CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 22135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed operata la riduzione per il rito. 2. In particolare, il G.i.p. riteneva insussistenti le condizioni per il proscioglimento del Mutti ex art. 129 c.p.p., in ordine ai reati a lui ascritti, di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 c.p. perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si impossessava della vettura targata [OSCURATO:TARGA] che si trovava parcheggiata lungo la pubblica via, sottraendola al proprietario [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 7 c.p. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e al fine di trarne profitto, si impossessava, rompendone il vetro posteriore sinistro, della vettura targata [OSCURATO:TARGA], parcheggiata lungo la pubblica via e, dunque, esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede, sottraendola alla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Mutti, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati; invero, nel caso de quo, l'effettivo impossessamento del bene - consistente nell'instaurazione di un autonomo ed effettivo potere di controllo e di disposizione della res sottratta - posto che le due vetture dopo essere state sottratte ai legittimi proprietari erano state parcheggiate dai due coimputati in luogo pubblico accessibile a chiunque e fuori dalla sfera di controllo degli stessi; dunque, dovendosi ritenere le condotte poste in essere dal ricorrente e dal suo sodale inidonee a conseguire l'effettiva apprensione dei beni sottratti, non può ritenersi integrata la consumazione dei reati in contestazione, potendosi al più ricondursi gli stessi alla diversa ipotesi di cui agli artt. 56 e 624 c.p. 3. Il Procuratore Generale in sede, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e all'erronea qualificazione giuridica del fatto (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). In merito a tale ultima ipotesi, questa Corte ha chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). Tale verifica deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione nonché della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). Orbene, nella fattispecie in esame non ricorre alcun errore manifesto, atteso che dalla descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione e nella sentenza impugnata non emergono elementi in grado di deporre agevolmente e immediatamente per la configurazione del tentativo. Al contrario, invece, la consumazione dei furti emerge dalla circostanza che le autovetture esposte alla pubblica fede venivano spostate (come dichiarato in ricorso) dal luogo di apprensione e parcheggiate ancora sulla pubblica via, con ciò dando chiaramente conto della materiale apprensione dei beni. 1.2. In tale contesto, pertanto, la dedotta erronea qualificazione giuridica dei fatti, non essendo ancorata ad alcun preciso elemento di conforto si traduce in un motivo di ricorso inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. così deciso il 7.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] Ros P [OSCURATO:PERSONA] jo J4 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 7 G