404 del 2019, irrevocabileil 12 ottobre 2019, e, comunque, l'illegittimità della sentenza impugnata, rilevata lasovrapponibilità tra i fatti per cui è processo e quelli già giudicati, nonché la incompatibilitàfra la sentenza di condanna e la pregressa declaratoria di estinzione dello stesso reato.Sotto il primo profilo, acclarata l'unicità del disegno criminoso, si assume, che con lasentenza n. 444 del 2019, irrevocabile il 12/10/2019, XXXXXXXXX è stato definitivamentegiudicato per due episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, di cui uno, ilpiù grave, corrispondente all'attuale capo 65), a lui non contestato nel presenteprocedimento, commesso il 4 gennaio 2018, e l'altro commesso il 17 novembre 2017,riguardante una cessione singola di marijuana e la vendita in più occasioni di cocaina, fattiche, complessivamente, con riguardo alla sua specifica posizione, interessano l'intero arcodi operatività del delitto associativo, contestato come commesso dal novembre 2017all'aprile 2018, considerato che successivamente all'arresto dal 4 gennaio 2018 il ricorrenteera stato sottoposto a continui controlli da parte dei servizi sociali, per cui non è configurabilela protrazione della condotta così come contestata sino all'aprile del 2018; conclusionequest’ultima riscontrata anche dalla sentenza definitiva emessa all'esito del procedimento dimessa alla prova, che strutturalmente (si citano in tal senso alcuni passaggi motivazionalidella sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2020) non si limita ad accertare un fattoe dichiarare la sua estinzione, ma afferma altresì, che l'imputato, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA],era ormai fuori dal circuito criminale.

Lamenta in proposito che l'applicazione dell'istitutosarebbe discesa dalla scelta del Pubblico Ministero di non procedere contestualmente pertutti i reati già noti all'epoca: per cui, considerato per i fatti per cui oggi si procede sono tuttiantecedenti, e non successivi, a quello, più grave, per il quale è già stato giudicato, econsiderato che la messa alla prova del minore non importa un rapporto di strettaproporzionalità rispetto al reato per cui si procede, tanto da essere consentita per tutti i reati,non sarebbe pertinente il richiamo alla precedente pronuncia di questa Corte di legittimità n.46.366 del 2012 e deve ritenersi illegittima la ritenuta inoperatività del percorso riabilitativointrapreso e positivamente concluso.Sotto altro profilo, raffrontata l’imputazione di cui al capo 1), per cui oggi si procede aisensi dell'art.74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con i fatti complessivamente contestati al capo65), per i quali il ricorrente è già stato giudicato, nonché considerato che per le posizioni deiconcorrenti minorenni, compreso XXXXXXXXX, è già stato escluso il ruolo di promotori, sirileva una marcata corrispondenza dei fatti naturalistici, differendo le due contestazionisoltanto per le modalità di percezione del comportamento ascritto, un accordo temporaneoche cessa al termine del possesso congiunto per quanto riguarda i fatti già giudicati, ovveroun accordo finalizzato a una serie di comportamenti omologhi nel secondo caso, da cuiconsegue l’applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che, come è noto,impone ai fini del rilievo del bis in idem, una valutazione ancorata ai fatti e non allaqualificazione giuridica degli stessi (Si cita Sez. 1, n. 3829 del 2018).3.2. [OSCURATO:PERSONA] motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 81 e 157 cod. pen. in relazione all’omessa declaratoria diestinzione dei reati di cui ai capi 3), 4), 10), 12), 15), 17) e 18) quale conseguenza delladerubricazione nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.Si deduce che, nel caso in discorso, deve essere assunta quale data di decorrenzadella prescrizione quella del 4 dicembre 2017, relativa al reato di cui al capo 18), ecomunque quella di realizzazione di ogni singolo episodio criminoso, e la ritenutacontinuazione, dovendo operare il principio del favor rei, deve essere considerata pena soloper gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazionedella pena (si cita Sez.U n. 3286 del 27/11/2008, Deep 2019, RV 241755).4.

XXXXXXXXX, chiamato a rispondere delle sole imputazioni di cui ai capi 45), 48) e60), ha affidato il ricorso a due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione.4.1.

Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., l'apparenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sucui si fonda la affermazione di responsabilità.Si deduce che le prove a carico dell'imputato sono rappresentate esclusivamente dalmateriale captativo, dalla cui analisi tuttavia non emerge alcun elemento univocamenteindicativo della colpevolezza del ricorrente, osservato in specie:i. riguardo all'episodio di cui al capo 45), dall'analisi della conversazione richiamata apagina 54 della sentenza risulta che l’apporto del nominato alla conversazione, checoinvolge esclusivamente i maggiorenni XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX siadel tutto marginale, e comunque anche l'asserito aiuto nel conteggio delle banconote, qualeritenuto dai giudici di merito (pag. 125 della sentenza impugnata) non importa alcuncontributo causale alla realizzazione del reato;ii. riguardo al capo 48), nella conversazione valorizzata dai giudici di merito dallaCorte non vi è alcun indicatore della natura stupefacente dell'oggetto del trasporto di cui ilXXXXXXX avrebbe incaricato il minore, né è sufficiente, a tal fine, l'affermazione chel'interlocutore sarebbe il capo del sodalizio;iii. quanto, infine, al capo 60), il dialogo valorizzato, sempre fra i medesimi, è in granparte incomprensibile e comunque, quand'anche discorressero di qualche sostanzastupefacente, la stessa non appare essere nella disponibilità dell'imputato.4.2.

Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., ulteriore vizio di motivazione, assente e apparente nonché illogica, in ordine al diniegodelle attenuanti generiche.Si deduce l'apparenza della motivazione nella misura in cui la Corte di merito hamotivato esclusivamente sui precedenti penali a carico dell'imputato, senza considerarne lecondizioni personali, quali il fatto che fosse all'epoca appena quattordicenne nato e vissutoin un quartiere difficile in un contesto familiare caratterizzato dalla lunga detenzione delpadre e poi del fratello; tanto più considerato che i fatti si sono verificati nella settimana diNatale, momento in cui si trovava solo e il suo unico punto di riferimento era purtroppo lo zioXXXX, coinvolto nei medesimi fatti di reato.

L'omessa valorizzazione di questi dati hacomportato una violazione dei principi costituzionali, con specifico riferimento alla naturapersonale della responsabilità penale e dalla necessità che la pena debba sempre tenderealla rieducazione del condannato, non sottaciuto, da ultimo, che, nella sentenza resa dal GIPnel procedimento gemello nei confronti degli imputati maggiorenni, sono state riconosciutead alcuni le circostanze attenuanti generiche proprio in considerazione della situazionesociale in cui si è sviluppata l'associazione in discorso.5.Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, hasollecitato la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi di XXXXXXXXXe di XXXXXXXXX sono inammissibili.XXXXXXXXXXXXXXXX2 Il primo motivo è generico per aspecificità estrinseca e comunque manifestamenteinfondato.2.1.

Rileva il collegio che l'articolata censura rimanda, sotto entrambi i profili, siaquello della estensione l'effettivo dell'esito della messa alla prova disposta e conclusa in altroprocedimento, che quello del bis in idem sostanziale, al contenuto di altra sentenzairrevocabile, n. 444 del 2019, del medesimo Tribunale per i Minorenni, che, in macroscopicaviolazione del principio di autosufficienza, non è stata allegata al ricorso; analogamentel'affermazione difensiva, posta a sostegno nel primo profilo dalla censura, secondo cuil'imputato, successivamente all'arresto del 4 gennaio 2018 sarebbe stato sotto il costantecontrollo degli operatori dei servizi sociali, dato che si assume implicitamente travisato ocomunque obliterato dalla Corte territoriale, non risulta fondata su alcuno specifico atto delprocesso coerentemente allegato al ricorso.Va rimarcato in proposito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bisdisp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovaapplicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntualeindicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) egrava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissionedegli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n.32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).2.2.

Tanto premesso, la doglianza che investe l'omessa estensione della messa allaprova è, in primo luogo, generica, per aspecificità estrinseca e intrinseca, in quanto non siconfronta realmente con il ragionamento della Corte territoriale incentrato sullaconsiderazione del fatto che il ricorrente non ha, in questo procedimento, formulato l'istanzadi messa alla prova che, previa necessaria rinnovazione della prognosi sul positivo sviluppodella personalità dell'imputato ed elaborazione di un nuovo progetto di socializzazione oadeguamento di quello precedente, lo avrebbe posto nella condizione di ottenere il beneficiooggi rivendicato attraverso il riconoscimento della continuazione e l'estensione della primapronuncia oggetto di giudizio.Si osserva in proposito che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte,nell'ambito del procedimento penale a carico di imputati minorenni, quando vi ècontinuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa allaprova disposta per i primi non si estendo automaticamente ai secondi, in quanto l'esistenzadi ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quelliprecedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputatominorenne, rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare un nuovoprogetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello precedente (Sez. 6, Sentenza n.40312 del 08/07/2014, Rv. 260462 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012, Rv.255068 - 01).Tale conclusione è, del resto, perfettamente allineata ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, che - definitivamente superata la concezione del reatocontinuato in termini di unitarietà "ontologica" e riconosciutane un'unità solo fittizia quoadpoenam - si è consolidata nel senso di ritenere che il reato continuato "si configura qualeparticolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effettiespressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena,mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria puòessere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo,così rispondendo alla ratio di favor rei dell'istituto in oggetto (Cass. Sez.

U, n. 3286 del27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755).

In tutti gli altri casi, il reato continuato va inteso come unapluralità di reati, dovendosi recuperare l'autonomia che i singoli reati hanno sul pianonaturalistico, in quanto la considerazione scissa assicura un trattamento più favorevole alreo (Cass. Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755).

Applicando i suddettiprincipi - anche prima del citato arresto delle Sezioni Unite -, questa Corte di legittimità haritenuto che i reati avvinti dal vincolo della continuazione sono da considerare come un'unitàfittizia anche ad altri limitati effetti, come, ad esempio, ai fini della concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena (ex plurimis Cass. Sez. 1, n. 24571, Rv.243819).Alla stregua della suddetta giurisprudenza, nulla impedisce, in linea di massima,che i reati avvinti dal vincolo della continuazione (soprattutto se interna) possano essereconsiderati unitariamente anche ai fini della concessione della messa in prova,determinando l'unitarietà un effetto più favorevole per il reo, ossia l'estinzione del reato.2.3.

In definitiva, l'accertamento di altri reati in un diverso procedimento - e, quindi,nelle ipotesi di continuazione esterna - benché commessi in continuazione con quelli inprecedenza giudicati ed in relazione ai quali è stata già concessa la messa alla prova, nonpuò non implicare un nuovo ed attuale giudizio prognostico sulla personalità del minorenne,come espressamente richiesto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, giudizio che - in caso divalutazione positiva - può condurre o all'elaborazione di un progetto di intervento ex novo,che tenga conto delle specificità del reato contestato, oppure, in un'ottica di valorizzazionedell'unitarietà del reato, all'integrazione del progetto già portato a termine con successo: lascelta è discrezionalmente affidata al giudice, purché sul punto renda motivazione congrua elogica.La Corte di merito ha dunque fatto corretta applicazione di questi principi laddove haritenuto non estensibile la messa alla prova già concessa in relazione ad un reato, nonpotendo a tal fine limitarsi a rilevare la sussistenza del vincolo di continuazione fra i diversifatti, di per sé insuscettibile di consentire un'automatica concessione della messa alla prova.2.4.

Venendo poi all'ulteriore profilo di censura, che lamenta l'omesso riconoscimentodel bis in idem sostanziale in relazione alla fattispecie associativa (capo 1) che si assumesostanzialmente coincidente con i fatti contestati al capo 65), per il quale il ricorrente è giàstato definitivamente giudicato, oltre a quanto già osservato con riguardo alla omessaallegazione della sentenza irrevocabile in discorso, osserva il Collegio che lo stesso raffrontofra le due imputazioni in disanima - anche il capo 65), già giudicato, risulta comunqueriportato nella sentenza impugnata - evidenzia, come sinteticamente osservato dalla Corte dimerito, delle radicali differenze che, anche volendo prescindere dai noti limiti di cognizionedella Corte di cassazione che escludono ogni potere di revisione degli elementi materiali efattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (vediSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv.285504 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), non lasciano spazio alcuno alla tesidifensiva che prospetta la medesimezza del fatto e la conseguente violazione dell’art. 649cod. proc. pen.Si segnala in tal senso la differente estensione temporale, la condotta associativaessendosi protratta dal novembre 2017 all'aprile 2018, laddove il fatto già giudicato riguardaun singolo episodio del 4 gennaio 2018, ma altresì la composizione soggettiva - in alcunmodo valutata nelle argomentazioni difensive - che vede fra i partecipi anche il coimputatonon ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo all'episodio di cui al capo 65), oltre che,in termini, se possibile, più netti, la descrizione delle specifiche condotte associative, in alcunmodo considerate nel limitato perimetro dal fatto contestato al capo 65), quali unasignificativa attività di controllo del territorio, prelievo e occultamento della sostanzastupefacente e concreta attività di spaccio, al minuto, ai vari assuntori; va rilevato da ultimoche la sussistenza di un accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata direati, quand'anche normalmente comprovato in via logico deduttiva e non già attraversol'acquisizione di un contratto sottoscritto fra gli associati, rappresenta comunque un fattonaturalistico ulteriore e specifico.

È stata dunque correttamente esclusa, con ragionamentologico e coerente, lineare e non contraddetto in atti, la medesimezza del fatto rilevante aisensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

Si osserva da ultimo che è del tutto eccentrico il richiamo,non meglio argomentato, alla violazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che riguardala diversa problematica della esecuzione di più di sentenze definitive aventi ad oggetto ilmedesimo fatto.3.

Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.3.1.

Al di là della confusa esposizione che veramente non consente di comprendereper quale motivo, in relazione ad una molteplicità di reati (capi 3, 4, 10, 12, 15, 17 e 18), purunificati quoad poenan sotto il vincolo della continuazione, commessi nei mesi di novembree dicembre 2017, nelle date specificamente individuate nelle relative imputazioni, dovrebbefarsi riferimento alla data di commissione dell'episodio di cui al capo 18), è privo difondamento l'assunto dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, alla data delladefinizione del secondo grado di giudizio, in conseguenza della riqualificazione degli episodinella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.3.2.

In proposito è sufficiente evidenziare che si tratta, per tutti gli episodi, di fatticommessi successivamente all'entrata in vigore dalla cosiddetta riforma Orlando, introdottacon legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l’art. 159 cod. pen. prevedendo lasospensione del corso della prescrizione dal termine previsto per il deposito dellamotivazione della sentenza della condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivodella sentenza che definisce il grado successivo, comunque per un tempo non superiore aun anno e sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdottodall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024 Ud.,dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep. 22/01/2024, Rv.285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez.3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla,non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024, Ciarletti, non mass.;Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).3.3.

Nel caso in esame, il termine per il deposito della motivazione della sentenza diprimo grado, emessa il 6 dicembre 2023, è indicato in 45 giorni, dunque il termine diprescrizione è certamente rimasto sospeso dal 20 gennaio 2024 fino alla pronuncia deldispositivo della sentenza di appello, avvenuta il 4 giugno 2025, per un anno, quattro mesi e15 giorni, di talché nessuno dei reati in contestazione, come detto tutti commessi, compresoil reato associativo, in epoca compresa tra il novembre 2017 e l'aprile del 2018, purintervenuta la riqualificazione in fattispecie sanzionate con pena non superiore a sei anni,era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza in grado di appello.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.

Il primo motivo di ricorso, col quale lamenta vizio di motivazione in relazione allavalutazione del materiale captivo sul quale si fonda l'affermazione della sua responsabilitàpenale, è inammissibile perché diretto, con argomentazioni in parte generiche e in partemanifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presiadeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una meracontestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementipuntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenzamotivazionale su punti decisivi del gravame.4.1.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentatívo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n.6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 -

01.4.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioèdi spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità alriguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minimeincongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).4.3.

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testodel provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significadimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o dilogica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito unadiversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti alsuo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura ointerpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903), esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).4.4.

È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo»quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolarel'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forzadimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del"devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nelmerito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano,Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della provatale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad essopresiede.

In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistentiovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudiziologico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra lapremessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.Come ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamentodella prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", peromissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sulsignificante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).4.5.

Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la provatravisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve esseredevoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, nonpotendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il viziodi motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gliera stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n.5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).4.6.

Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingerel'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò siastrumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici delricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esamepuò avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purchél'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto ilcontenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile fratturatra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce allaCorte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare,dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) nonè consentito, in caso di cd.

"doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediantela pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appellosoprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendioprobatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate inprimo grado.4.7.

Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con laSuprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandonel'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta dellamotivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propriavalutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito,nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova.

Il travisamentonon costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto -per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sullabase dei quali si fonda il ragionamento.4.8.

Occorre, inoltre, chiarire - basandosi il ricorso su una richiesta di nuovavalutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i concorrenti- che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delcontenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, come ambientali - chenel caso di specie sono parte del compendio probatorio - costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576;Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724;Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164);quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, ondericostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fattoriferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri inmodo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01).E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato ilcontenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile(Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190;Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994), eventualità neppure dedotta nel caso inesame.

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazionio comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anchequando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate,si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del17/06/2016, Folino, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, eda Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).5.

Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche - non è del pari meritevole di accoglimento.5.1.

La Corte di appello, si è fatta carico di rideterminare la pena in ragionenell'accoglimento del motivo principale inerente alla riqualificazione nella fattispecie lieve dicui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, esplicitando altresì le ragioni per le quali,avuto riguardo alla condotta contemporanea e susseguente al reato, quale comprovata dallecondanne per fatti specifici, indici di una scelta di vita deviante, conformemente a quantoritenuto dal Tribunale, non potevano essere riconosciute al ricorrente le circostanzesolo, alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità, sufficiente a escludere il beneficioa nulla valendo le ulteriori circostanze richiamate dall'appellante individuate nel difficilecontesto familiare e sociale.5.2.

Ebbene, la Corte di merito, con motivazione logica e coerente, inattaccabile inquesta sede, ha fatto corretta applicazione di principi consolidati.La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice dimerito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece,sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi allaconcessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anchesoltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modoviene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità dellacondotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

La relativa motivazione,inoltre, può essere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nellavalutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudiziol'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, Sezione per iMinorenni, in parziale riforma, per quanto qui d’interesse, della sentenza del Tribunale per iminorenni di Roma emessa all'esito del giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reatoascritto a XXXXXXXXXal capo 1) dell'imputazione in quello di cui all'art. 74, comma 6, deld.P.R. n. 309 del 1990, e degli altri ascritti al predetto e allo XXXXXXXXX nella previsione dicui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ferme restando le diminuenti di cuiall’art. 98 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., ha condannato XXXXXXXXXalla pena di anni uno,mesi undici e giorni 10 di reclusione, XXXXXXXXXa quella di mesi sei di reclusione ed euro1000 di multa.2. Per l'annullamento della sentenza, che ha definito altresì la posizione diXXXXXXXXXXXX, hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] tramite ilproprio difensore [OSCURATO:PERSONA].3. XXXXXXXX ha affidato il ricorso a due motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3.1. Col primo articolato motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera a),cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli artt. 81cod. pen., 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1998, 649, 669, comma 1, e 630, lett. a), cod. proc.pen. a seguito della denegata declaratoria di estinzione per esito positivo della messa allaprova dei reati per cui è processo in virtù della unicità del disegno criminoso con quelli giàgiudicati con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 404 del 2019, irrevocabileil 12 ottobre 2019, e, comunque, l'illegittimità della sentenza impugnata, rilevata lasovrapponibilità tra i fatti per cui è processo e quelli già giudicati, nonché la incompatibilitàfra la sentenza di condanna e la pregressa declaratoria di estinzione dello stesso reato.Sotto il primo profilo, acclarata l'unicità del disegno criminoso, si assume, che con lasentenza n. 444 del 2019, irrevocabile il 12/10/2019, XXXXXXXXX è stato definitivamentegiudicato per due episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, di cui uno, ilpiù grave, corrispondente all'attuale capo 65), a lui non contestato nel presenteprocedimento, commesso il 4 gennaio 2018, e l'altro commesso il 17 novembre 2017,riguardante una cessione singola di marijuana e la vendita in più occasioni di cocaina, fattiche, complessivamente, con riguardo alla sua specifica posizione, interessano l'intero arcodi operatività del delitto associativo, contestato come commesso dal novembre 2017all'aprile 2018, considerato che successivamente all'arresto dal 4 gennaio 2018 il ricorrenteera stato sottoposto a continui controlli da parte dei servizi sociali, per cui non è configurabilela protrazione della condotta così come contestata sino all'aprile del 2018; conclusionequest’ultima riscontrata anche dalla sentenza definitiva emessa all'esito del procedimento dimessa alla prova, che strutturalmente (si citano in tal senso alcuni passaggi motivazionalidella sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2020) non si limita ad accertare un fattoe dichiarare la sua estinzione, ma afferma altresì, che l'imputato, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA],era ormai fuori dal circuito criminale. Lamenta in proposito che l'applicazione dell'istitutosarebbe discesa dalla scelta del Pubblico Ministero di non procedere contestualmente pertutti i reati già noti all'epoca: per cui, considerato per i fatti per cui oggi si procede sono tuttiantecedenti, e non successivi, a quello, più grave, per il quale è già stato giudicato, econsiderato che la messa alla prova del minore non importa un rapporto di strettaproporzionalità rispetto al reato per cui si procede, tanto da essere consentita per tutti i reati,non sarebbe pertinente il richiamo alla precedente pronuncia di questa Corte di legittimità n.46.366 del 2012 e deve ritenersi illegittima la ritenuta inoperatività del percorso riabilitativointrapreso e positivamente concluso.Sotto altro profilo, raffrontata l’imputazione di cui al capo 1), per cui oggi si procede aisensi dell'art.74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con i fatti complessivamente contestati al capo65), per i quali il ricorrente è già stato giudicato, nonché considerato che per le posizioni deiconcorrenti minorenni, compreso XXXXXXXXX, è già stato escluso il ruolo di promotori, sirileva una marcata corrispondenza dei fatti naturalistici, differendo le due contestazionisoltanto per le modalità di percezione del comportamento ascritto, un accordo temporaneoche cessa al termine del possesso congiunto per quanto riguarda i fatti già giudicati, ovveroun accordo finalizzato a una serie di comportamenti omologhi nel secondo caso, da cuiconsegue l’applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che, come è noto,impone ai fini del rilievo del bis in idem, una valutazione ancorata ai fatti e non allaqualificazione giuridica degli stessi (Si cita Sez. 1, n. 3829 del 2018).3.2. [OSCURATO:PERSONA] motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., la violazione degli artt. 81 e 157 cod. pen. in relazione all’omessa declaratoria diestinzione dei reati di cui ai capi 3), 4), 10), 12), 15), 17) e 18) quale conseguenza delladerubricazione nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.Si deduce che, nel caso in discorso, deve essere assunta quale data di decorrenzadella prescrizione quella del 4 dicembre 2017, relativa al reato di cui al capo 18), ecomunque quella di realizzazione di ogni singolo episodio criminoso, e la ritenutacontinuazione, dovendo operare il principio del favor rei, deve essere considerata pena soloper gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazionedella pena (si cita Sez.U n. 3286 del 27/11/2008, Deep 2019, RV 241755).4. XXXXXXXXX, chiamato a rispondere delle sole imputazioni di cui ai capi 45), 48) e60), ha affidato il ricorso a due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione.4.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., l'apparenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sucui si fonda la affermazione di responsabilità.Si deduce che le prove a carico dell'imputato sono rappresentate esclusivamente dalmateriale captativo, dalla cui analisi tuttavia non emerge alcun elemento univocamenteindicativo della colpevolezza del ricorrente, osservato in specie:i. riguardo all'episodio di cui al capo 45), dall'analisi della conversazione richiamata apagina 54 della sentenza risulta che l’apporto del nominato alla conversazione, checoinvolge esclusivamente i maggiorenni XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX siadel tutto marginale, e comunque anche l'asserito aiuto nel conteggio delle banconote, qualeritenuto dai giudici di merito (pag. 125 della sentenza impugnata) non importa alcuncontributo causale alla realizzazione del reato;ii. riguardo al capo 48), nella conversazione valorizzata dai giudici di merito dallaCorte non vi è alcun indicatore della natura stupefacente dell'oggetto del trasporto di cui ilXXXXXXX avrebbe incaricato il minore, né è sufficiente, a tal fine, l'affermazione chel'interlocutore sarebbe il capo del sodalizio;iii. quanto, infine, al capo 60), il dialogo valorizzato, sempre fra i medesimi, è in granparte incomprensibile e comunque, quand'anche discorressero di qualche sostanzastupefacente, la stessa non appare essere nella disponibilità dell'imputato.4.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., ulteriore vizio di motivazione, assente e apparente nonché illogica, in ordine al diniegodelle attenuanti generiche.Si deduce l'apparenza della motivazione nella misura in cui la Corte di merito hamotivato esclusivamente sui precedenti penali a carico dell'imputato, senza considerarne lecondizioni personali, quali il fatto che fosse all'epoca appena quattordicenne nato e vissutoin un quartiere difficile in un contesto familiare caratterizzato dalla lunga detenzione delpadre e poi del fratello; tanto più considerato che i fatti si sono verificati nella settimana diNatale, momento in cui si trovava solo e il suo unico punto di riferimento era purtroppo lo zioXXXX, coinvolto nei medesimi fatti di reato. L'omessa valorizzazione di questi dati hacomportato una violazione dei principi costituzionali, con specifico riferimento alla naturapersonale della responsabilità penale e dalla necessità che la pena debba sempre tenderealla rieducazione del condannato, non sottaciuto, da ultimo, che, nella sentenza resa dal GIPnel procedimento gemello nei confronti degli imputati maggiorenni, sono state riconosciutead alcuni le circostanze attenuanti generiche proprio in considerazione della situazionesociale in cui si è sviluppata l'associazione in discorso.5.Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, hasollecitato la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di XXXXXXXXXe di XXXXXXXXX sono inammissibili.XXXXXXXXXXXXXXXX2 Il primo motivo è generico per aspecificità estrinseca e comunque manifestamenteinfondato.2.1. Rileva il collegio che l'articolata censura rimanda, sotto entrambi i profili, siaquello della estensione l'effettivo dell'esito della messa alla prova disposta e conclusa in altroprocedimento, che quello del bis in idem sostanziale, al contenuto di altra sentenzairrevocabile, n. 444 del 2019, del medesimo Tribunale per i Minorenni, che, in macroscopicaviolazione del principio di autosufficienza, non è stata allegata al ricorso; analogamentel'affermazione difensiva, posta a sostegno nel primo profilo dalla censura, secondo cuil'imputato, successivamente all'arresto del 4 gennaio 2018 sarebbe stato sotto il costantecontrollo degli operatori dei servizi sociali, dato che si assume implicitamente travisato ocomunque obliterato dalla Corte territoriale, non risulta fondata su alcuno specifico atto delprocesso coerentemente allegato al ricorso.Va rimarcato in proposito che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bisdisp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovaapplicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntualeindicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) egrava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissionedegli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n.32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).2.2. Tanto premesso, la doglianza che investe l'omessa estensione della messa allaprova è, in primo luogo, generica, per aspecificità estrinseca e intrinseca, in quanto non siconfronta realmente con il ragionamento della Corte territoriale incentrato sullaconsiderazione del fatto che il ricorrente non ha, in questo procedimento, formulato l'istanzadi messa alla prova che, previa necessaria rinnovazione della prognosi sul positivo sviluppodella personalità dell'imputato ed elaborazione di un nuovo progetto di socializzazione oadeguamento di quello precedente, lo avrebbe posto nella condizione di ottenere il beneficiooggi rivendicato attraverso il riconoscimento della continuazione e l'estensione della primapronuncia oggetto di giudizio.Si osserva in proposito che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte,nell'ambito del procedimento penale a carico di imputati minorenni, quando vi ècontinuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa allaprova disposta per i primi non si estendo automaticamente ai secondi, in quanto l'esistenzadi ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quelliprecedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputatominorenne, rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare un nuovoprogetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello precedente (Sez. 6, Sentenza n.40312 del 08/07/2014, Rv. 260462 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46366 del 08/11/2012, Rv.255068 - 01).Tale conclusione è, del resto, perfettamente allineata ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, che - definitivamente superata la concezione del reatocontinuato in termini di unitarietà "ontologica" e riconosciutane un'unità solo fittizia quoadpoenam - si è consolidata nel senso di ritenere che il reato continuato "si configura qualeparticolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effettiespressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena,mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria puòessere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo,così rispondendo alla ratio di favor rei dell'istituto in oggetto (Cass. Sez. U, n. 3286 del27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755). In tutti gli altri casi, il reato continuato va inteso come unapluralità di reati, dovendosi recuperare l'autonomia che i singoli reati hanno sul pianonaturalistico, in quanto la considerazione scissa assicura un trattamento più favorevole alreo (Cass. Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755). Applicando i suddettiprincipi - anche prima del citato arresto delle Sezioni Unite -, questa Corte di legittimità haritenuto che i reati avvinti dal vincolo della continuazione sono da considerare come un'unitàfittizia anche ad altri limitati effetti, come, ad esempio, ai fini della concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena (ex plurimis Cass. Sez. 1, n. 24571, Rv.243819).Alla stregua della suddetta giurisprudenza, nulla impedisce, in linea di massima,che i reati avvinti dal vincolo della continuazione (soprattutto se interna) possano essereconsiderati unitariamente anche ai fini della concessione della messa in prova,determinando l'unitarietà un effetto più favorevole per il reo, ossia l'estinzione del reato.2.3. In definitiva, l'accertamento di altri reati in un diverso procedimento - e, quindi,nelle ipotesi di continuazione esterna - benché commessi in continuazione con quelli inprecedenza giudicati ed in relazione ai quali è stata già concessa la messa alla prova, nonpuò non implicare un nuovo ed attuale giudizio prognostico sulla personalità del minorenne,come espressamente richiesto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, giudizio che - in caso divalutazione positiva - può condurre o all'elaborazione di un progetto di intervento ex novo,che tenga conto delle specificità del reato contestato, oppure, in un'ottica di valorizzazionedell'unitarietà del reato, all'integrazione del progetto già portato a termine con successo: lascelta è discrezionalmente affidata al giudice, purché sul punto renda motivazione congrua elogica.La Corte di merito ha dunque fatto corretta applicazione di questi principi laddove haritenuto non estensibile la messa alla prova già concessa in relazione ad un reato, nonpotendo a tal fine limitarsi a rilevare la sussistenza del vincolo di continuazione fra i diversifatti, di per sé insuscettibile di consentire un'automatica concessione della messa alla prova.2.4. Venendo poi all'ulteriore profilo di censura, che lamenta l'omesso riconoscimentodel bis in idem sostanziale in relazione alla fattispecie associativa (capo 1) che si assumesostanzialmente coincidente con i fatti contestati al capo 65), per il quale il ricorrente è giàstato definitivamente giudicato, oltre a quanto già osservato con riguardo alla omessaallegazione della sentenza irrevocabile in discorso, osserva il Collegio che lo stesso raffrontofra le due imputazioni in disanima - anche il capo 65), già giudicato, risulta comunqueriportato nella sentenza impugnata - evidenzia, come sinteticamente osservato dalla Corte dimerito, delle radicali differenze che, anche volendo prescindere dai noti limiti di cognizionedella Corte di cassazione che escludono ogni potere di revisione degli elementi materiali efattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (vediSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv.285504 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), non lasciano spazio alcuno alla tesidifensiva che prospetta la medesimezza del fatto e la conseguente violazione dell’art. 649cod. proc. pen.Si segnala in tal senso la differente estensione temporale, la condotta associativaessendosi protratta dal novembre 2017 all'aprile 2018, laddove il fatto già giudicato riguardaun singolo episodio del 4 gennaio 2018, ma altresì la composizione soggettiva - in alcunmodo valutata nelle argomentazioni difensive - che vede fra i partecipi anche il coimputatonon ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo all'episodio di cui al capo 65), oltre che,in termini, se possibile, più netti, la descrizione delle specifiche condotte associative, in alcunmodo considerate nel limitato perimetro dal fatto contestato al capo 65), quali unasignificativa attività di controllo del territorio, prelievo e occultamento della sostanzastupefacente e concreta attività di spaccio, al minuto, ai vari assuntori; va rilevato da ultimoche la sussistenza di un accordo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata direati, quand'anche normalmente comprovato in via logico deduttiva e non già attraversol'acquisizione di un contratto sottoscritto fra gli associati, rappresenta comunque un fattonaturalistico ulteriore e specifico. È stata dunque correttamente esclusa, con ragionamentologico e coerente, lineare e non contraddetto in atti, la medesimezza del fatto rilevante aisensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Si osserva da ultimo che è del tutto eccentrico il richiamo,non meglio argomentato, alla violazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che riguardala diversa problematica della esecuzione di più di sentenze definitive aventi ad oggetto ilmedesimo fatto.3. Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.3.1. Al di là della confusa esposizione che veramente non consente di comprendereper quale motivo, in relazione ad una molteplicità di reati (capi 3, 4, 10, 12, 15, 17 e 18), purunificati quoad poenan sotto il vincolo della continuazione, commessi nei mesi di novembree dicembre 2017, nelle date specificamente individuate nelle relative imputazioni, dovrebbefarsi riferimento alla data di commissione dell'episodio di cui al capo 18), è privo difondamento l'assunto dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, alla data delladefinizione del secondo grado di giudizio, in conseguenza della riqualificazione degli episodinella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.3.2. In proposito è sufficiente evidenziare che si tratta, per tutti gli episodi, di fatticommessi successivamente all'entrata in vigore dalla cosiddetta riforma Orlando, introdottacon legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l’art. 159 cod. pen. prevedendo lasospensione del corso della prescrizione dal termine previsto per il deposito dellamotivazione della sentenza della condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivodella sentenza che definisce il grado successivo, comunque per un tempo non superiore aun anno e sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdottodall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 Ud.,dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep. 22/01/2024, Rv.285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez.3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla,non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024, Ciarletti, non mass.;Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).3.3. Nel caso in esame, il termine per il deposito della motivazione della sentenza diprimo grado, emessa il 6 dicembre 2023, è indicato in 45 giorni, dunque il termine diprescrizione è certamente rimasto sospeso dal 20 gennaio 2024 fino alla pronuncia deldispositivo della sentenza di appello, avvenuta il 4 giugno 2025, per un anno, quattro mesi e15 giorni, di talché nessuno dei reati in contestazione, come detto tutti commessi, compresoil reato associativo, in epoca compresa tra il novembre 2017 e l'aprile del 2018, purintervenuta la riqualificazione in fattispecie sanzionate con pena non superiore a sei anni,era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza in grado di appello.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4. Il primo motivo di ricorso, col quale lamenta vizio di motivazione in relazione allavalutazione del materiale captivo sul quale si fonda l'affermazione della sua responsabilitàpenale, è inammissibile perché diretto, con argomentazioni in parte generiche e in partemanifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presiadeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una meracontestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementipuntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenzamotivazionale su punti decisivi del gravame.4.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentatívo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n.6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 - 01.4.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioèdi spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità alriguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minimeincongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).4.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testodel provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significadimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o dilogica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito unadiversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti alsuo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura ointerpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903), esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).4.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo»quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nellamotivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette lavalutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolarel'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forzadimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del"devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nelmerito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano,Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della provatale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad essopresiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistentiovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudiziologico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra lapremessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamentodella prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", peromissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sulsignificante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).4.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la provatravisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve esseredevoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, nonpotendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il viziodi motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gliera stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n.5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).4.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingerel'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò siastrumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici delricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esamepuò avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purchél'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto ilcontenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile fratturatra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione delprovvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce allaCorte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare,dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) nonè consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediantela pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appellosoprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendioprobatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate inprimo grado.4.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con laSuprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandonel'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta dellamotivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propriavalutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito,nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamentonon costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto -per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sullabase dei quali si fonda il ragionamento.4.8. Occorre, inoltre, chiarire - basandosi il ricorso su una richiesta di nuovavalutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i concorrenti- che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delcontenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, come ambientali - chenel caso di specie sono parte del compendio probatorio - costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576;Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724;Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164);quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, ondericostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fattoriferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri inmodo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01).E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato ilcontenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile(Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190;Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994), eventualità neppure dedotta nel caso inesame. Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazionio comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anchequando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate,si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del17/06/2016, Folino, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, eda Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).5. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche - non è del pari meritevole di accoglimento.5.1. La Corte di appello, si è fatta carico di rideterminare la pena in ragionenell'accoglimento del motivo principale inerente alla riqualificazione nella fattispecie lieve dicui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, esplicitando altresì le ragioni per le quali,avuto riguardo alla condotta contemporanea e susseguente al reato, quale comprovata dallecondanne per fatti specifici, indici di una scelta di vita deviante, conformemente a quantoritenuto dal Tribunale, non potevano essere riconosciute al ricorrente le circostanzesolo, alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità, sufficiente a escludere il beneficioa nulla valendo le ulteriori circostanze richiamate dall'appellante individuate nel difficilecontesto familiare e sociale.5.2. Ebbene, la Corte di merito, con motivazione logica e coerente, inattaccabile inquesta sede, ha fatto corretta applicazione di principi consolidati.La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice dimerito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece,sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi allaconcessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anchesoltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modoviene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità dellacondotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). La relativa motivazione,inoltre, può essere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nellavalutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudiziol'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris