CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 05551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2024 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da D'[OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal PM in data 11 giugno 2024 o comunque la sua sospensione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'[OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, l'ordine di esecuzione è stato emesso senza sospensione, come ritenuto dal G.E., in modo del tutto legittimo, atteso che riguarda un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art.4 bis ord.pen. . Nessuna valenza può darsi - a tal fine - al giudizio di comparazione tra le circostanze di opposto segno, posto che ciò che rileva al fine di ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 4 bis ord.pen. è la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi dell'art. 69 cod.pen. ( v. Sez. I n. 20796 del 12.04.2019, rv 276312). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. e Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]