CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LWHJM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che — pacifico che l'imputato, raggiunto da decreto di espulsione del 30 gennaio 2021 e da successivo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, non vi ha ottemperato, essendo stato sorpreso in Ancona il 18 luglio 2021 — il tema controverso attiene, in primo luogo, alla sussistenza di un giustificato motivo all'inadempimento, che il giudice di pace ha escluso con argomentazioni complete e coerenti, cui il ricorrente replica, con il primo motivo, attraverso considerazioni di palese ed insuperabile genericità; che, in diritto, va, invero, ricordato che, per conforme e condivisibile indirizzo ermeneutico, «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101); che il ricorrente non ha in alcun modo allegato né documentato la sussistenza di un giustificato motivo all'allontanamento dal territorio nazionale; che, in ordine al residuo motivo, il giudice di pace ha spiegato, in termini parimenti incensurabili, che il comportamento oggetto di addebito non può considerarsi particolarmente tenue, cioè scarsamente offensivo, in ragione della protervia palesata dall'imputato il quale, già condannato per il reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 ottobre 1998, n. 286, si è a lungo trattenuto in Italia pur dopo essere stato raggiunto da procedimento di espulsione e pedissequo decreto questorile di allontanamento; che, a tal fine, appare opportuno rammentare che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'articolo 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), devono considerarsi congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle