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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04335/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 845/2022 depositata il 1/03/2022.

R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso le ore 20, cadde a causa di una buca nel pavimento del marciapiede sul quale stava camminando, in Avellino, all’altezza dell’intersezione della via Mancini e della via Circonvallazione, riportando lesioni.

2. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la buca non era visibile, anche perché coperta da alcuni fogli di giornale, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune della detta Città, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

3. Il Comune di costituì in giudizio e resistette alla domanda.

4. Il Tribunale istruì la causa con l’ interrogatorio formale del Tamborrini e l’escussione del teste addotto dallo stesso e, all’esito, rigettò la domanda, con compensazione delle spese.

5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.

6. Il Comune resistette all’impugnazione.

7. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione con la sentenza n. 845 del 1/03/2022.

8. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA].

9. Resiste con controricorso il Comune. 10.Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ unico motivo di ricorso è così formulato : violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc. c iv . degli artt. 1227, 2043, 2051 cod. c iv .

Il motivo censura la sentenza d’appello per avere la Corte esaminato soltanto il profilo della colpa o comunque dell’incauto comportamento del Tamborrini, e lo aveva qualificato quale caso R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle fortuito, idoneo a escludere la responsabilitàdel Comune di Avellino, quale custode del marciapiede, senza indagare compiutamente se detto comportamento potesse considerarsi anche imprevedibile e imprevenibile.

Il motivo riporta ulteriormente, dopo che la motivazione della sentenza della Corte territoriale era stata già pedissequamente trascritta, alle pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nell’esposizione dei fatti rilevanti, le parti ritenute salienti della sentenza d’appello e soltanto alle pag. 13 e seguenti espone le ragioni di critica in diritto , da individuarsi nella mancanza di adeguatielementi, nell’esposizione dei motivi della decisione,a che la condotta del Tamborri ni potesse dirsi connotata da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità.

Il motivo deduce che il Comune non aveva mai offerto alcuna prova che la condotta del Tamborrini avesse assunto le caratteristiche suddette e, deduce il ricorrente,al più la sua condotta avrebbe potuto incidere quale concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Infine, il motivo censura la sentenza d’appello per non avere adeguatamente qualificato la condotta del Tamborrini in termini di imprevedibilità e inevitabilità.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile .

In via preliminare il motivo di ricorso richiama anche l’art. 2043 cod. civ. ma non svolge alcuna conferente critica alla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 2043cod. civ., come, peraltro, ritenuto anche, alla pag. 6, dal la Corte d’appello in relazione alla sentenza del T ribunale di Avellino.

Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale non prende in esame la sola condotta (colposa) del danneggiato poiché la motivazione, alla pag. 7 e alla successiva pag. 8 individua le caratteristiche dei luoghi affermando che la buca era «posta al margine estremo del marciapiede, in corrispondenza con lo scalino e R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle l’incrocio tra le due strade – via Mancini e via Circumvallazione – di piccole dimensioni ma facilmente avvistabile per l’evidente differenza di colore tra il suo fondo di cemento e le mattonelle marroni, oltre che per la vicinanza di un palo dell’illuminazione pubblica, ed agevolmente evitabile per la presenza di ampio spazio liberamente percorribile in piena sicurezza» e, nel prosieguo della motivazione la sentenza afferma che «l’appellante non nega, anzi conferma, la sua intenzione di attraversare la strada proprio in corrispondenza dell’incrocio, laddove ciò non era consentito e benché un attraversamentopedonale fosse previsto a distanza di pochi metri, solo così trovando spiegazione il suo incedere proprio sul margine estremo del marciapiede».

La Corte d’Appello, dunque, ha accertato in concreto una condotta colposa assorbente da parte della vittima, con accertamento di fatto qui non sindacabile.

La difesa delricorrente, a sostegno della censura, richiama e trascrive ampiamente la sentenza di questa Corte 31/10/2017 n. 25837 secondo la quale solo una condotta imprevedibile della vittima poteva escludere del tutto la responsabilitàdel custode.

Detta giurisprudenza fu tuttavia abbandonata poco dopo dalle sentenze cc.dd.

« gemelle » (nn. 2481 e 2482 del 1/02/2018), con le quali questa Cortestabilì che la prevedibilità della condotta della vittima è irrilevante ai fini della responsabilità del custode, essendo quest’ultima oggettiva.

Al concetto di «prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode»si sostituì quello di «prevedibilità del pericolo da parte della vittima», e si stabilì che «ove la situazione (di pericolo)sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito».

Tale princi pio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.

R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) –è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello, con giudizio di fatto adeguatamente motivato.

Infine, deve ribadirsi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva o meno della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro –come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 5/07/2017, n. 16502, Rv. 644818 –01).

3. La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 2051 cod.civ . come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità , dando rilievo al caso fortuito, costituito dalla stessa condotta della parte lesa.

4. Il ricorso è, in conclus i one, rigettato .

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

6. Il r i getto del ricorso comporta, inoltre , che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23908/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 845/2022 depositata il 1/03/2022. R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso le ore 20, cadde a causa di una buca nel pavimento del marciapiede sul quale stava camminando, in Avellino, all’altezza dell’intersezione della via Mancini e della via Circonvallazione, riportando lesioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la buca non era visibile, anche perché coperta da alcuni fogli di giornale, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune della detta Città, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. 3. Il Comune di costituì in giudizio e resistette alla domanda. 4. Il Tribunale istruì la causa con l’ interrogatorio formale del Tamborrini e l’escussione del teste addotto dallo stesso e, all’esito, rigettò la domanda, con compensazione delle spese. 5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello. 6. Il Comune resistette all’impugnazione. 7. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione con la sentenza n. 845 del 1/03/2022. 8. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA]. 9. Resiste con controricorso il Comune. 10.Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ unico motivo di ricorso è così formulato : violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc. c iv . degli artt. 1227, 2043, 2051 cod. c iv . Il motivo censura la sentenza d’appello per avere la Corte esaminato soltanto il profilo della colpa o comunque dell’incauto comportamento del Tamborrini, e lo aveva qualificato quale caso R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle fortuito, idoneo a escludere la responsabilitàdel Comune di Avellino, quale custode del marciapiede, senza indagare compiutamente se detto comportamento potesse considerarsi anche imprevedibile e imprevenibile. Il motivo riporta ulteriormente, dopo che la motivazione della sentenza della Corte territoriale era stata già pedissequamente trascritta, alle pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nell’esposizione dei fatti rilevanti, le parti ritenute salienti della sentenza d’appello e soltanto alle pag. 13 e seguenti espone le ragioni di critica in diritto , da individuarsi nella mancanza di adeguatielementi, nell’esposizione dei motivi della decisione,a che la condotta del Tamborri ni potesse dirsi connotata da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità. Il motivo deduce che il Comune non aveva mai offerto alcuna prova che la condotta del Tamborrini avesse assunto le caratteristiche suddette e, deduce il ricorrente,al più la sua condotta avrebbe potuto incidere quale concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Infine, il motivo censura la sentenza d’appello per non avere adeguatamente qualificato la condotta del Tamborrini in termini di imprevedibilità e inevitabilità. 2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile . In via preliminare il motivo di ricorso richiama anche l’art. 2043 cod. civ. ma non svolge alcuna conferente critica alla sentenza impugnata in ordine alla qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 2043cod. civ., come, peraltro, ritenuto anche, alla pag. 6, dal la Corte d’appello in relazione alla sentenza del T ribunale di Avellino. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale non prende in esame la sola condotta (colposa) del danneggiato poiché la motivazione, alla pag. 7 e alla successiva pag. 8 individua le caratteristiche dei luoghi affermando che la buca era «posta al margine estremo del marciapiede, in corrispondenza con lo scalino e R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle l’incrocio tra le due strade – via Mancini e via Circumvallazione – di piccole dimensioni ma facilmente avvistabile per l’evidente differenza di colore tra il suo fondo di cemento e le mattonelle marroni, oltre che per la vicinanza di un palo dell’illuminazione pubblica, ed agevolmente evitabile per la presenza di ampio spazio liberamente percorribile in piena sicurezza» e, nel prosieguo della motivazione la sentenza afferma che «l’appellante non nega, anzi conferma, la sua intenzione di attraversare la strada proprio in corrispondenza dell’incrocio, laddove ciò non era consentito e benché un attraversamentopedonale fosse previsto a distanza di pochi metri, solo così trovando spiegazione il suo incedere proprio sul margine estremo del marciapiede». La Corte d’Appello, dunque, ha accertato in concreto una condotta colposa assorbente da parte della vittima, con accertamento di fatto qui non sindacabile. La difesa delricorrente, a sostegno della censura, richiama e trascrive ampiamente la sentenza di questa Corte 31/10/2017 n. 25837 secondo la quale solo una condotta imprevedibile della vittima poteva escludere del tutto la responsabilitàdel custode. Detta giurisprudenza fu tuttavia abbandonata poco dopo dalle sentenze cc.dd. « gemelle » (nn. 2481 e 2482 del 1/02/2018), con le quali questa Cortestabilì che la prevedibilità della condotta della vittima è irrilevante ai fini della responsabilità del custode, essendo quest’ultima oggettiva. Al concetto di «prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode»si sostituì quello di «prevedibilità del pericolo da parte della vittima», e si stabilì che «ove la situazione (di pericolo)sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito». Tale princi pio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) –è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello, con giudizio di fatto adeguatamente motivato. Infine, deve ribadirsi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva o meno della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro –come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 5/07/2017, n. 16502, Rv. 644818 –01). 3. La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 2051 cod.civ . come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità , dando rilievo al caso fortuito, costituito dalla stessa condotta della parte lesa. 4. Il ricorso è, in conclus i one, rigettato . 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 6. Il r i getto del ricorso comporta, inoltre , che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.082,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. R.g. n. 23908 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso arti
Sentenza Cassazione n. 04335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris