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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25534/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ed ha concesso l'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., riducendo la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa; le concesse attenuanti (anche quelle ex art. 62-bis cod. pen. sono state confermate) sono state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti residue (la violenza sulle cose, il mezzo fraudolento e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale).

2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura diversi.

2.1. Il primo argomento eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente: non sarebbe provata la riferibilità della condotta di allaccio abusivo del contatore elettrico alla stessa, oltre ogni ragionevole dubbio.

Si ripercorrono alcuni elementi di prova favorevoli e si sottolinea come l'allaccio abusivo al contatore ENEL fosse preesistente al contratto della ricorrente con la società erogatrice; mancherebbe, altresì, la consapevolezza dell'abbattimento dei costi di erogazione dell'energia attraverso la manomissione del contatore e, quindi, il dolo del reato.

2.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, che sarebbe imposta dall'esclusione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede e dalla subvalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta prima della emissione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura reiterative delle ragioni d'appello e "in fatto", non consentite in sede di legittimità.

Anzitutto deve rammentarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie, la sentenza ha coerentemente e condivisibilmente messo in risalto come il contratto ENEL in relazione al quale è stata segnalata anomalia nella registrazione dei consumi - e, da qui, è stata disposta verifica con disvelamento del reato - fosse ad uso commerciale di un panificio ed intestato alla ricorrente, con consumi consistenti e una destinazione tale da non poter far sì che non ci si avvedesse dei bassi conteggi e pagamenti per l'attività espletata.

L'allaccio abusivo con bypass del regolare contatore era interno all'immobile e chiaramente rilevabile come idoneo ad eludere la registrazione regolare dei consumi; il prelievo indebito durava da circa un anno e dava luogo alla estrema esiguità totale di contabilizzazione dei consumi, sicchè chi se ne avvantaggiava non poteva non accorgersene, coincidendo titolare del panificio e del contratto di fornitura elettrica con l'imputata.

La prova della mancanza di buona fede nell'usufruire dell'energia indebitamente è evidente dai dati di prova suddetti: tempo di percezione dei vantaggi economici derivati dall'allaccio abusivo; coincidenza tra la titolarità formale del contratto e la titolarità del panificio.

Inoltre, non rileva, ai fini dell'attribuibilità del reato, la questiDne relativa a se la ricorrente sia stata materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo.

Va in proposito ribadito - ai fini della prova della sussistenza del reato a carico dell'imputata ed anche della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, riconosciuta nel caso di specie - che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo :Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5„ n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

Deve ribadirsi, quindi, che, in ogni caso, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440).Infatti, come già chiarito da Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv. 213121 (richiamata dalla sentenza n. 24592 del 2021, cit.), l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore.

Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non sia stata colei che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che ella utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte della ricorrente.

Evidente, quindi, anche la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2.1. Il secondo argomento speso dalla difesa, per sostenere la prescrizione del reato, è anch'esso inammissibile, in quanto del tutto privo di pregio.

Il furto, anche esclusa l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è rimasto doppiamente aggravato, dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento.

Le aggravanti ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., entrambe esplicitamente ritenute sussistenti, portano la pena e il tempo di prescrizione ordinaria a dieci anni - con un aumento di oltre due terzi della pena prevista per il furto semplice, sicchè tale circostanza deve ritenersi sicuramente quella "più grave" rispetto alla recidiva - cui va aggiunto l'aumento di un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. per 1,3 seconda aggravante ad effetto speciale (la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), fino ad arrivare a 13 anni e 4 mesi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (ossia nella misura massima di un terzo), per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248130).

Inoltre, posto che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802), il termine per la prescrizione, nel caso di specie, deve, altresì, essere aumentato di due terzi a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. in ragione della recidiva reiterata; vale a dire di un ulteriore periodo tale da determinare senza dubbio che il termine di prescrizione non sia trascorso neppure ad oggi, considerato che il reato è stato commesso (fino al) il 22.6.2010.

Vi è solo da aggiungere, a proposito dell'aumento per le aggravanti, e specificamente anche per la recidiva, che la subvalenza non ne esclude il rilievo rispetto al computo dei termini per la prescrizione.

Infatti, si è condivisibilmente affermatD, con principio che il Collegio intende ribadire, che, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (così, Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057, in tema proprio di bilanciamento dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; nonché, quanto alla recidiva ad effetto speciale, Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; in tema, vedi anche le motivazioni di Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 e di Sez.

U, n. 30046 del 23/6/2022, Cirelli, Rv. 283328; cfr. infine, Sez.

U, n. 3585 del 24/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, che ha affermato l'irrilevanza del giudizio di subvalenza della recidiva qualificata ai fini della procedibilità a querela).

Anche nel caso della ricorrente, quindi, le circostanze ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e la recidiva reiterata ritenute sussistenti mantengono la loro rilevanza ai fini del calcolo dei termini di prescrizione anche se sono state ritenute subvalenti alle attenuanti riconosciute, alla luce dell'espressa indicazione normativa dell'art. 157, comma 3, cod. pen..

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ed ha concesso l'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., riducendo la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa; le concesse attenuanti (anche quelle ex art. 62-bis cod. pen. sono state confermate) sono state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti residue (la violenza sulle cose, il mezzo fraudolento e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale). 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura diversi. 2.1. Il primo argomento eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente: non sarebbe provata la riferibilità della condotta di allaccio abusivo del contatore elettrico alla stessa, oltre ogni ragionevole dubbio. Si ripercorrono alcuni elementi di prova favorevoli e si sottolinea come l'allaccio abusivo al contatore ENEL fosse preesistente al contratto della ricorrente con la società erogatrice; mancherebbe, altresì, la consapevolezza dell'abbattimento dei costi di erogazione dell'energia attraverso la manomissione del contatore e, quindi, il dolo del reato. 2.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, che sarebbe imposta dall'esclusione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede e dalla subvalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta prima della emissione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura reiterative delle ragioni d'appello e "in fatto", non consentite in sede di legittimità. Anzitutto deve rammentarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la sentenza ha coerentemente e condivisibilmente messo in risalto come il contratto ENEL in relazione al quale è stata segnalata anomalia nella registrazione dei consumi - e, da qui, è stata disposta verifica con disvelamento del reato - fosse ad uso commerciale di un panificio ed intestato alla ricorrente, con consumi consistenti e una destinazione tale da non poter far sì che non ci si avvedesse dei bassi conteggi e pagamenti per l'attività espletata. L'allaccio abusivo con bypass del regolare contatore era interno all'immobile e chiaramente rilevabile come idoneo ad eludere la registrazione regolare dei consumi; il prelievo indebito durava da circa un anno e dava luogo alla estrema esiguità totale di contabilizzazione dei consumi, sicchè chi se ne avvantaggiava non poteva non accorgersene, coincidendo titolare del panificio e del contratto di fornitura elettrica con l'imputata. La prova della mancanza di buona fede nell'usufruire dell'energia indebitamente è evidente dai dati di prova suddetti: tempo di percezione dei vantaggi economici derivati dall'allaccio abusivo; coincidenza tra la titolarità formale del contratto e la titolarità del panificio. Inoltre, non rileva, ai fini dell'attribuibilità del reato, la questiDne relativa a se la ricorrente sia stata materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo. Va in proposito ribadito - ai fini della prova della sussistenza del reato a carico dell'imputata ed anche della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, riconosciuta nel caso di specie - che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo :Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5„ n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Deve ribadirsi, quindi, che, in ogni caso, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440).Infatti, come già chiarito da Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv. 213121 (richiamata dalla sentenza n. 24592 del 2021, cit.), l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non sia stata colei che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che ella utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte della ricorrente. Evidente, quindi, anche la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2.1. Il secondo argomento speso dalla difesa, per sostenere la prescrizione del reato, è anch'esso inammissibile, in quanto del tutto privo di pregio. Il furto, anche esclusa l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è rimasto doppiamente aggravato, dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento. Le aggravanti ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., entrambe esplicitamente ritenute sussistenti, portano la pena e il tempo di prescrizione ordinaria a dieci anni - con un aumento di oltre due terzi della pena prevista per il furto semplice, sicchè tale circostanza deve ritenersi sicuramente quella "più grave" rispetto alla recidiva - cui va aggiunto l'aumento di un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. per 1,3 seconda aggravante ad effetto speciale (la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), fino ad arrivare a 13 anni e 4 mesi. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (ossia nella misura massima di un terzo), per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248130). Inoltre, posto che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802), il termine per la prescrizione, nel caso di specie, deve, altresì, essere aumentato di due terzi a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. in ragione della recidiva reiterata; vale a dire di un ulteriore periodo tale da determinare senza dubbio che il termine di prescrizione non sia trascorso neppure ad oggi, considerato che il reato è stato commesso (fino al) il 22.6.2010. Vi è solo da aggiungere, a proposito dell'aumento per le aggravanti, e specificamente anche per la recidiva, che la subvalenza non ne esclude il rilievo rispetto al computo dei termini per la prescrizione. Infatti, si è condivisibilmente affermatD, con principio che il Collegio intende ribadire, che, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (così, Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057, in tema proprio di bilanciamento dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; nonché, quanto alla recidiva ad effetto speciale, Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; in tema, vedi anche le motivazioni di Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 e di Sez. U, n. 30046 del 23/6/2022, Cirelli, Rv. 283328; cfr. infine, Sez. U, n. 3585 del 24/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, che ha affermato l'irrilevanza del giudizio di subvalenza della recidiva qualificata ai fini della procedibilità a querela). Anche nel caso della ricorrente, quindi, le circostanze ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e la recidiva reiterata ritenute sussistenti mantengono la loro rilevanza ai fini del calcolo dei termini di prescrizione anche se sono state ritenute subvalenti alle attenuanti riconosciute, alla luce dell'espressa indicazione normativa dell'art. 157, comma 3, cod. pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagame
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