CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21450/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di MODENA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/7/2024 il Tribunale di Modena dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Agati colpevole della contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81. 2. Rilevato che propone appello l'imputato, contestando la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché proposta da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il C gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]