CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria dell'Il maggio 2026) avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta genericità dei motivi d'appello - sono manifestamente infondati in quanto - sul presupposto per cui la mancanza di specificità del motivo (dalla quale, a mente dell'art. 591 comma i lett. c, deriva l'inammissibilità) si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - la Corte territoriale ha indicato analiticamente (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) le ragioni argomentate della decisione non specificamente censurate nella formulazione dei motivi d'appello quanto all'ipotizzato difetto di consapevolezza della provenienza illecita della res furtiva e alle censure sollevate con riferimento al trattamento sanzionatorio; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichi P.Q.M