CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 05238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio di tutti gli elementi necessari per la configurabilità del reato de quo e delle ipotesi indicate nell'art.129 cod. proc. pen., si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata lamentare che «quanto riportato nel corpo motivazionale della sentenza di secondo grado costituisce mera clausola di stile, non sottoposta ad alcun vaglio da parte dell'organo decidente»; Ricordato il principio secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ',Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Co -te cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]