Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 31052/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaroha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la penale diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 186 c. 2 lett. c), 2bis, 2 sexies d.lgs. 285 del 1992 e 4 l. 110 del 1975, condannandolo alla penaritenuta di giustizia;ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato deducel'omessa declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.,è manifestamente infondato, poiché prospetta una violazione di normeprocessuali smentita dagli atti; invero, essendo l'appello stato proposto entro il31 dicembre 2024, trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 2della legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui «Nei procedimenti di cui alcomma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice diprocedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e diun anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»; ne consegue che, alla datadella sentenza di secondo grado, pronunciata il 14 gennaio 2026, il terminetriennale di improcedibilità non era ancora decorso, sicché la decisioneimpugnata risulta adottata entro il limite temporale previsto dall'art. 344-biscod. proc. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaroha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la penale diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 186 c. 2 lett. c), 2bis, 2 sexies d.lgs. 285 del 1992 e 4 l. 110 del 1975, condannandolo alla penaritenuta di giustizia;ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato deducel'omessa declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.,è manifestamente infondato, poiché prospetta una violazione di normeprocessuali smentita dagli atti; invero, essendo l'appello stato proposto entro il31 dicembre 2024, trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall'art. 2della legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui «Nei procedimenti di cui alcomma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice diprocedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e diun anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»; ne consegue che, alla datadella sentenza di secondo grado, pronunciata il 14 gennaio 2026, il terminetriennale di improcedibilità non era ancora decorso, sicché la decisioneimpugnata risulta adottata entro il limite temporale previsto dall'art. 344-biscod. proc. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris