Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34188/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto di espulsione disposta ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per violazione di legge con riferimento alla ritenuta irrilevanza della mancanza del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto in Italia a procedimento penale, con conseguente pregiudizio del suo diritto alle prerogative difensive; rilevato che: il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, da un lato, l'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 che disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione (segnatamente comma 5) non prevede, come invece l'art. 13 in materia di espulsione amministrativa, l'istituto del nulla osta di cui al comma 3 della disposizione da ultimo citata; ad ogni modo, quand'anche si ritenesse applicabile la disposizione, la mancanza del predetto nulla osta non potrebbe essere fatta valere dal soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, trattandosi di istituto posto a tutela della effettività della giurisdizione penale e non dei diritti del soggetto espulso che può esercitare le proprie prerogative nel procedimento penale che lo vede tutt'ora coinvolto in territorio italiano mediante l'autorizzazione al rientro sul territorio di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MEPOSITAT r-f\r‘! ,77-71.R._FRIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto di espulsione disposta ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per violazione di legge con riferimento alla ritenuta irrilevanza della mancanza del nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto in Italia a procedimento penale, con conseguente pregiudizio del suo diritto alle prerogative difensive; rilevato che: il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, da un lato, l'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 che disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione (segnatamente comma 5) non prevede, come invece l'art. 13 in materia di espulsione amministrativa, l'istituto del nulla osta di cui al comma 3 della disposizione da ultimo citata; ad ogni modo, quand'anche si ritenesse applicabile la disposizione, la mancanza del predetto nulla osta non potrebbe essere fatta valere dal soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, trattandosi di istituto posto a tutela della effettività della giurisdizione penale e non dei diritti del soggetto espulso che può esercitare le proprie prerogative nel procedimento penale che lo vede tutt'ora coinvolto in territorio italiano mediante l'autorizzazione al rientro sul territorio di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MEPOSITAT r-f\r‘! ,77-71.R._FRIA
Decreto Cassazione n. 34188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris