CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 37324/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 2.12 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso: - di aver riportato n. dodici sentenze di condanna, specificamente elencate; - che i reati (rapine commesse nell'anno 2009) giudicati dalle sentenze pronunciate in data 6.11.2009 dalla Corte di appello di Bari e, in data 28.10.2010, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, erano stati unificati nel vincolo della continuazione con ordinanza depositata in data 16.10.2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; - che i reati (rapine commesse nell'anno 2006) giudicati dalle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna, erano stati unificati nel vincolo della continuazione con ordinanza depositata in data 9.7.2014 dalla Corte di appello di Bologna; - che con sentenza pronunciata in data 15.6.2018 la Corte di appello di Bologna aveva riconosciuto la continuazione tra il reato (rapina commessa nell'anno 2006) giudicato in quel procedimento e i reati giudicati dalle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna, rilevava che con la successiva ordinanza pronunciata in data 11.12.2019 dalla Corte di appello di Bologna era stata riconosciuta la continuazione - come desumibile dal testo della motivazione - tra i reati, tutti commessi nell'anno 2009, giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 6.11.2009, dalla Corte di appello di Bari, in data 28.10.2010, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna e, in data 17.1.2017, dalla Corte di appello di Bologna; rilevava, infine, che con il provvedimento di unificazione delle pene adottato in data 16.1.2020 il pubblico ministero aveva considerato che con l'ordinanza depositata in data 11.12.2019 fosse stata riconosciuta la continuazione - come, in effetti, per errore, indicato nel dispositivo - tra i reati, commessi nell'anno 2006, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna e il reato, commesso nell'anno 2009, giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 17.1.2017, dalla Corte di appello di Bologna. Veniva quindi formulata richiesta di rideterminazione della pena da eseguire. 2. Con ordinanza depositata in data 25.2.2021 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da scontare di cui al provvedimento di cumulo adottato in data 16.1.2020 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. L'ordinanza ha ritenuto che "pur notandosi un errore materiale nella motivazione dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove indica la data di commissione delle rapine ... all'anno 2009 anziché 2006", comunque quella decisione non risultava illogica e, in ogni caso, non era stata impugnata, per cui legittimamente il pubblico ministero aveva proceduto alla determinazione della pena da eseguire "sulla base delle decisioni prese dal giudice dell'esecuzione con la detta ordinanza 11.12.2019, irrevocabile e chiara nella sua formulazione e nel suo contenuto decisorio ...". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della decisione impugnata. Il provvedimento impugnato non ha esaminato la questione relativa alla duplicazione della pena inflitta dalle sentenze pronunciate in data 13.4.2012 e 21.5.2012 dalla Corte di appello di Bologna, che il provvedimento di cumulo aveva considerato con riguardo alla pena rideterminata dall'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla pena determinata dalla sentenza pronunciata in data 15.6:2018 dalla Corte di appello di Bologna. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, osservando che il provvedimento di cumulo presentava la duplicazione di condanne indicata nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va quindi pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. La difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la richiesta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione, in modifica del provvedimento adottato in data 16.1.2020 dal pubblico ministero, della pena da eseguire sul rilievo che quel provvedimento aveva interpretato la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto risultava dal dispositivo della stessa ordinanza, dispositivo che, in realtà, - secondo l'istante - era difforme dalla motivazione e quindi errato.Di conseguenza, errata era la determinazione della pena da eseguire operata dal pubblico ministero. L'ordinanza impugnata ha motivato la decisione di rigetto dell'istanza sotto diversi profili: ha ritenuto che l' "errore materiale" riscontrabile nella motivazione non avesse inciso sulla decisione; ha rilevato che l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata impugnata; ha aggiunto che detta ordinanza era "chiara nella sua formulazione e nel suo contenuto decisorio su cui non possono sussistere incertezze interpretative". 2. Quanto al rilievo della definitività, per mancata impugnazione, dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si osserva che il dato, pacifico, non è decisivo, in quanto con l'incidente di esecuzione era stata posta questione sul contenuto di quella decisione, e non ne era stata chiesta una modifica in assenza di elementi nuovi. In relazione al contenuto decisorio di una ordinanza, la giurisprudenza ha chiarito che esso è espresso dal provvedimento nella sua integralità, così che eventuali anomalie riscontrabili nel dispositivo ovvero incoerenze tra dispositivo e motivazione possono essere risolte attraverso la considerazione anche della motivazione, che può così evidenziare la non conformità del dispositivo, per errore materiale, rispetto al contenuto della decisione assunta e quindi giustificare la correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa, Rv. 214089; Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709; Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258050). L'originaria istanza aveva quindi sollecitato il giudice dell'esecuzione ad interpretare il contenuto decisorio di quel 'provvedimento, evidenziando come il dispositivo avesse affermato la continuazione tra i reati, commessi nell'anno 2006, giudicati dalle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna e il reato, commesso nell'anno 2009, giudicato dalla sentenza pronunciata, in data 17.1.2017, dalla Corte di appello di Bologna, mentre dalla motivazione era desumibile che la continuazione era stata riconosciuta tra tre rapine commesse nell'anno 2009, quella giudicata dalla sentenza pronunciata, in data 17.1.2017, dalla Corte di appello di Bologna e quelle giudicate dalle sentenze pronunciate, in data 6.11.2009, dalla Corte di appello di Bari e, in data 28.10.2010, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna e già unificate nel vincolo della continuazione con ordinanza depositata in data 16.10.2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.Sul punto, l'ordinanza ha ritenuto che non vi fosse contrasto tra dispositivo e motivazione, esprimendosi nei seguenti testuali termini:" questa Corte, ritenuto che, pur notandosi un errore materiale nella motivazione dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove indica la data di commissione delle rapine di cui alle condanne indicate ai numeri 6) e 7) del certificato penale all'anno 2009 anziché 2006, reputa che il ragionamento operato dal giudice dell'esecuzione a sostegno del rigetto della richiesta di continuazione per le sentenze di cui ai numeri 3 e 4 del certificato penale appaia comunque logico in quanto verte non solo sull'epoca ma anche sui diversi luoghi di commissione (Cerignola per la sentenza di cui al n. 3 del certificato penale e Calderino per la sentenza 4 del certificato penale)". La motivazione risulta manifestamente illogica, in quanto nella motivazione dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è un (corretto) esplicito, mediante il riferimento al numero (18) del certificato del casellario, collegamento tra la rapina commessa il 26.9.2009 e la sentenza pronunciata in data 8.11.2012 - parzialmente riformata in data 17.1.2017 -, mentre l'oggetto delle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna viene correttamente indicato, nella premessa della parte motiva, nelle rapine commesse nell'agosto e novembre 2006. L'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione lo specifico passaggio motivazionale (dell'ultima ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) dove si afferma che va riconosciuta la continuazione tra la rapina commessa il 26 settembre 2009 e le rapine "già poste in continuazione con ordinanza del 9 luglio 2014" , provvedimento che - secondo quanto indicato nella premessa della motivazione - è "afferente le due rapine del 7.2.2009 e 29.7.2009" e che, invece, - secondo quanto risulta dal certificato del casellario - riguarda le rapine, commesse nell'anno 2006, giudicate dalle sentenze pronunciate in data 21.5.2012 e 13.4.2012 dalla Corte di appello di Bologna. 3. L'ordinanza impugnata ha dunque respinto la richiesta del condannato, escludendo che il contenuto della decisione assunta dalla ordinanza emessa in data 11.12.2019 dal giudice dell'esecuzione fosse diverso da quello espresso nel dispositivo dell'ordinanza medesima, ma di tale accertamento ha dato motivazione che risulta manifestamente illogica. L'accertamento del contenuto della decisione assunta in data 11.12.2019 è presupposto necessario per la verifica della correttezza del provvedimento di cumulo delle pene adottato dal pubblico ministero in data 16.1.2020. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice dovrà rinnovare l'esame dell'incidente di esecuzione proposto dal condannato, evitando, nella necessaria verifica in ordine al contenuto decisorio dell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna, le lacune motivazionali evidenziate supra al punto 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con