CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6755/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H09 F158 D), r difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore. E l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in persona del Presidente pro tempore. - INTIMATI - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 6755/2022 per la cassazione della sentenza n. 7037/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 15785/2025 tributaria regionale della Sicilia depositata in data 28 luglio 2021.Data pubblicazione 12/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 877/12/2014 della Commissione tributaria provinciale di Messina nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando il Comune di Messina e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi 400,00 €, oltre IVA ed accessori; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 febbraio 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 31 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata ex lege a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ed il Comune di Messina sono restate intimate; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a «[OSCURATO:EMAIL]»;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 6755/2022 Numero sezionale 2699/2025 2. richiamati i contenuti delle pronunce di questa Corte (Cass. Numero di raccolta generale 15785/2025Data pubblicazione 12/06/2025 S.U. n. 2087/2020 e Cass. n. 17741/2022), secondo cui il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura Generale in Roma; 3. richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in relazione ai rapporti processuali già facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stabilite sul punto regole speciali e differenti, trova applicazione il principio per il quale, come regola generale nel giudizio di legittimità, la rappresentanza in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il suo patrocinio spetta all’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. n. 1806/2024); 4. la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le suddette ragioni è da reputarsi nulla, in quanto non eseguita all'Avvocatura dello Stato; P.Q.M. la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 202